PREFERENZE

(IN GRASSETTO I NOMI DEGLI ELETTI)

 

Legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale

(aggiornata alle modifiche apportate dalla L.R. 23 maggio 2022, n. 7)

 

ARTICOLO 1. Oggetto e principi

 [...]

3. Il Consiglio regionale si compone di venti consiglieri e del Presidente della Giunta regionale. I consiglieri regionali sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, con applicazione di un premio di maggioranza, assicurando la rappresentanza delle minoranze.

 

ARTICOLO 2. Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale

 [...]

2. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato alla presidenza che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

3. È altresì eletto consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito il maggior numero di voti validi dopo il candidato proclamato eletto Presidente e che sia collegato a coalizione di liste o lista singola che abbiano conseguito almeno un seggio. Il seggio spettante al predetto candidato è individuato e attribuito con le modalità previste alla lettera g) del comma 5 dell'articolo 12.

4. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dello Statuto, è componente del Consiglio regionale.

5. I consiglieri regionali sono eletti con criterio proporzionale mediante riparto dei seggi tra coalizioni di liste e liste singole, concorrenti, ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e con applicazione di un premio di maggioranza.

6. È definita coalizione l'insieme delle liste circoscrizionali collegate ad un medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

 

ARTICOLO 3. Circoscrizione elettorale

1. Il territorio regionale costituisce l'unica circoscrizione elettorale della Regione.

 

[...]

 

ARTICOLO 11. Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze

1. Le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale ottengono almeno dodici seggi del Consiglio attribuiti alle singole liste.

2. Alle liste di cui al comma 1 non possono, in ogni caso, essere attribuiti più di quattordici seggi del Consiglio attribuiti alle singole liste.

3. I seggi spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono considerati al netto di quello spettante al Presidente della Giunta regionale eletto.

4. Qualora un candidato alla Presidenza della Giunta regionale abbia ottenuto meno dell'otto per cento dei voti validi, la coalizione di liste o la lista singola ad esso collegate sono escluse dalla ripartizione dei seggi. Nel caso in cui nessun altro candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, oltre a quello proclamato eletto, abbia ottenuto l'otto per cento dei voti validi, alla ripartizione dei seggi partecipa la coalizione di liste o la lista singola collegate al candidato alla Presidenza della Giunta regionale che ha ottenuto la maggiore percentuale di voti validi.

5. È assicurata la rappresentanza delle minoranze. A tal fine, all'insieme delle coalizioni e liste singole, non collegate al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale proclamato eletto, sono riservati dal minimo di sei al massimo di otto seggi del Consiglio, compreso il seggio destinato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito il maggior numero di voti validi dopo il candidato alla presidenza proclamato eletto e che sia collegato a coalizione di liste o a lista singola che abbiano conseguito almeno un seggio.

 

ARTICOLO 12. Operazioni dell'Ufficio unico circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale

 [...]

3. [...], l'Ufficio unico circoscrizionale:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste regionali e di liste non riunite in coalizione, nonché la cifra elettorale conseguita da ciascun candidato alla presidenza della Giunta regionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione regionale. La cifra elettorale di coalizione è data dalla somma dei voti conseguiti dalle liste collegate allo stesso candidato alla presidenza della Giunta regionale E dei voti ottenuti solamente dal candidato alla presidenza della Giunta regionale;

b) determina la cifra individuale di ogni candidato di ciascuna lista regionale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione regionale;

c) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali, comprensiva delle cifre individuali ottenute da ciascun candidato. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio unico circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio unico circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

5. L'Ufficio centrale regionale, ricevuta la documentazione di cui al comma 4 da parte dell'Ufficio unico circoscrizionale:

a) proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che nella regione ha ottenuto il maggior numero di voti validi, sulla base delle risultanze delle operazioni di cui al comma 3, lettera a);

b) procede al riparto dei seggi tra le coalizioni di liste regionali e le liste singole, ammesse al riparto ai sensi dell'articolo 11, comma 4, in base alle rispettive cifre elettorali, determinate ai sensi del comma 3, lettera a). Al fine del riparto divide il totale delle cifre elettorali di ciascuna coalizione o lista non riunita in coalizione, comprensive degli eventuali voti ottenuti solamente dal candidato alla presidenza della Giunta, individuate ai sensi del comma 3, lettera a), per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione unica regionale, più uno, ottenendo così il quoziente elettorale regionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni coalizione di liste regionali e liste singole tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna coalizione e lista. Se, con il quoziente così calcolato, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle coalizioni e liste superi quello dei seggi assegnati al collegio unico regionale, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore. Determina il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista non riunita in coalizione o coalizione di liste per insufficienza di quozienti interi o di candidati e determina, altresì, per ciascuna lista o coalizione, il numero dei voti residuati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione regionale vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente intero ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle coalizioni di liste regionali o liste non riunite in coalizione per le quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio;

c) determina, altresì, il totale dei seggi assegnati alla lista o alla coalizione di liste collegate al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale eletto;

d) verifica se il totale dei seggi complessivamente conseguiti dalla coalizione di liste, o lista singola, collegata al candidato alla presidenza della Giunta risultato eletto, sia pari o superiore a dodici seggi. Assegna, quindi, alla coalizione di liste, o lista singola, collegata al candidato alla presidenza della Giunta regionale risultato eletto, da un minimo di dodici ad un massimo di quattordici seggi;

