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Legge 17 febbraio 1968, n. 108
Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a
statuto normale
Art. 15
Operazioni dell’ufficio centrale circoscrizionale
e dell’ufficio centrale regionale
1.
L’ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma del
precedente articolo 8, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle
sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:
1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle
sezioni;
2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti
voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le
annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in
proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull’assegnazione o meno dei
voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere
rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle
schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, a richiesta
del presidente dell’ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle
operazioni del presente numero, all’ufficio stesso altri magistrati, nel numero
necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.
2.
Ultimato il riesame, il presidente dell’ufficio centrale
circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate,
assegnate e non assegnate, in un unico plico che - suggellato e firmato dai
componenti dell’ufficio medesimo - verrà allegato all’esemplare del verbale di
cui al penultimo comma del presente articolo.
3.
Compiute le suddette operazioni, l’ufficio centrale
circoscrizionale:
a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale,
nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale. La cifra elettorale di
lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai
sensi del n. 2) del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle
singole sezioni della circoscrizione;
b) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra
elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre
elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale
circoscrizionale; nell’effettuare la divisione trascura la eventuale parte
frazionaria del quoziente.
Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il
quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna
lista.
Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da
attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla
circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto
diminuendo di una unità il divisore.
I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio
unico regionale;
c) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero
dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti
o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere
fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano
attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non
abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente,
rimangano inefficienti per mancanza di candidati;
d) comunica all’ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto
del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi
rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero
dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi
attribuiti e i voti residui; comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna
lista regionale;
e) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra
individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi,
compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del citato primo comma,
ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
f) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a
seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali,
prevale l’ordine di presentazione nella lista.
4.
Il presidente dell’ufficio centrale circoscrizionale, in
conformità dei risultati accertati dall’ufficio stesso, proclama eletti, nei
limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria
prevista dalla lettera f) del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto
le cifre individuali più elevate.
5.
Di tutte le operazioni dell’ufficio centrale circoscrizionale
viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale.
6.
Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e
tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi
allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell’ufficio centrale
circoscrizionale alla segreteria dell’ufficio centrale regionale, la quale
rilascia ricevuta.
7.
Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria
del tribunale.
8.
L’ufficio centrale regionale, costituito a norma dell’articolo 8,
ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali
circoscrizionali:
1) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;
2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati.
Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi
lo stesso contrassegno;
3) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi
indicati al numero 1). A tal fine divide la somma dei voti residuati di
tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell’effettuare
la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il
risultato costituisce il quoziente elettorale regionale.
9.
Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste
per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a
ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente
assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori
resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori
voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio.
10.
I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle
rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria
decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente
circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti
residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente
circoscrizionale.
11.
Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una
lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall’ufficio
centrale circoscrizionale, l’ufficio centrale regionale attribuisce il seggio
alla lista di un’altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.
12.
L’ufficio centrale regionale procede al riparto della restante
quota di seggi.
13.
A tal fine effettua le seguenti operazioni:
1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale attribuita
a ciascuna lista regionale, sommando le cifre elettorali ad essa attribuite ai
sensi del terzo comma, lettera a); individua altresì il totale dei seggi
assegnati ai sensi dei commi precedenti al gruppo di liste o ai gruppi di liste
provinciali collegati a ciascuna lista regionale;
2) individua la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra
elettorale regionale;
3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali
collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito
una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati
al consiglio, proclama eletti i primi candidati compresi nella lista regionale
fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al consiglio; i
restanti seggi da attribuire ai sensi del presente comma sono ripartiti tra i
gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero
2). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai
gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire;
nell’effettuare l’operazione, trascura la eventuale parte frazionaria
del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il
quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da
assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono
assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori
resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori
cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti
nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo
comma, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora
attribuito il seggio ai sensi del decimo comma. Qualora tutti i posti della
graduatoria abbiano già dato luogo all’assegnazione di seggi, l’attribuzione di
ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della
medesima graduatoria;
4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali
collegati alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito
una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al
consiglio, assegna tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente
comma alla lista regionale in questione;
5) proclama quindi eletti tutti i candidati compresi nella lista
regionale. Qualora alla lista spettino più posti di quanti siano i suoi
candidati, i seggi residui sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali
collegati alla lista regionale. I seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste
provinciali e attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di
cui al numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;
6) verifica quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla
lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 40 per cento
del totale dei voti conseguiti da tutte le liste regionali;
7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito
negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dalla lista regionale e
dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate sia pari o superiore al 55
per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia
esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che,
tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e
quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento
del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con
arrotondamento all’unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di
liste collegate ai sensi del numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e
sesto periodo;
8) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) abbia
dato esito positivo, effettua le operazioni di cui al numero 7)
sostituendo alla percentuale del 55 per cento quella del 60 per cento.
