PREFERENZE
(IN GRASSETTO I NOMI DEGLI ELETTI)
Legge
regionale 5 dicembre 2017, n. 20
Norme per
l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale
(aggiornata alle modifiche apportate dalla L.R. 23
maggio 2022, n. 7)
ARTICOLO 1. Oggetto e principi
[...]
3. Il Consiglio regionale si compone di venti
consiglieri e del Presidente della Giunta regionale. I consiglieri regionali
sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali
concorrenti, con applicazione di un premio di maggioranza, assicurando la
rappresentanza delle minoranze.
ARTICOLO 2. Elezione del Presidente
della Giunta regionale e del Consiglio regionale
[...]
2. È proclamato eletto Presidente
della Giunta regionale il candidato alla presidenza che ha conseguito il
maggior numero di voti validi in ambito regionale.
3. È altresì eletto consigliere
regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha
conseguito il maggior numero di voti validi dopo il candidato proclamato eletto
Presidente e che sia collegato a coalizione di liste o lista singola che
abbiano conseguito almeno un seggio. Il seggio spettante al predetto candidato
è individuato e attribuito con le modalità previste alla lettera g) del comma 5
dell'articolo 12.
4. Il Presidente della Giunta
regionale, ai sensi dello Statuto, è componente del Consiglio regionale.
5. I consiglieri regionali sono
eletti con criterio proporzionale mediante riparto dei seggi tra coalizioni di
liste e liste singole, concorrenti, ognuna collegata con un candidato alla
carica di Presidente della Giunta regionale e con applicazione di un premio di
maggioranza.
6. È definita coalizione l'insieme delle liste circoscrizionali
collegate ad un medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta
regionale.
ARTICOLO 3. Circoscrizione
elettorale
1. Il territorio regionale costituisce l'unica
circoscrizione elettorale della Regione.
[...]
ARTICOLO 11. Premio di maggioranza
e garanzia per le minoranze
1. Le liste collegate al candidato
proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale ottengono
almeno dodici seggi del Consiglio attribuiti alle singole liste.
2. Alle liste di cui al comma 1 non
possono, in ogni caso, essere attribuiti più di quattordici seggi del Consiglio
attribuiti alle singole liste.
3. I seggi spettanti ai sensi dei
commi 1 e 2 sono considerati al netto di quello spettante al Presidente della
Giunta regionale eletto.
4. Qualora un candidato alla
Presidenza della Giunta regionale abbia ottenuto meno dell'otto per cento dei
voti validi, la coalizione di liste o la lista singola ad esso collegate sono
escluse dalla ripartizione dei seggi. Nel caso in cui nessun altro candidato
alla carica di Presidente della Giunta regionale, oltre a quello proclamato
eletto, abbia ottenuto l'otto per cento dei voti validi, alla ripartizione dei
seggi partecipa la coalizione di liste o la lista singola collegate al
candidato alla Presidenza della Giunta regionale che ha ottenuto la maggiore
percentuale di voti validi.
5. È assicurata la rappresentanza delle minoranze. A
tal fine, all'insieme delle coalizioni e liste singole, non collegate al
candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale proclamato eletto,
sono riservati dal minimo di sei al massimo di otto seggi del Consiglio,
compreso il seggio destinato al candidato alla carica di Presidente della
Giunta regionale che ha conseguito il maggior numero di voti validi dopo il
candidato alla presidenza proclamato eletto e che sia collegato a coalizione di
liste o a lista singola che abbiano conseguito almeno un seggio.
ARTICOLO 12. Operazioni
dell'Ufficio unico circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale
[...]
3. [...], l'Ufficio unico circoscrizionale:
a) determina la cifra elettorale di
ciascuna coalizione di liste regionali e di liste non riunite in coalizione,
nonché la cifra elettorale conseguita da ciascun candidato alla presidenza
della Giunta regionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei
voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera
b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione
regionale. La cifra elettorale di coalizione è data dalla somma dei voti
conseguiti dalle liste collegate allo stesso candidato alla presidenza della
Giunta regionale E dei voti ottenuti solamente dal candidato alla presidenza
della Giunta regionale;
b) determina la cifra individuale
di ogni candidato di ciascuna lista regionale. La cifra individuale di ogni
candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli
assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle
singole sezioni della circoscrizione regionale;
c) determina la graduatoria dei
candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali,
comprensiva delle cifre individuali ottenute da ciascun candidato. A parità di
cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.
4. Di tutte le operazioni
dell'Ufficio unico circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il
processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e
tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi
allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio unico
circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale
rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella
cancelleria del tribunale.
