Modifiche alla legge elettorale regionale molisana. Problemi e osservazioni.

 

di Roberto Di Sario

 

Prende piede in Molise il dibattito sulla modifica della legge elettorale regionale e da più parti giungono stimoli e suggerimenti o semplici interrogativi su cosa sia opportuno fare per adeguare tale strumento al nuovo scenario normativo determinato dalla riforma dello statuto regionale. Curiosamente il tema fatica ancora ad imporsi proprio nella sede deputata ad adottare tali decisioni. Nulla di veramente concreto filtra per ora se non vaghi accenni e qualche “si dice”. Ma il Molise, fra le poche regioni non ancora intervenute, non potrà sfuggire all’appuntamento con cui quasi tutte le altre hanno fatto i conti (alcune ormai da anni), chi con modifiche radicali, chi con ritocchi essenziali. La legislatura corrente è giunta a metà del proprio percorso e, anche a non voler accogliere le suggestioni di chi ne auspica la fine anticipata, occorre porsi ormai, in Consiglio regionale, il problema dell’idoneità delle norme in vigore a regolare in tutti i suoi aspetti il procedimento di attribuzione dei seggi nelle future elezioni regionali, coerentemente con gli obiettivi che si intendono perseguire e con i principi che si è tenuti ad osservare. Nelle seguenti note si affronta la questione privilegiando l’opzione che salva l’impianto di base della legge vigente ma senza disdegnare qualche cenno a ipotesi di riforma più radicali.

 

Cosa si vuole?

La legge n. 43 del 23.2.1995 (“Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario”) contempla due meccanismi volti ad assicurare alla parte vincente la maggioranza dei seggi consiliari: 1) la lista regionale (il cosiddetto “listino” maggioritario), cioè i candidati collegati a un candidato presidente che solo nel caso in cui questi risulti vincitore vengono eletti, tutti o la metà di essi a seconda degli esiti del voto col sistema proporzionale, e che possono rappresentare il 20% o il 10% dei componenti del consiglio; 2) la possibilità di aumentare il numero dei consiglieri eletti nei casi in cui, pur vincente e pur vedendo eletto in toto il proprio listino, la parte collegata al presidente eletto non sia riuscita ad assicurarsi con le proprie forze il 60% o il 55% dei componenti del consiglio. Si tratta del cosiddetto “doppio premio”, che ha fra le proprie motivazioni la volontà di non amputare il risultato della pronuncia popolare ma al tempo stesso quella di garantire al presidente eletto una maggioranza numericamente ampia.

Il secondo dei suddetti meccanismi è venuto meno con l’entrata in vigore del nuovo statuto regionale, che non contempla l’aumento del numero dei consiglieri (a differenza di quel che accade per altre regioni, p. es. Abruzzo e Calabria) lasciando così in piedi una normativa residuale che non dà alla parte vincente la garanzia di una maggioranza solida e per la verità non garantisce tout court una maggioranza. Dell’altro meccanismo in molti auspicano la cancellazione per assicurare maggiore peso alle liste circoscrizionali e maggiori possibilità di essere eletto a chi in esse si candidi.

Sono questi i due presupposti da cui partire per una seria riflessione sul tema della riforma della legge elettorale regionale in Molise, soprattutto ove si miri a realizzarla con pochi qualificanti ritocchi.

Le possibilità di intervento minimale per una riforma della legge aumenterebbero se lo statuto prevedesse (eventualmente a parità di costi) l’assegnazione ai gruppi collegati al presidente eletto di una quota aggiuntiva di seggi per garantire l’ottenimento del 60% o del 55% dei consiglieri nella composizione così integrata, come previsto, a tutela delle maggioranze deboli, nei numeri 7) e 8) del comma 13 dell’art. 15 della legge 108 del 1968 (“Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale”), comma introdotto con la legge 43/1995 e reso inapplicabile dall’articolo 15 del nuovo statuto. Una modifica in tal senso della norma statutaria consentirebbe di conservare (rectius: ripristinare) la normativa che ha regolato negli ultimi venti anni questa parte del procedimento elettorale e di correggere tale procedimento in pochi specifici punti, in primis graduando il premio di maggioranza, che attualmente scatta per intero o per metà senza possibilità intermedie portando in taluni casi al curioso risultato dell’assegnazione a una coalizione forte di meno seggi di quelli che essa otterrebbe se fosse un po’ più debole (è successo anche in Molise nel 2001 e nel 2011), e rendendo certa l’attribuzione a ciascuna circoscrizione dell’esatto numero di seggi spettante sulla base del più recente censimento. Il listino maggioritario rientra certamente fra i punti sensibili e intervenire su di esso risulterebbe assai meno problematico.

