ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI 13-14 APRILE 2008

L’ATTRIBUZIONE DEI SEGGI NELLE CIRCOSCRIZIONI

 

Il “Porcellum” non lascia, anzi raddoppia

Coinvolte Sicilia 1, Trentino-Alto Adige, Piemonte 2 e Veneto 1. Ma anche la Puglia...

di  Roberto Di Sario

 

La lettura e la comprensione degli schemi presenti in questa pagina risulteranno senza dubbio facilitate dalla lettura delle osservazioni a suo tempo dedicate ai risultati delle elezioni per la Camera dei deputati del 9-10 aprile 2006, con le quali si cercò di individuare la ragione dell’attribuzione ad alcune circoscrizioni di un numero di seggi differente da quello spettante sulla base del principio enunciato nell’articolo 56, comma 4, della Costituzione:

Perché il Molise ha “regalato” un seggio al Trentino-Alto Adige.

Mutatis mutandis, dette osservazioni sono applicabili ai risultati delle elezioni per la Camera del 13-14 aprile 2008. In particolare va osservato che in questa occasione l’effetto lamentato a suo tempo è stato duplice, cioè esso si è prodotto non soltanto nella fase di distribuzione, nelle ventisei circoscrizioni, dei seggi ripartiti fra le liste aventi diritto facenti parte di una medesima coalizione (d.P.R. 30.3.1957, n. 361: art. 83, comma 1, numero 9), ma anche nella fase precedente, quella in cui vengono distribuiti nelle circoscrizioni i seggi ripartiti fra le diverse coalizioni e/o liste non coalizzate ammesse (art. 83, comma 1, numero 8). In sostanza quel che non era stato possibile nel 2006, data la presenza in tale fase di due soli soggetti (coalizioni), è avvenuto nel 2008, in presenza di ben quattro soggetti (due coalizioni più due liste non coalizzate) ammessi al riparto. A ciò va aggiunto che, diversamente da quanto accaduto nel 2006, è in questa fase che ha operato nel 2008 l’effetto di disturbo causato dalla partecipazione alla distribuzione dei seggi nelle circoscrizioni di una lista presente soltanto in una di queste (SVp, circoscrizione 6), mentre nella fase ex art. 83, comma 1, numero 9, a determinare lo squilibrio è stata stavolta la presenza all’interno di una delle coalizioni (PdL, Lega Nord, MpA - Berlusconi), accanto a una lista (PdL) presente in tutte le circoscrizioni, di una lista presente soltanto in quattordici circoscrizioni (Lega Nord) e di una presente soltanto nelle rimanenti dodici (MpA). Tale argomento è stato trattato anche in due articoli sul sito altromolise.it:

Politiche 2008, e se i seggi fossero quattro?;

Il Porcellum colpisce ancora.

Quel che immediatamente balza agli occhi è che quanto “suggerito” a suo tempo come rimedio all’imperfetto meccanismo di attribuzione dei seggi con i decimali non sarebbe stato sufficiente stavolta a rendere il risultato finale pienamente conforme alle previsioni costituzionali. Mi spiego. Nell’analisi di allora ci si attenne strettamente agli esiti delle elezioni senza indugiare su ipotesi ulteriori non “attuali” per quanto intuibili, e intuite. Era stato attribuito un seggio di troppo al Trentino-Alto Adige a “danno” del Molise. Fu facile individuare nella partecipazione della lista SVp alla procedura di assegnazione dei seggi con i decimali la causa del “disservizio”. Non ha senso coinvolgere in tale operazione, riguardante il complesso delle 26 circoscrizioni, una lista che può essere presente soltanto in una di queste, si osservò. Ebbene, se anche questo “consiglio” fosse stato nel frattempo recepito e tradotto in modifica del testo normativo ciò non avrebbe impedito il prodursi, nell’aprile del 2008, di un effetto simile a quello lamentato due anni prima. Cosa sarebbe accaduto? Lo vediamo subito, ma procedendo per gradi.