5. L'Ufficio centrale regionale,
ricevuta la documentazione di cui al comma 4 da parte dell'Ufficio unico
circoscrizionale:
a) proclama eletto alla carica di
Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che nella regione ha
ottenuto il maggior numero di voti validi, sulla base delle risultanze delle
operazioni di cui al comma 3, lettera a);
b) procede al riparto dei seggi tra
le coalizioni di liste regionali e le liste singole, ammesse al riparto ai
sensi dell'articolo 11, comma 4, in base alle rispettive cifre elettorali,
determinate ai sensi del comma 3, lettera a). Al fine del riparto divide il
totale delle cifre elettorali di ciascuna coalizione o lista non riunita in
coalizione, comprensive degli eventuali voti ottenuti solamente dal candidato
alla presidenza della Giunta, individuate ai sensi del comma 3, lettera a), per
il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione unica regionale, più uno,
ottenendo così il quoziente elettorale regionale; nell'effettuare la divisione
trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad
ogni coalizione di liste regionali e liste singole tanti seggi quante volte il
quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna coalizione
e lista. Se, con il quoziente così calcolato, il numero dei seggi da attribuire
in complesso alle coalizioni e liste superi quello dei seggi assegnati al
collegio unico regionale, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente
ottenuto diminuendo di una unità il divisore. Determina il numero dei seggi non
potuti attribuire ad alcuna lista non riunita in coalizione o coalizione di
liste per insufficienza di quozienti interi o di candidati e determina,
altresì, per ciascuna lista o coalizione, il numero dei voti residuati. La
determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso
che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione regionale vengano attribuiti.
Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano
raggiunto alcun quoziente intero ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente,
rimangano inefficienti per mancanza di candidati. I seggi che rimangono ancora
da attribuire sono assegnati alle coalizioni di liste regionali o liste non
riunite in coalizione per le quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori
resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito le maggiori
cifre elettorali. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio;
c) determina, altresì, il totale
dei seggi assegnati alla lista o alla coalizione di liste collegate al
candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale eletto;
d) verifica se il totale dei seggi
complessivamente conseguiti dalla coalizione di liste, o lista singola,
collegata al candidato alla presidenza della Giunta risultato eletto, sia pari
o superiore a dodici seggi. Assegna, quindi, alla coalizione di liste, o lista
singola, collegata al candidato alla presidenza della Giunta regionale
risultato eletto, da un minimo di dodici ad un massimo di quattordici seggi;
e) ripartisce, nell'ambito della
coalizione di cui alla lettera d), i seggi tra le liste regionali che la
compongono, in base alla cifra elettorale di ciascuna lista determinata ai
sensi del secondo periodo della lettera a) del comma 3. Fermo restando che
tutte le cifre elettorali delle liste regionali come determinate ai sensi del
secondo periodo della lettera a) del comma 3, sono computate ai fini
dell'operazione di riparto di cui alla lettera b) del presente comma, al riparto
partecipano solamente le liste la cui cifra elettorale espressa in termini di
voti validi nell'intera circoscrizione regionale sia pari o superiore al 5 per
cento dei voti validamente espressi nell'intera circoscrizione a favore delle
liste regionali, escludendo i voti assegnati solamente al candidato presidente.
A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste di cui al
periodo precedente ammesse al riparto per il numero dei seggi assegnati alla
coalizione, più uno, ottenendo così il quoziente elettorale di coalizione;
nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del
quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista regionale tanti seggi quante volte
il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna
lista. Se, con il quoziente così calcolato, il numero dei seggi da attribuire
in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla coalizione, le
operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità
il divisore. Determina il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna
lista per insufficienza di quozienti interi o di candidati e determina,
altresì, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. La determinazione
della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso in cui tutti i
seggi vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle
liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente intero ed i voti che, pur
raggiungendo il quoziente intero, rimangano inefficienti per mancanza di candidati.
I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le
quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di
resti, alle liste che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. A parità
anche di queste ultime si procede a sorteggio;
f) verifica se il complesso delle
coalizioni di liste, o liste singole, non collegate al candidato proclamato
eletto Presidente della Giunta regionale, abbiano ottenuto almeno sei seggi.