14.
Nei casi di cui ai numeri 7) e 8) del comma precedente,
i seggi assegnati al consiglio ai sensi dell’articolo 2 sono aumentati in
misura pari all’ulteriore quota di seggi assegnati ai sensi dei predetti numeri.
Legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1
Disposizioni concernenti l'elezione diretta
del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni
Art. 5.
Disposizioni transitorie
1.
Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali
e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della
Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge
costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale
al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità
previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione
dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i
capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta
regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in
ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio
regionale. È
eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della
Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente
inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale
riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste
circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato
alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo
comma dell'articolo 15 della legge 17.2.68, n. 108, introdotto dal comma 2
dell'articolo 3 della legge 23.2.95, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito
con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste,
in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi
circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste
collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale,
l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio
aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della
conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in
seno al Consiglio regionale.
2.
Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali
si osservano le seguenti disposizioni:
a)
entro dieci
giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti
della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;
b)
nel caso in
cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata
di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da
almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre
giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove
elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a
nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di
dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente.
15.
Nel caso in cui più gruppi di liste provinciali siano collegati
alla lista di cui al numero 2) del tredicesimo comma, l’ufficio centrale
regionale compila altresì la graduatoria per le eventuali surroghe dei
candidati ai sensi del terzo comma dell’articolo 16. A tal fine divide la cifra
elettorale di ciascuno dei gruppi di liste provinciali di cui al periodo
precedente successivamente per 1, 2, 3, 4 … sino a concorrenza dei candidati
proclamati eletti nella lista regionale e quindi sceglie, tra i quozienti così
ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei candidati eletti,
disponendoli in una graduatoria decrescente. Tale graduatoria viene utilizzata
per le eventuali surroghe di cui al terzo comma dell’articolo 16.
16.
L’ufficio centrale regionale comunica agli uffici centrali
circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i
seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.
17.
Di tutte le operazioni dell’ufficio centrale regionale viene
redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è consegnato alla
presidenza provvisoria del consiglio regionale nella prima adunanza del
consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l’altro è depositato nella
cancelleria della corte di appello o, per il Molise, del tribunale.
18.
Per ogni lista della circoscrizione alla quale l’ufficio
centrale regionale ha attribuito il seggio, l’ufficio centrale circoscrizionale
proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali
eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.
Art. 16
Surrogazioni
1.
Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se
sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e
circoscrizione, segue immediatamente l’ultimo eletto.
2.
La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del
consigliere proclamato a seguito dell’attribuzione fatta dall’ufficio centrale
regionale.
3.
Nel caso in cui si renda necessaria per qualsiasi causa la
sostituzione di un consigliere proclamato eletto nella lista regionale, il
seggio è attribuito al primo dei candidati non eletti inclusi nella lista
regionale e, qualora questa abbia esaurito i propri candidati, al gruppo di
liste contrassegnate dallo stesso contrassegno secondo la graduatoria di cui al
quindicesimo comma dell’articolo 15. Il seggio spettante al gruppo di liste
viene quindi assegnato alla circoscrizione secondo le disposizioni di cui al
decimo e all’undicesimo comma del medesimo articolo. Nella circoscrizione il
seggio è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l’ultimo
eletto.
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PREFERENZE
per
osservazioni, chiarimenti ecc.