Protagonista della prima fase del “gioco” (quella regolata dal numero 8 del comma 1 dell’art. 83 della legge) indovinate chi? Bravi: anche stavolta la SVp. Protagonista relativamente “involontaria” però, nel senso che i seggi ad essa spettanti (2) sono stati attribuiti tutti con quoziente intero. Ciononostante i decimali di questa lista, pur non avendo un peso tale da far scattare altri seggi, sono entrati, come legge dispone, nel calderone della procedura di attribuzione dei seggi coi decimali. Non basta: essi hanno prodotto in prima battuta un terzo seggio in quanto nella circoscrizione Trentino-Alto Adige rimanevano da assegnare due seggi con i decimali e i decimali della SVp erano secondi nella graduatoria di questa circoscrizione, alle spalle di quelli della coalizione con a capo Berlusconi. Ovviamente tale seggio, non spettante, doveva essere ceduto. E qui si è determinato il primo “sfregio”. Non c’erano, nella circoscrizione, creditori di seggi da decimale. O, meglio: ve ne era uno, la coalizione pro-Berlusconi, ma nella circoscrizione il suo seggio coi decimali questa lo aveva già ottenuto. Era creditrice, ma non in Trentino-Alto Adige. Gli altri due soggetti presenti, coalizione pro-Veltroni e lista UdC, erano già “sazi”, cioè avevano già ottenuto tutti i seggi loro spettanti a livello nazionale. Conclusione: la SVp ha dovuto cedere il seggio di troppo alla coalizione berlusconiana, ma dal Trentino-Alto Adige il seggio è trasmigrato nella circoscrizione in cui detta coalizione deteneva il migliore dei propri decimali: Veneto 1.

Seconda fase (numero 9), secondo sfregio (indipendente dal primo almeno da un punto di vista “strutturale”). Distribuzione dei seggi da decimale all’interno della coalizione berlusconiana. Tre le liste: PdL, Lega Nord, MpA. Al PdL risultavano attribuiti tre seggi di troppo e uno di troppo alla lista MpA mentre la Lega Nord vantava un credito di quattro seggi. I primi tre di questi quattro seggi quest’ultima lista li ha ottenuti dalla lista PdL, con altrettante cessioni “intracircoscrizionali” (Lombardia 1, Marche, Liguria). A questo punto rimaneva un seggio da togliere alla lista MpA e da cedere alla Lega Nord, ma, come si è detto, in nessuna delle ventisei circoscrizioni erano presenti entrambe le liste. Risultato: la lista MpA ha ceduto il seggio ottenuto col peggiore dei propri decimali (Sicilia 1), la Lega Nord ha ottenuto l’ultimo dei propri seggi dal migliore dei decimali ancora in gioco (Piemonte 2). In sostanza la circoscrizione Sicilia 1 si è vista privare di un seggio (25 in luogo di 26), la circoscrizione Piemonte 2 si è vista regalare un ventitreesimo seggio (gliene spettano 22).

Si diceva dell’insufficienza, come rimedio, dell’esclusione della lista SVp dal “gioco” dei decimali. Sia chiaro: questo intervento avrebbe impedito il primo dei due sfregi prodottisi nelle elezioni del 13-14 aprile 2008. Ma non avrebbe impedito il secondo. Lo avrebbe soltanto reso diverso.

Come sarebbero andate le cose? Ecco: a) il secondo dei seggi da decimale del Trentino-Alto Adige nella prima fase (art. 83, comma 1, numero 8) se lo sarebbe aggiudicato la lista UdC, che così sarebbe risultata non più in parità bensì debitrice di un seggio; b) la cessione del seggio dall’UdC alla coalizione pro-Berlusconi sarebbe avvenuta nella circoscrizione Puglia (peggior decimale dell’UdC). Quindi nessuno sfregio in questa fase (nel senso di attribuzione a una o più circoscrizioni di un numero di seggi diverso da quello previsto in osservanza dell’art. 564 Cost.), ma soltanto una variazione nella distribuzione dei seggi: la lista UdC sarebbe salita da 0 a 1 in Trentino-Alto Adige e scesa da 4 a 3 in Puglia; la coalizione berlusconiana avrebbe ottenuto 18 seggi anziché 19 in Veneto 1 e 25 anziché 24 in Puglia con conseguenti variazioni nella distribuzione interna dei seggi (Lega Nord in Veneto 1: da 10 a 9 seggi; PdL in Puglia: da 23 a 24 seggi).