Senza tale correzione i problemi aumentano e le ipotesi di intervento si moltiplicano e si complicano, pur residuando una normativa non bisognosa di integrazioni per un regolare svolgimento delle elezioni. Il problema è sapere cosa si vuole. Il Molise, allo stato attuale, dispone della stessa legge elettorale che ha regolato le recenti elezioni in Liguria e che in quella regione, in presenza di un quadro politico assai frammentato, non ha impedito alla coalizione vincente di ottenere la maggioranza dei seggi, per quanto risicata (16 seggi su 31; in vigenza del doppio premio sarebbero stati 19 su 34). Ma – giova ripetere – la garanzia dell’ottenimento della maggioranza e ancor più di una maggioranza qualificata non è data.

 

Collegi uninominali?

È stata ipotizzata da qualcuno una riforma radicale del sistema elettorale nel senso di dividere il territorio in collegi uninominali e di adottare una legge elettorale coerente.

La suddivisione del territorio regionale in microcollegi uninominali cozza con il concetto di premio di maggioranza senza aumento dei seggi. Se eleggiamo 20 consiglieri col sistema uninominale e viene fuori una maggioranza ostile al presidente direttamente eletto, come possiamo assicurare la maggioranza alla parte di cui questi è espressione? Togliendo il seggio a chi lo ha ottenuto nel collegio per darlo a chi si è piazzato alle sue spalle? Che senso avrebbe, in tal caso, la divisione in microcollegi e l’adozione di quel sistema?

L’attribuzione di grande peso al territorio, a cui farebbe pensare la scelta di un sistema con collegi uninominali, potrebbe anche portare alla conseguenza estrema di disegnare la figura di un presidente non più eletto con voto specifico e diretto, come previsto dallo statuto regionale, bensì espressione dei collegi, come accade per le presidenziali statunitensi (dove i collegi sono rappresentati ovviamente dagli stati). Ma in tale scenario l’attribuzione di un premio di maggioranza sarebbe davvero un nonsenso.

Un rimedio, pur non pienamente risolutivo, potrebbe essere la suddivisione del territorio in un numero di collegi inferiore a quello dei consiglieri da eleggere. Ciò consentirebbe di intervenire in seconda battuta assegnando il premio di maggioranza al gruppo di candidati collegato al presidente eletto. Ma in che modo? Facendo entrare in Consiglio i meglio piazzati fra i non vincitori? Non rinunciando al listino collegato al candidato-presidente? Per quanto non facilissima a verificarsi, va tenuta presente un’ipotesi in conflitto con tale soluzione: i seggi integrativi potrebbero rivelarsi non sufficienti per raggiungere la percentuale che si intenda garantire alla parte vincente in quanto questa, pur risultando la più votata a livello regionale, potrebbe essersi vista sopravanzare nei singoli collegi ora da una ora da un’altra concorrente localmente più forte, assicurandosi alcuni collegi con ampio margine e perdendone altri per pochi voti. E va qui segnalata l’assoluta irrilevanza, in tale contesto, di un eventuale divieto di voto disgiunto e persino di un divieto di voto per il solo presidente.