Adriana IZZI ∙ Alberta ANTENUCCI ∙ Alberto MONTANO ∙
Aldo CARANFA ∙ Alessandra DI LALLO ∙ Alessandra PERNOLINO ∙
Alessandra SALVATORE ∙ Alessandro DE NITTIS ∙ Alessandro IZZI ∙
Alessandro PASCALE ∙ Alessandro VALLETTA ∙ Alessandro VENEZIALE ∙
Alfonso COLAMEO ∙Alfonso FERRETTI ∙ Alfonso MAINELLI ∙
Alfredo D'AMBROSIO ∙ Alfredo DI LISA ∙ Alfredo ONORATO ∙
Amico ANTONELLI ∙ Andrea DI GENNI ∙ Andrea DI PAOLO ∙
Angela MANCINI ∙ Angelandrea GENTILE ∙ Angelo ARMENTI ∙
Angelo CAMPANELLI ∙ Angelo CODAGNONE ∙ Angelo CRISTOFARO ∙Angelo
DEL GESSO ∙ Angelo N.U. PIUNNO ∙ Angelo SFORZA ∙ Angelo
VARUTTI ∙ Angiolina FUSCO PERRELLA ∙ Anna Lorella PIZZARELLI ∙
Annamaria DI MATTEO ∙ Antonello MANOCCHIO ∙ Antonietta P. DE VITA ∙
Antonietta ROSSI ∙ Antonino D'ANTONIO ∙ Antonino DI CLAUDIO ∙
Antonino MAJ ∙
Antonino MOLINARO ∙ Antonino SOZIO ∙ Antonio Angelo DI
LALLO ∙ Antonio BALLETTA ∙ Antonio BATTISTA ∙ Antonio
BRUSCINO ∙ Antonio CAMPA ∙ Antonio CHIEFFO ∙ Antonio CHIEFFO ∙
Antonio D'AMBROSIO ∙ Antonio DI CARLO ∙ Antonio DI CHIARO ∙
Antonio DI ROCCO ∙ Antonio D'UVA ∙Antonio EPIFANIO ∙ Antonio
FALCONE ∙ Antonio IANNACONE ∙ Antonio LEPORE ∙ Antonio
LUCARELLI ∙ Antonio MALATESTA ∙ Antonio MANTINO ∙
Antonio MARTINO ∙ Antonio MINICUCCI ∙ Antonio MORELLI ∙
Antonio Nicola MAZZOCCO ∙ Antonio PALAZZO ∙ Antonio PETROCELLI ∙Antonio
PICIOCCO ∙ Antonio POTENA ∙ Antonio RICCIUTI ∙ Antonio SORBO ∙
Antonio STANISCIA ∙ Antonio TESTA ∙ Attilio PELUSO ∙ Basso DI
BRINO ∙ Benedetto CELIMA ∙ Bernardino TUNNO ∙ Biase
GIAMBATTISTA ∙ Bina FRANCESCHELLI ∙ Bruno CARABELLESE ∙
Camillo FARDONE ∙Camillo SANTILLI ∙
Candido PAGLIONE ∙ Carlo (Jovine) IOVINE ∙ Carlo L.N.
SCASSERRA ∙ Carlo PEDICINO ∙ Carmine TREMATERRA ∙ Cecilia
BARILE ∙ Ciro CARDINALE ∙ Claudio PIACCI ∙ Claudio PIRROCCO ∙
Cloridano BELLOCCHIO ∙ Cosimo DE NATALE ∙ Cosmo GALASSO ∙
Cosmo TEDESCHI ∙Costantino KNIAHJNICKI ∙ Costantino MANES GRAVINA ∙
Costanza CARRIERO ∙ Daniela BATTISTA ∙ Daniela MAZZA ∙
Daniele SANTELLA ∙ Danilo LEVA ∙
Dante LEVA ∙ Dario DI LALLO ∙ Davide MORRONE ∙
Dino ALFONSO ∙ Dolores CALANDRELLA ∙ Domenico CINOCCA ∙
Domenico D'ADDONA ∙Domenico DESIDERIO ∙ Domenico DI LISA ∙
Domenico MUSACCHIO ∙ Domenico PORFIDO ∙ Domenico RUGGIERO ∙
Domenico TESTA ∙ Donato Antonio GIULIANI ∙ Donato S. CARAFA ∙
Donato TIBALDI ∙ Dorindo DE GIACOMO ∙ Elena STORTO ∙ Elisa
AVERSANO ∙ Elisabetta MEFFE ∙Emanuela CARUSI ∙
Emiliano FRANCHITTO ∙ Emilio ORLANDO ∙ Enrico A.