Fase seconda (art. 83, comma 1, numero 9): all’interno della coalizione berlusconiana così rimodellata, a) in prima battuta al PdL sarebbero stati attribuiti quattro seggi di troppo (anziché tre) e uno di troppo alla lista MpA mentre la Lega Nord sarebbe risultata creditrice di cinque (anziché quattro) seggi; b) la redistribuzione si sarebbe tradotta anzitutto nella cessione di quattro seggi dalla lista PdL alla Lega Nord (nelle circoscrizioni Lombardia 1, Marche, Liguria e Piemonte 2); c) a questo punto il nodo dell’impossibilità di una cessione intracircoscrizionale da MpA a Lega Nord sarebbe rimasto in piedi e avrebbe visto soltanto mutare la circoscrizione destinataria: il seggio ceduto da MpA in Sicilia 1 non sarebbe più andato a Piemonte 2 bensì alla circoscrizione Trentino-Alto Adige, con conseguente attribuzione a quest’ultima di 11 seggi (2 seggi alla Lega Nord anziché 1), come nelle elezioni del 2006, in luogo dei 9 scattati a aprile 2008 (gira e rigira, pare ardua impresa riuscire ad attribuire a questa circoscrizione i 10 seggi spettanti sulla base del dettato costituzionale). Insomma: cancellato soltanto il primo dei due sfregi, semplicemente modificato il secondo (v. fogliose ... 1”).

 

 

Per generalizzare le osservazioni svolte a suo tempo riguardo alle liste presentabili in una sola circoscrizione (come la SVp) potremmo dire che escludere queste liste dal gioco dei decimali e attribuire loro da subito anche i seggi da decimale, come auspicato quella volta, equivarrebbe in qualche modo a una frammentazione di quell’operazione, nel senso di consentirla soltanto in quell’insieme di circoscrizioni nelle quali siano presenti entrambi i soggetti di volta in volta interessati allo scambio (scambio fra liste: art. 83, comma 1, numero 9; scambio fra liste e/o coalizioni: art. 83, comma 1, numero 8). In pratica, nelle condizioni venutesi a determinare ad aprile 2008, nella coalizione pro-Berlusconi la distribuzione dei seggi da decimale fra le liste si sarebbe dovuta tradurre in due procedure nettamente distinte: l’una per le 14 circoscrizioni in cui erano presenti PdL e Lega Nord e l’altra per le 12 circoscrizioni in cui erano presenti PdL e MpA. In sostanza la lista PdL si sarebbe vista dividere in due ambiti territoriali. Ciò avrebbe giovato alla corretta osservanza del principio, sancito nell’art. 564 Cost., della proporzione fra numero di abitanti di una circoscrizione e numero di deputati da questa espressi. Vale a dire (v. fogliose ... 2”): a) anche il quinto seggio da decimale spettante alla Lega Nord lo avrebbe dovuto cedere la lista PdL, precisamente in Trentino-Alto Adige (PdL: 2 seggi in luogo di 3); b) la lista PdL si sarebbe trovata ad essere creditrice di un seggio nelle 12 circoscrizioni rimanenti; c) a fornirle il seggio mancante sarebbe stata la lista MpA nella circoscrizione Sicilia 1 (PdL: 14 seggi anziché 13).

 

 

Ma le cose, come è noto e come sotto riportato, sono andate diversamente.

Roberto Di Sario

 

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D.P.R. 30.3.1957, n. 361

(legge elettorale per la Camera dei deputati)

ART. 83

(come sostituito dall’art. 1, comma 12, della legge n. 270 del 2005)

 

1. L’Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonchè la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;

 

 

3) individua quindi:

a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonchè le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

4)  tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse.

A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale.

Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente.

Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente.

La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista.

I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio;

5) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi;

6) individua quindi, nell’ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonchè la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;

7)  qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6).

A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4).

Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto.

Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente.

La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista.

I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio.

A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);

 

 

8)  salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3).

A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l’indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima.

Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l’indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima.

Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici.

La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui al numero 3).

I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio.

Successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4).

In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate.

Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste.

Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata.

Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

 

 

9)  salvo quanto disposto dal comma 2, l’Ufficio procede quindi all’attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione.

A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8).

Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente.

Divide quindi la cifra elettorale cir­co­scri­zio­nale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale.

La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da asse­gnare a ciascuna lista.

I seggi che rimangono an­co­ra da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la gradua­toria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscri­zio­nale; a parità di que­st’ul­ti­ma, si procede a sorteggio.

Successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7).

In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate.

Conse­guen­te­mente, assegna i seggi a tali liste.

Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata.

Nel caso in cui non sia possi­bile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni prece­denti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista ecce­den­taria vengono sottratti i seggi in quelle circo­scri­zioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

 

 

 

2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l’Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola lista per 340, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.

3. L’Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per 277, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio.

4. L’Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.

5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l’Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numeri 8) e 9). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.

6. L’Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

 

 

7. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.

 

 

 

PER QUALUNQUE OSSERVAZIONE O COMMENTO: rds@beckmesser.it

 

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