Considerazioni analoghe a quelle svolte a proposito della compatibilità di tale sistema con l’assegnazione di un premio di maggioranza possono farsi con riferimento al problema opposto: come si garantisce, con la divisione del territorio in collegi uninominali, la rappresentanza delle minoranze in consiglio? L’ipotesi di una parte vincente con una distribuzione del consenso sul territorio tale da assicurarle tutti i collegi non è fantascientifica: è quel che accadde in Sicilia alle politiche del 2001. A permettere a quella regione di eleggere alla Camera e al Senato anche alcuni rappresentanti delle liste di minoranza fu soltanto la previsione nella legge di una quota proporzionale del 25%.

I collegi uninominali sono comunque materia sostanzialmente estranea alla prospettiva, adottata in queste note, della conservazione dell’impianto di base del cosiddetto “Tatarellum” (legge 43/1995) con adattamenti in parte obbligati e in parte frutto di libere scelte.

 

Assegnazione di seggi in sede circoscrizionale e premio di maggioranza.

La divisione del procedimento di attribuzione dei seggi in due fasi, circoscrizionale e regionale, è, per alcuni aspetti, produttiva di complicazioni del sistema, pur risolvibili. Uno dei problemi connessi alla conservazione dell’impianto di base dell’attuale legge elettorale regionale è la compatibilità dell’assegnazione dei seggi da quoziente intero in sede circoscrizionale con quella del premio di maggioranza senza aumento dei seggi. Scenario: si dispone di assicurare alla parte vincente una maggioranza qualificata, p. es. il 60% dei seggi; il presidente eletto è collegato a una coalizione che con la propria forza ne ottiene il 40%; bisogna sottrarre il restante 20% ai gruppi sconfitti per assegnarlo a quelli collegati al presidente eletto. Se un gruppo o una coalizione di minoranza, o in generale la totalità dei gruppi perdenti, si vede assegnare in sede circoscrizionale un numero di seggi superiore a quello spettante in via definitiva cosa si fa? Si sottraggono seggi ottenuti con il quoziente circoscrizionale pieno? Ma allora che senso ha preservare la fase circoscrizionale? Il discorso può estendersi ovviamente anche alla totalità dei seggi assegnati ai gruppi perdenti nelle due fasi.

Un rimedio, pur non pienamente risolutivo, potrebbe consistere nell’adozione, nel procedimento di assegnazione dei seggi in sede circoscrizionale, di un divisore pari al numero dei seggi da eleggere, senza l’aumento di uno, previsto attualmente. Ciò ridurrebbe le possibilità di ottenimento di seggi in tale sede e conseguentemente di superamento, nella stessa, del totale dei consiglieri spettanti. Anche l’eliminazione del sistema di voto disgiunto ridurrebbe in misura significativa tale possibilità, ma senza azzerarla, essendo ancora consentito il voto per il solo presidente.

Risolutiva si rivelerebbe piuttosto l’adozione nelle circoscrizioni di due diversi quozienti per l’assegnazione dei seggi, uno di maggioranza e uno di minoranza, allo scopo di evitare di attribuire a qualche lista di minoranza, in quella sede, dei seggi che al termine del procedimento potrebbero rivelarsi non spettanti. Una scelta in tal senso comporterebbe la subordinazione di parte dell’attività dell’ufficio centrale circoscrizionale a un atto di competenza dell’ufficio centrale regionale, vale a dire l’individuazione di quale fra i candidati alla presidenza risulti il più votato in regione. Nell’ipotesi in considerazione, conseguentemente, anche la fase regionale del procedimento di attribuzione dei seggi dovrebbe prevedere due distinti canali.

 

Doppio quoziente e quoziente unico.