CIANGOTTINI ∙ Enrico L.G. FANELLI ∙ Enrico MAZZOCCO ∙ Enzo
ROSATI ∙ Ernestina PISCOPO ∙ Eugenio PROCACCINI ∙ Fabio
VERDONE ∙ Felice CIAMPITTIELLO ∙ Felice DI DONATO ∙ Filippo
DE BENEDICTIS ∙Filomena CALENDA ∙ Filomena CALENDA ∙ Filomena
ZEOLI ∙ Filomeno DI PASQUALE ∙ Filoteo DI SANDRO ∙ Fiore
AUFIERO ∙ Franca PESA ∙ Franca PESA ∙ Franca SQUITIERI ∙
Francesco BATTISTA ∙ Francesco DI FALCO ∙ Francesco DI
LENA ∙ Francesco DI ZAZZO ∙ Francesco MANGIONE ∙Francesco PANZERA
∙ Francesco ROSATI ∙ Francesco ROSSI ∙ Francesco TOTARO ∙
Francescopaolo ELISEO ∙ Franco CAPONE ∙ Franco Giorgio MARINELLI ∙
Franco NOVELLI ∙ Franco PAOLANTONIO ∙ Franco ROSSI ∙ Fulvio
DE LELLIS ∙ Gaetano MARUCCI ∙ Gennaro CHIERCHIA ∙Gennaro
MARINELLI ∙ Gerardo DAVIDDE ∙
Giacinto A. TURTURRO ∙ Giacomo DI STAZIO ∙ Giacomo
PONTARELLI ∙ Giampiero DEL VECCHIO ∙ Gianfranco MAZZEI ∙
Gianfranco MIATELLO ∙ Gianfranco VITAGLIANO ∙ Gianluca TOMBA ∙
Gino D. MASCIA ∙ Gino DI CICCO ∙ Gino DI GERONIMO ∙Gino
SANTOIANNI ∙ Gino TERZANO ∙ Giocondino ROSSI ∙ Giovanna
PICCIANO ∙ Giovanni CARDEGNA ∙ Giovanni CARRIERO ∙ Giovanni
DE SIMONE ∙ Giovanni MACORETTA ∙ Giovanni MUSACCHIO ∙
Giovanni ZURLO ∙ Giulio CASTIELLO ∙ Giuseppe CECERE ∙
Giuseppe DI PIETRO ∙Giuseppe IAFELICE ∙ Giuseppe L. SCARANO ∙
Giuseppe MOGAVERO ∙ Giuseppe NOTARTOMASO ∙ Giuseppe ROSSI ∙
Giuseppe STINZIANI ∙ Giuseppe TRAMONTANA ∙ Giuseppe TRAMONTANA ∙
Giuseppina NEGRO ∙ Iolanda ACETO ∙ Ivano COTUGNO ∙ Lello
CASTALDI ∙ Leo TERZANO ∙Liberato CAMELI ∙ Libero ARIENZALE ∙
Lillo SABELLI ∙ Loreto CICCARELLA ∙
Luciano SPOSATO ∙ Ludovico CUTRONE ∙ Ludovico
GIULIANELLI ∙ Luigi DI BARTOLOMEO ∙ Luigi DI NUCCI ∙ Luigi
FANELLI ∙ Luigi PECCIA ∙ Luigi PLESCIA ∙ Luigi SANTOPOLO ∙
Luigi VELARDI ∙ Manuela EMANUELE ∙Marcello MINISCALCO ∙ Marco
PULITANO ∙ Marco STANISCIA ∙ Maria Grazia TAGLIAFERRI ∙ Maria
Lina ZUCARO ∙ Maria Luisa DI BIANCO ∙ Maria Luisa DI BIANCO ∙
Maria Patrizia BASTI ∙ Maria Teresa D'ACHILLE ∙
Mariano MASSIMO ∙ Marinella CIAMARRA ∙ Mario COLALILLO
∙ Mario FRATIPIETRO ∙Mario IALENTI ∙ Mario LONGHI ∙
Mario MESSERE ∙ Mario PIETRACUPA ∙ Mario VALICENTI ∙
Massimiliano ESPOSITO ∙ Massimiliano SCARABEO ∙ Massimino Luigi DE
TOLLIS ∙ Massimo FLOCCO ∙ Massimo GARRITANO ∙ Massimo M.
