ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI 24-25 FEBBRAIO 2013

L’ATTRIBUZIONE DEI SEGGI NELLE CIRCOSCRIZIONI

E una volta che il “Porcellum” aveva deciso di starsene buono...

Errori clamorosi coinvolgono Molise, Friuli, Umbria, Puglia, Sardegna e Trentino, ma la legge stavolta non c’entra

di Roberto Di Sario

 

L'Ufficio elettorale centrale nazionale per le elezioni della Camera dei deputati del 9-10 aprile 2006 osservava, nel verbale delle operazioni di sua competenza (le evidenziature e le sottolineature sono opera del curatore di questa pagina):

«Secondo i reclamanti, in sede di scambio dei seggi tra liste eccedentarie e liste deficitarie, l’individuazione delle circoscrizioni soggette allo scambio deve essere operata tenendo conto, oltre che delle parti decimali delle liste cedenti, anche e soprattutto delle parti decimali delle liste riceventi (perché deficitarie).

 

Tale tesi è frutto di una interpretazione errata dell’art. 83 comma primo n. 9 della legge  che, ove  il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista non corrisponda al numero dei seggi ad esse attribuito, espressamente dispone [analogamente a quanto l’art. 83 comma primo n. 8 dispone a proposito delle coalizioni, ndr] che i conguagli debbono essere effettuati:

 

a)  “iniziando dalla lista [o coalizione, ndr] che abbia il maggior numero dei seggi eccedenti”, e “proseguendo con le altre liste [o coalizioni, ndr] in ordine decrescente di seggi eccedenti”; b) sottraendo i seggi eccedenti alla lista [o coalizione, ndr] (eccedentaria) in quelle circoscrizioni nelle quali “essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti secondo il loro ordine crescente” e nelle quali, inoltre, le liste [o coalizioni, ndr] “che non abbiano ottenuto il numero dei seggi spettanti” (cioè le liste deficitarie) [o coalizioni deficitarie, ndr] “abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate”; c) assegnando i seggi alla predetta lista deficitaria.

 

E’, infatti, evidente dal tenore letterale della citata disposizione che: a) iniziando dalla lista [o coalizione, ndr] che abbia il maggior numero dei seggi eccedenti, la circoscrizione in cui operare la sottrazione deve essere individuata nella circoscrizione nella quale essa ha ottenuto i seggi con parti decimali di quozienti secondo il loro ordine crescente; b) che il riferimento ai quozienti non utilizzati delle liste [o coalizioni, ndr] deficitarie serve solo per porre l’esigenza che lo scambio avvenga solo se ed in quanto nella medesima circoscrizione vi sia una lista deficitaria (della medesima coalizione) [o una coalizione deficitaria, ndr] con  parte decimale di quoziente non utilizzato (dato che, in mancanza, non sarebbe possibile lo scambio); c) che, conseguentemente, il criterio di individuazione della circoscrizione nella quale deve essere operato lo scambio è solo legato alla graduatoria delle parti decimali dei quozienti utilizzate delle liste eccedentarie [o delle coalizioni eccedentarie, ndr], non a quella delle parti decimali dei quozienti non utilizzate delle liste deficitarie [o delle coalizioni deficitarie, ndr], per le quali, giova qui ribadire, la norma richiede solo la possibilità dello scambio nella circoscrizione già individuata, dipendente dalla presenza di una lista (della medesima coalizione) [o di una coalizione, ndr] con parti decimali non utilizzate e perciò in grado di ricevere il seggio.

 

La predetta lettura della norma è, del resto, confermata proprio dalla disposizione successiva, per la quale “nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza [dei seggi] ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nella quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione ed alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti i seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate”.

 

Questa disposizione, infatti, espressamente introduce il criterio di scelta della lista ricevente secondo la graduatoria generale delle parti decimali dei quozienti non utilizzati (delle liste deficitarie) [o delle coalizioni deficitarie, ndr] solo come criterio sussidiario applicabile in mancanza della possibilità dello scambio nella medesima circoscrizione

Cosa dire di più?

L’Ufficio elettorale centrale nazionale costituito presso la Corte di Cassazione per le elezioni politiche del 2006 aveva spiegato tutto e a tutti, anche ai più refrattari e a quelli con maggiori difficoltà di comprensione. Il caso verificatosi nelle elezioni del 24-25 febbraio 2013 non si era verificato nel 2006, ma i giudici commissari, nel respingere il reclamo di due candidati non eletti, chiarirono e sottolinearono una norma già sufficientemente chiara di suo.

Sul punto chi scrive si è già ampiamente diffuso e pronunciato in quella occasione (vedi 2006 ) e in quella successiva (vedi 2008 ). Il Porcellum ha il difetto di non risolvere in maniera conforme al dettato costituzionale (art. 56, comma 4, Cost.) il problema dell’impossibilità di scambio di seggi all’interno di una stessa circoscrizione fra coalizioni (art. 83, comma 1, n. 8) o liste (art. 83, comma 1, n. 9) eccedentarie e deficitarie. Nel primo e ancor più nel secondo dei precedenti interventi sono state individuate anche le modifiche da apportare ai due punti “incriminati” della legge elettorale per risolvere il problema.