Se si stabilisce che la ripartizione dei seggi fra maggioranza e minoranze è in un determinato rapporto (p. es., 60 a 40) qualunque sia il totale dei voti ottenuti dalla parte vincente (anche ove questa, per restare nell’esempio, superi in misura significativa il 60%), in sede circoscrizionale basterà procedere al calcolo e all’utilizzo di due quozienti elettorali, uno di maggioranza e uno di minoranza. In caso contrario, ove si stabilisca che alla parte vincente spetti comunque un numero di seggi non inferiore a una data percentuale (poniamo il 60%), prima dell’eventuale calcolo e dell’utilizzo di due diversi quozienti sarà necessario utilizzarne uno da applicare indistintamente a tutte le liste (quoziente unico) allo scopo di verificare se i voti della parte vincente siano sufficienti ad assicurare a questa l’attribuzione di un numero di seggi pari o superiore a quella percentuale (similmente a quanto previsto per le elezioni comunali). Si potrebbe stabilire, ad esempio, che ove il gruppo di liste o la coalizione vincente ottenga non più del 60% del totale dei voti validi si debba utilizzare in ambito circoscrizionale il sistema a due quozienti, con attribuzione “fissa” del 60% dei seggi (più il presidente) alla parte vincente e del restante 40% alle parti perdenti, e che invece ove quella percentuale venga superata si utilizzi un quoziente unico. Andrebbe però individuato in tal caso il numero di seggi non oltrepassabile da parte del gruppo o della coalizione vincente, a tutela della rappresentanza delle minoranze.

Nella prima delle soluzioni testé considerate, prima di procedere all’assegnazione dei seggi le commissioni circoscrizionali dovrebbero comunicare a quella regionale il risultato del voto maggioritario nel loro territorio e ricevere da questa la comunicazione dell’esito di tale voto in tutta la regione onde procedere alla determinazione a all’utilizzo dei due quozienti, il che potrebbe comportare qualche problema per una delle due, ove l’altra tardasse ad assolvere a quel compito a causa di disguidi e/o ritardi nei seggi. Ancor più condizionato dall’altrui operato sarebbe quello delle commissioni circoscrizionali se venisse adottata l’altra soluzione: occorrerebbe conoscere l’esito del voto a livello regionale non solo per il maggioritario, ma anche per il proporzionale. Una soluzione a questo problema, pur salvaguardando la divisione del procedimento, potrebbe essere l’affidamento di entrambe le fasi alla commissione regionale (limitando in sostanza i compiti di quelle circoscrizionali alla verifica e alla somma dei voti e delle preferenze), come accadrebbe in un procedimento indiviso.

L’articolazione in due fasi è coerente con altre e significative peculiarità del sistema elettorale fin qui in vigore (come il doppio premio di maggioranza) che non faranno parte o potrebbero non far parte del nuovo sistema, per necessità o per scelta. Ciò la rende non indispensabile e dunque la sua conservazione o il suo rigetto dovrà essere frutto di una decisione consapevole. L’unificazione delle due fasi, come la divisione del territorio in collegi uninominali (per non parlare della previsione di soglie di sbarramento a due cifre, e non per tutti...), rappresenterebbe però uno stravolgimento radicale dell’attuale legge e ciò esime dall’approfondire il tema in questa sede.

 

Garanzia dei seggi alle minoranze. Soglia di sbarramento. Ambito circoscrizionale e elezione a consigliere del candidato presidente piazzatosi secondo.

In caso di utilizzo del quoziente unico, che garanzia hanno le forze di minoranza di essere rappresentate? Come interpretare il riferimento che il punto a) del comma 1 dell’articolo 4 della legge 165/2004 fa a tale garanzia («individuazione di un sistema elettorale che [...] assicuri la rappresentanza delle minoranze»)? È sufficiente prevedere l’elezione a consigliere del candidato presidente piazzatosi secondo o è opportuno stabilire un numero di consiglieri al di sotto del quale le minoranze non possano scendere? Premessa una doverosa sottolineatura dell’uso del plurale «minoranze» da parte del legislatore, va detto che in determinate circostanze, non facili a verificarsi ma da tenere in giusta considerazione, assicurare con specifiche norme l’elezione di un numero minimo di consiglieri potrebbe essere l’unica via per garantire a tali gruppi la presenza in consiglio.