Assegna, quindi, alle coalizioni di liste, o liste non unite in coalizione, non
collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale, da
un minimo di sei ad un massimo di otto seggi, a seconda dei seggi già
attribuiti alla coalizione di liste o alla lista non unita in coalizione
collegate al candidato presidente proclamato eletto. Tali seggi sono ripartiti
tra le coalizioni di liste o liste non riunite in coalizione, secondo le
modalità di cui alla lettera b) e tra le liste regionali nell'ambito di
ciascuna coalizione in base alle modalità di cui alla lettera e). Nel caso in
cui nessuna lista di una stessa coalizione, o lista non riunita in coalizione,
abbia conseguito una cifra elettorale, espressa in termini di voti validi
nell'intera circoscrizione regionale, pari o superiore al 5 per cento, e la
coalizione o lista singola abbia diritto all'assegnazione di seggi, tali seggi
sono attribuiti alle altre coalizioni o liste collegate ai candidati alla
presidenza della Giunta regionale non risultati eletti, sulla base della
graduatoria decrescente dei voti residuati;
g) individua il candidato alla
carica di presidente della Giunta regionale che ha conseguito il maggior numero
di voti validi dopo il candidato proclamato eletto presidente e che sia
collegato a coalizione di liste o lista singola che abbiano conseguito almeno
un seggio e lo proclama eletto consigliere regionale, assegnandogli il seggio
già attribuito alla coalizione, ove sia l'unico, o l'ultimo dei seggi
eventualmente già attribuito alla lista non unita in coalizione ovvero alle
liste riunite in coalizione collegate con il predetto candidato presidente,
sulla base dei peggiori resti. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste
collegate siano stati assegnati con quoziente intero gli assegna quello già attribuito
alla lista che ha conseguito la minore cifra elettorale.
6. Nel caso in cui, per effetto
dell'assegnazione dei seggi di cui al comma 5, lettera d), una lista regionale
avrebbe diritto a conseguire oltre dieci seggi complessivi, quelli ulteriori al
decimo sono attribuiti alle altre liste della stessa coalizione, ove esistenti,
la cui cifra elettorale espressa in termini di voti validi nell'intera
circoscrizione regionale sia pari o superiore al 5 per cento del totale dei
voti validamente espressi nell'intera circoscrizione in favore delle liste.
7. La previsione di cui al comma 6
si applica solo in favore delle liste che non hanno ottenuto seggi né a
quoziente intero, né con i voti residuati, secondo la graduatoria decrescente
dei voti validi conseguiti dalle liste stesse, ad iniziare, con l'attribuzione
di un seggio, dalla lista della coalizione la quale ha conseguito la maggiore
cifra elettorale e, in ogni caso, fino ad un massimo di due liste; a parità di
voti validi tra le liste si procede a sorteggio.
8. Nel caso in cui una o più liste
della coalizione interessata dall'attribuzione del seggio nei termini
individuati ai commi 6 e 7, che abbiano una cifra elettorale pari o superiore
al 5 per cento del totale dei voti validi espressi in favore delle liste,
abbiano ottenuto seggi sulla base della graduatoria dei voti residuati, il
numero massimo di due liste di cui al comma 7 è ridotto di un numero
corrispondente di liste. La lista alla quale sarebbero spettati dieci o più
seggi consegue il numero di seggi spettanti alla coalizione che residua
dall'applicazione dei commi 6 e 7.
9. Terminate le operazioni di cui
ai commi precedenti, il presidente dell'ufficio centrale regionale proclama
eletti alla carica di consigliere regionale i candidati di ogni lista
corrispondenti ai seggi attribuiti a ciascuna di esse.
[...]
ARTICOLO 13. Surrogazioni
1. Se in corso di legislatura, per
qualunque causa anche sopravvenuta, si rende vacante un seggio del Consiglio
regionale, questo è attribuito al candidato che, nella graduatoria delle cifre
individuali della medesima lista regionale cui il seggio era stato assegnato,
segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati della stessa lista sono
esauriti, il seggio è assegnato alla lista della stessa coalizione che ha
conseguito la maggiore cifra elettorale regionale e all'interno di questa al
candidato che segue l'ultimo degli eletti. In caso di parità di cifra
elettorale regionale si procede a sorteggio.
2. Nel caso in cui si renda vacante
il seggio nell'ambito di una lista singola e tutti i candidati della stessa
lista siano esauriti o indisponibili, il seggio è attribuito alla lista,
singola o riunita in coalizione, che abbia conseguito il maggior numero di voti
residuati e all'interno di questa al candidato che segue l'ultimo degli eletti.
3. Nel caso in cui si renda vacante il seggio
assegnato al candidato alla presidenza della Giunta regionale eletto
consigliere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, il seggio è riattribuito alla
lista alla quale era stato sottratto.
[...]