GENNARELLI ∙ Massimo ROMANO ∙ Matteo CARUSO ∙Matteo GENTILE ∙
Maurizio TIBERIO ∙ Maurizio TRILLO ∙
Mauro NATALINI ∙ Michelangelo BONOMOLO ∙ Michele A.N.
GENNARELLI ∙ Michele CISTULLO ∙ Michele COCOMAZZI ∙ Michele
FERONE ∙ Michele IANNIRUBERTO ∙ Michele LOMBARDI ∙ Michele
PANGIA ∙ Michele PETRAROIA ∙Michele PICCIANO ∙ Michele
PRETORINO ∙ Michele SPINA ∙ Michele V.N. VETTA ∙ Mimmo IZZI ∙
Mimmo MONTEFALCONE ∙ Mina CAPPUSSI ∙ Miranda DI MATTEO ∙
Nicandro OTTAVIANO ∙ Nicandro TASSO ∙
Nicola CAVALIERE ∙ Nicola DI BIASE ∙ Nicola E.
ROMAGNUOLO ∙ Nicola GIANCOLA ∙Nicola GIANCOLA ∙ Nicola
GRIMANI ∙ Nicola LAPENNA ∙ Nicola MEFFE ∙ Nicola MESSERE ∙
Nicola OCCHIONERO ∙ Nicoletta VAGLIA ∙ Nicolino RICCITELLI ∙
Nunzia LATTANZIO ∙ Orlando G. IANNOTTI ∙ Paolo DE SOCIO ∙
Paolo MAZZOCCO ∙ Pardo Antonio D'ALETE ∙ Pasquale DI FIORE ∙Pasquale
DI LAURO ∙ Pasquale DI LULLO ∙ Pasquale FRUSCELLA ∙
Pasquale MARINO ∙ Pasquale MASSARO ∙ Pasquale
PASSARELLI ∙ Pasquale SALE ∙ Pasqualino IANNACCI ∙ Piero
PETRECCA ∙ Pierpaolo NAGNI ∙ Pietro AURICCHIO ∙ Pietro
Carmine PASQUALE ∙ Pietro CIARCIAGLINO ∙Pietro D'ANDREA ∙
Pietro MORENA ∙ Pietro ROSA ∙ Pietro TOZZI ∙ Pino CHIAPPINI ∙
Pino GALLO ∙ Quintino V. PALLANTE ∙ Raffaele CIARAMELLA ∙
Raffaele MAURO ∙ Raffaella FERONE ∙ Remo G. GRANDE ∙ Renato
MIOZZA ∙
Riccardo LANCINI ∙ Riccardo TAMBURRO ∙ Rino ZICCARDI ∙Roberta
CIAMPITTIELLO ∙ Roberto COLALILLO ∙ Roberto CREMA ∙ Roberto
DE ANGELIS ∙ Roberto GIAMMARIA ∙ Roberto IACCARINO ∙ Roberto
IACCARINO ∙ Roberto PANO ∙ Roberto PREVIATI ∙ Roberto RICCI ∙
Rocco Franco SCURTI ∙ Rocco PELUSO ∙ Rosa CONSIGLIO ∙ Rossana
DI PILLA ∙Sabrina DE CAMILLIS ∙ Salvatore CIOCCA ∙ Salvatore
COFELICE ∙ Salvatore DI DOMENICO ∙
Salvatore FORTE ∙ Salvatore MUCCILLI ∙ Sergio CALLEO ∙
Sergio PETRECCA ∙ Silvio CARLINO ∙ Stefano G. MUSACCHIO ∙
Stefano SABATINI ∙ Tommaso DI DOMENICO ∙ Tommaso FELICE ∙Tony
INCOLLINGO ∙ Ugo MOAURO ∙ Umberto PERSICHILLO ∙ Valda DI LISA
∙ Vincenzo AMMIRATI ∙ Vincenzo BIZZARRO ∙ Vincenzo NIRO ∙
Vincenzo PINTO ∙ Vincenzo REALE ∙ Vinicio D'AMBROSIO ∙
Violetta BEVILACQUA ∙ Vito LOPRIORE ∙ Vittorio F. CONTE
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Elezioni regionali MOLISE 2011