Può sembrare strano, ma nel sistema elettorale vigente una garanzia per la rappresentanza delle minoranze è stata ed è la previsione del premio di maggioranza, per la precisione la norma che dispone che nel caso in cui la parte vincente abbia ottenuto almeno il 50% dei seggi consiliari con il solo voto proporzionale il premio di maggioranza si riduca dal 20% al 10% e l’altro 10% dei seggi sia assegnato ai gruppi di minoranza. È evidente che ove si abro­gassero le norme che prevedono e regolamentano il listino maggioritario tale meccanismo verrebbe meno.

Non è pienamente compatibile con la garanzia della rappresentanza delle minoranze in consiglio la sussistenza di una soglia di sbarramento. Nell’ipotesi teoricamente estrema (nessun gruppo o coalizione supera la soglia) i gruppi di minoranza potrebbero restare privi di seggi. Altra eventualità da considerare è l’assegnazione a uno o a più gruppi di un numero di seggi troppo elevato rispetto alla loro effettiva forza, a scapito di quelli, numerosi per ipotesi, rimasti di poco al di sotto della soglia, rischio peraltro naturale in un sistema che la preveda. La conservazione della soglia di sbarramento appare priva di utilità soprattutto se si tiene conto del numero di consiglieri (sedici) da eleggere in Molise attraverso le liste. Anche ove si decidesse di abolire il listino, nella più estrema fra le ipotesi di distribuzione del voto fra i gruppi (tutti quozienti di un ventesimo o multipli di questo) occorrerebbe ottenere ben il 5% dei voti per assicurarsi un seggio. Si rivela in ogni caso inutile e ridondante la conservazione del 3% come soglia, agendo assai più efficacemente da sbarramento l’esiguo numero di seggi da eleggere. Il che non vuol essere un invito ad innalzare tale soglia, se non altro perché solitamente i legislatori elettorali non hanno bisogno di essere incoraggiati in tal senso...

La normativa che ha regolato in Molise il sistema di attribuzione dei seggi fino alle più recenti elezioni regionali evocava una certa “sacralità” di quelli assegnati in circoscrizione a partire dall’art. 5, comma 1, ultimo periodo, della Legge costituzionale 22.11.1999, n. 1, che, pur di non sacrificare un seggio ottenuto con quoziente intero in tale ambito, arrivava a prevedere l’aumento del numero totale dei seggi per far posto a chi si fosse piazzato secondo fra i candidati alla presidenza nel caso in cui tutti i seggi spettanti alle liste ad esso collegate fossero stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale. Ciò non è più possibile in vigenza del nuovo statuto regionale, che non consente che i seggi assegnati alle liste superino il numero di venti. Dunque se si vorrà continuare a garantire l’elezione a consigliere del più votato fra i candidati-presidente sconfitti sarà necessario prevedere che il seggio a questi riservato sia sottratto da quelli assegnati alle liste collegate anche nel caso in cui tali seggi siano scattati tutti nelle circoscrizioni. Ridurre di uno il numero dei seggi da assegnare in ambito circoscrizionale penalizzerebbe una delle due circoscrizioni in quanto ridurrebbe preliminarmente il numero dei seggi ad essa spettanti in base alla popolazione.

 

Garanzia dell’assegnazione a ciascuna circoscrizione del numero di seggi spettante. Intervento “minimale”.

Il sistema elettorale fin qui operante in Molise, pur essendo di raro pregio, lasciava irrisolti alcuni problemi, parte dei quali risulta superata nel quadro normativo scaturente dalla vigenza del nuovo statuto regionale. Fra quelli tuttora sussistenti ha un peso rilevante la questione dell’assegnazione a ciascuna circoscrizione del numero di consiglieri spettante in base alla popolazione (art. 2, comma 2, l. 108/68). Le vicende elettorali del Molise, come quelle di altre regioni, hanno visto il succedersi di legislature nelle quali l’assegnazione a ciascuna circoscrizione dell’esatto numero di consiglieri spettante ha costituito l’eccezione piuttosto che la regola. Una disattenzione del legislatore motivata probabilmente anche dalla circostanza che tale norma non è mai assurta a principio di rango costituzionale (o statutario), diversamente da quella operante in materia di elezioni politiche. E se consideriamo lo scarso interesse manifestato dal legislatore ordinario persino nei confronti del comma 4 dell’art. 56 della Costituzione tale “svista” regredisce certamente a peccato veniale.