Ma nel 2013 nessun caso del genere si è proposto agli addetti ai lavori. Si era alle prese con un scambio di seggi, prima fra coalizioni e poi fra liste eccedentarie e deficitarie, banalissimo e risolvibilissimo. Sarebbe bastato leggere anche senza particolare impegno quanto disposto dalla legge nei due punti accennati e, al limite, quanto sopra estratto dal verbale del 2006, e/o, più modestamente, i predetti interventi del sottoscritto...

Per una volta che il Porcellum aveva deciso di starsene buono e di non creare problemi dopo i guasti arrecati da questa legge nelle due precedenti esperienze di voto, ci ha pensato l’umano pressappochismo e con esso la fretta (e l’ignoranza?) (e l’impreparazione?) (e l’inadeguatezza?) (e la presunzione?) (e la supponenza?) ecc. di chi ha avuto parte nelle varie fasi del procedimento di attribuzione dei seggi per quella consultazione elettorale.

Si riporta di seguito, fase per fase e schema per schema secondo le disposizioni normative, l’esatta procedura che andava seguita per individuare la corretta attribuzione dei seggi, che è la seguente:

a)  per lo scambio di seggi fra coalizioni o liste eccedentarie e coalizioni o liste deficitarie si prendono in considerazione soltanto le circoscrizioni in cui siano presenti entrambi i soggetti, uno eccedentario e uno deficitario con quoziente inutilizzato;

b)  si parte dalla coalizione o lista col maggior numero di seggi in eccesso e dalla circoscrizione in cui questa ha ottenuto il seggio con il più basso fra i propri decimali di quoziente produttivi di seggio e si prosegue attenendosi alla graduatoria crescente di tali decimali;

c)  ove in una delle circoscrizioni via via interessate non siano presenti, oltre alla coalizione o lista eccedentaria, anche coalizioni o liste deficitarie con decimale di quoziente inutilizzato, lo scambio non può avvenire in quella circoscrizione, che perciò viene saltata, e si prosegue nella graduatoria crescente dei quozienti della coalizione o lista eccedentaria interessata fino a trovare una circoscrizione in cui sia presente anche una coalizione o lista deficitaria con quoziente inutilizzato. Ciò vuol dire che l’elenco dei seggi ceduti dal soggetto eccedentario può non corrispondere esattamente alla rigorosa successione della graduatoria crescente dei suoi resti produttivi di seggio;

d)  la consistenza del decimale della coalizione o lista deficitaria non ha qui alcuna importanza. Questa può ricevere il seggio anche nella circoscrizione in cui abbia ottenuto il peggiore fra i propri decimali: l’importante è che lo scambio avvenga nella stessa circoscrizione;

e)   la consistenza del decimale della coalizione o lista deficitaria assume importanza soltanto nel caso in cui in nessuna delle circoscrizioni sia possibile trovare entrambi i soggetti tra cui effettuare lo scambio (coalizione o lista eccedentaria e coalizione o lista deficitaria). Solo in tal caso si sottrae il seggio alla coalizione o lista eccedentaria nella circoscrizione in cui questa lo ha ottenuto col peggior decimale e lo si dà a una coalizione o lista deficitaria nella circoscrizione in cui quest’ultima ha il miglior decimale inutilizzato (ma è un’ipotesi non verificatasi nelle elezioni del 2013).

Roberto Di Sario

 

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D.P.R. 30.3.1957, n. 361

(legge elettorale per la Camera dei deputati)

ART. 83

(come sostituito dall’art. 1, comma 12, della legge n. 270 del 2005)

 

1. L’Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonchè la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;

 

 

3) individua quindi:

a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonchè le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

4)  tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse.

A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale.

Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente.

Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente.

La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista.

I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio;

5) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi;

6) individua quindi, nell’ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonchè la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;

7)  qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6).

A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4).

Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto.

Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente.

La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista.

I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio.

A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);

 

 

8)  salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3).

A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l’indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima.

Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l’indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima.

Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici.

La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui al numero 3).

I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio.

Successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4).

In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate.

Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste.

Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata.

Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

 

 

9)  salvo quanto disposto dal comma 2, l’Ufficio procede quindi all’attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione.

A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8).

Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente.

Divide quindi la cifra elettorale cir­co­scri­zio­nale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale.

La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da asse­gnare a ciascuna lista.

I seggi che rimangono an­co­ra da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la gradua­toria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscri­zio­nale; a parità di que­st’ul­ti­ma, si procede a sorteggio.

Successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7).

In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate.

Conse­guen­te­mente, assegna i seggi a tali liste.

Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata.

Nel caso in cui non sia possi­bile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni prece­denti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista ecce­den­taria vengono sottratti i seggi in quelle circo­scri­zioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

 

 

 

 

2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l’Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola lista per 340, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.

3. L’Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per 277, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio.

4. L’Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.

5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l’Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numeri 8) e 9). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.

6. L’Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

 

 

7. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.

 

 

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