Eppure correggere la legge su questo punto sarebbe stato, ed è, operazione quanto mai facile, soprattutto per regioni divise in due sole circoscrizioni, per di più assai differenti per numero di abitanti, quale è il Molise.

I modi per intervenire sono vari. Si ritiene con convinzione di poterne suggerire qui uno straordinariamente semplice ed efficace, pur nella consapevolezza che per sua natura una legge elettorale non può venire incontro contemporaneamente e pienamente a tutte le esigenze in gioco ma solo contemperarle, in quanto queste non sono mai pienamente conciliabili, operando su piani diversi e talvolta in contrasto fra di loro. L’esempio più pertinente in questa sede con tale argomento è appunto quello del conflitto fra l’attribuzione a ciascuna circoscrizione del numero di consiglieri spettante e l’assegnazione del seggio spettante a un gruppo di liste alla circoscrizione in cui la relativa lista abbia ottenuto la più alta fra le quote percentuali dei quozienti circoscrizionali. Garantire sempre e comunque quest’ultima esigenza, come fa la legge vigente (art. 15, comma 10), può tradursi assai facilmente nel sacrificio dell’altra. La soluzione che qui si propone inverte questo ordine di priorità e riconosce all’adeguata rappresentanza numerica dei territori nel consiglio regionale maggiore dignità rispetto alla prevalenza di una percentuale di quoziente elettorale circoscrizionale su un’altra. Oltretutto, si badi bene, quasi mai a tale prevalenza corrisponde un maggior peso (percentuale) di un gruppo in una determinata circoscrizione, soprattutto in regioni con circoscrizioni notevolmente differenti per dimensione come il Molise. Anzi, in virtù di quella differenza demografica, si assiste facilmente all’assegnazione del seggio alla lista che nella propria circoscrizione ha ottenuto una percentuale di voti notevolmente più bassa, a volte persino la metà, di quella della lista presente nell’altra circoscrizione.

Il metodo, oggetto di una fase “correttiva” (o “di riequilibrio”) del procedimento di attribuzione dei seggi da posporre alle due contemplate nella legge vigente, consiste nell’individuare fra i gruppi presenti in entrambe le circoscrizioni che si sono visti attribuire in prima battuta un seggio con i voti residuati o con i resti nella circoscrizione “eccedentaria” quelli per i quali la differenza fra le quote percentuali dei quozienti elettorali circoscrizionali risulti minore. Con l’adozione di questo metodo i seggi spettanti a tali gruppi verrebbero assegnati, in misura pari a quella dello squilibrio, alla circoscrizione deficitaria (va precisato che si è utilizzato qui il termine “gruppo” in luogo di “lista” coerentemente con quanto fa la legge per indicare le liste con lo stesso simbolo presentate da una formazione politica nelle diverse circoscrizioni). La relativa novella consisterebbe nell’aggiunta all’articolo 15 della legge 108 del 1968 di un comma, l’11 bis (o nella sostituzione dell’attuale comma 12, che verrebbe abrogato o diverrebbe l’incipit del comma 13; o nell’aggiunta, mutatis mutandis, di periodi al comma 10). E così reciterebbe:

«Se al termine delle operazioni di cui ai due commi precedenti ad una delle circoscrizioni risultano attribuiti più seggi di quelli ad essa spettanti, si individuano, in numero pari a quello dei seggi in eccedenza, i gruppi presenti in entrambe le circoscrizioni ai quali in detta circoscrizione sia stato attribuito un seggio con i voti residuati o con i resti e per i quali la differenza fra le percentuali dei quozienti elettorali circoscrizionali risulti più bassa e si attribuiscono i relativi seggi alla circoscrizione deficitaria. Nel caso in cui detta differenza sia identica per due o più gruppi, l’attribuzione del seggio alla circoscrizione deficitaria viene effettuata per il gruppo o per i gruppi per i quali risulti maggiore la differenza fra il numero dei seggi attribuiti nella circoscrizione eccedentaria e quello dei seggi attribuiti nella circoscrizione deficitaria o, in caso di parità, per quelli che abbiano ottenuto il maggior numero di seggi nella circoscrizione eccedentaria. In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio. Sono esclusi da tali operazioni i gruppi di cui al comma precedente e quelli ai quali sia stato attribuito un seggio con i voti residuati o con i resti anche nella circoscrizione deficitaria.».

C’è chi sostiene, in un’ottica minimalista, che un intervento “di emergenza” sull’attuale sistema elettorale regionale potrebbe anche sostanziarsi nella mera correzione di tale “difetto”, ma è forse opportuno tener presente che il summenzionato comma 1 dell’articolo 4 della legge 165/2004 non interviene soltanto a garanzia delle minoranze, ma, sia pure con minore intensità, anche della maggioranza («individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale»).

 

Candidati presidente senza le liste regionali.

Uno degli auspici più frequentemente espressi da chi manifesta interesse per la riforma della legge elettorale regionale è certamente quello dell’abolizione del cosiddetto listino maggioritario. Il problema fondamentale connesso a una decisione in tal senso sarebbe costituito dalla scelta della modalità di elezione dei quattro membri del consiglio che il sistema attualmente in vigore dispone provengano, in tutto o per metà, dal listino. Una volta eliminati i listini, i quattro seggi da assegnare rimarrebbero oggetto di una autonoma procedura o andrebbero a sommarsi indistintamente agli altri sedici? In entrambi i casi non vi sarebbero più candidati al di fuori delle liste presentate per il proporzionale, eccezion fatta per gli aspiranti alla presidenza.

Si può decidere di eliminare il listino conservando il distinto meccanismo di attribuzione dei seggi. In sostanza quelli ottenuti col voto maggioritario sarebbero forniti dalle liste del proporzionale e si continuerebbe a garantire la loro parziale assegnazione alle minoranze in presenza di una parte vincente troppo forte. È evidente che l’opzione per tale sistema confermerebbe l’attuale favor nei riguardi dei gruppi più forti, sia di maggioranza che di minoranza, che fatalmente sono avvantaggiati quando si riparte da capo per un conteggio di quozienti, cioè dal gruppo più votato anziché dal gruppo che segue in graduatoria quello a cui è stato assegnato l’ultimo seggio col conteggio precedente. Il problema principale collegato a una scelta di questo tipo sarebbe come garantire alla parte vincente una maggioranza consiliare stabile, considerato quanto detto a proposito dell’abolizione del “doppio premio”.

Di opposto segno sarebbe una norma che disponesse l’assorbimento dei quattro seggi nell’insieme esclusivo di quelli assegnati col sistema proporzionale. Nessun problema comporterebbe per l’attuale meccanismo il passaggio da 16 a 20 seggi. Cambierebbero il divisore e i quozienti in ambito circoscrizionale, naturalmente, ma tale procedimento conserverebbe la propria linearità. Come è ovvio e come risulta chiaro da quanto osservato in precedenza, una abolizione totale dell’attuale fase “maggioritaria” avrebbe però riflessi significativi sulle possibilità di attribuire una rappresentanza consiliare numericamente sicura a una parte vincente non in grado di assicurarsela con i propri voti. Ciò renderebbe obbligate alcune scelte correttive coerenti con tale obiettivo. Fra le diverse possibili risposte a tale esigenza emerge quella su ipotizzata dell’adozione di due distinti quozienti, uno di maggioranza e uno di minoranza, nelle due fasi del procedimento di attribuzione dei seggi, con i connessi problemi ivi analizzati. E ciò perché il doppio quoziente dà quella garanzia della voluta ripartizione numerica dei seggi fra maggioranza e minoranze che non è pienamente offerta dalla mera sussistenza di un premio maggioritario, in quanto, come più volte ripetuto, non può più intervenire a integrazione di quest’ultimo un aumento del numero dei consiglieri eletti.

 


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