e) ripartisce, nell'ambito della coalizione di cui alla lettera d), i seggi tra le liste regionali che la compongono, in base alla cifra elettorale di ciascuna lista determinata ai sensi del secondo periodo della lettera a) del comma 3. Fermo restando che tutte le cifre elettorali delle liste regionali come determinate ai sensi del secondo periodo della lettera a) del comma 3, sono computate ai fini dell'operazione di riparto di cui alla lettera b) del presente comma, al riparto partecipano solamente le liste la cui cifra elettorale espressa in termini di voti validi nell'intera circoscrizione regionale sia pari o superiore al 5 per cento dei voti validamente espressi nell'intera circoscrizione a favore delle liste regionali, escludendo i voti assegnati solamente al candidato presidente. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste di cui al periodo precedente ammesse al riparto per il numero dei seggi assegnati alla coalizione, più uno, ottenendo così il quoziente elettorale di coalizione; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista regionale tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se, con il quoziente così calcolato, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla coalizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore. Determina il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti interi o di candidati e determina, altresì, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso in cui tutti i seggi vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente intero ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente intero, rimangano inefficienti per mancanza di candidati. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio;

f) verifica se il complesso delle coalizioni di liste, o liste singole, non collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale, abbiano ottenuto almeno sei seggi. Assegna, quindi, alle coalizioni di liste, o liste non unite in coalizione, non collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale, da un minimo di sei ad un massimo di otto seggi, a seconda dei seggi già attribuiti alla coalizione di liste o alla lista non unita in coalizione collegate al candidato presidente proclamato eletto. Tali seggi sono ripartiti tra le coalizioni di liste o liste non riunite in coalizione, secondo le modalità di cui alla lettera b) e tra le liste regionali nell'ambito di ciascuna coalizione in base alle modalità di cui alla lettera e). Nel caso in cui nessuna lista di una stessa coalizione, o lista non riunita in coalizione, abbia conseguito una cifra elettorale, espressa in termini di voti validi nell'intera circoscrizione regionale, pari o superiore al 5 per cento, e la coalizione o lista singola abbia diritto all'assegnazione di seggi, tali seggi sono attribuiti alle altre coalizioni o liste collegate ai candidati alla presidenza della Giunta regionale non risultati eletti, sulla base della graduatoria decrescente dei voti residuati;

g) individua il candidato alla carica di presidente della Giunta regionale che ha conseguito il maggior numero di voti validi dopo il candidato proclamato eletto presidente e che sia collegato a coalizione di liste o lista singola che abbiano conseguito almeno un seggio e lo proclama eletto consigliere regionale, assegnandogli il seggio già attribuito alla coalizione, ove sia l'unico, o l'ultimo dei seggi eventualmente già attribuito alla lista non unita in coalizione ovvero alle liste riunite in coalizione collegate con il predetto candidato presidente, sulla base dei peggiori resti. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero gli assegna quello già attribuito alla lista che ha conseguito la minore cifra elettorale.

6. Nel caso in cui, per effetto dell'assegnazione dei seggi di cui al comma 5, lettera d), una lista regionale avrebbe diritto a conseguire oltre dieci seggi complessivi, quelli ulteriori al decimo sono attribuiti alle altre liste della stessa coalizione, ove esistenti, la cui cifra elettorale espressa in termini di voti validi nell'intera circoscrizione regionale sia pari o superiore al 5 per cento del totale dei voti validamente espressi nell'intera circoscrizione in favore delle liste.

7. La previsione di cui al comma 6 si applica solo in favore delle liste che non hanno ottenuto seggi né a quoziente intero, né con i voti residuati, secondo la graduatoria decrescente dei voti validi conseguiti dalle liste stesse, ad iniziare, con l'attribuzione di un seggio, dalla lista della coalizione la quale ha conseguito la maggiore cifra elettorale e, in ogni caso, fino ad un massimo di due liste; a parità di voti validi tra le liste si procede a sorteggio.

8. Nel caso in cui una o più liste della coalizione interessata dall'attribuzione del seggio nei termini individuati ai commi 6 e 7, che abbiano una cifra elettorale pari o superiore al 5 per cento del totale dei voti validi espressi in favore delle liste, abbiano ottenuto seggi sulla base della graduatoria dei voti residuati, il numero massimo di due liste di cui al comma 7 è ridotto di un numero corrispondente di liste. La lista alla quale sarebbero spettati dieci o più seggi consegue il numero di seggi spettanti alla coalizione che residua dall'applicazione dei commi 6 e 7.

9. Terminate le operazioni di cui ai commi precedenti, il presidente dell'ufficio centrale regionale proclama eletti alla carica di consigliere regionale i candidati di ogni lista corrispondenti ai seggi attribuiti a ciascuna di esse.

 [...]

 

ARTICOLO 13. Surrogazioni

1. Se in corso di legislatura, per qualunque causa anche sopravvenuta, si rende vacante un seggio del Consiglio regionale, questo è attribuito al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali della medesima lista regionale cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati della stessa lista sono esauriti, il seggio è assegnato alla lista della stessa coalizione che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale e all'interno di questa al candidato che segue l'ultimo degli eletti. In caso di parità di cifra elettorale regionale si procede a sorteggio.

2. Nel caso in cui si renda vacante il seggio nell'ambito di una lista singola e tutti i candidati della stessa lista siano esauriti o indisponibili, il seggio è attribuito alla lista, singola o riunita in coalizione, che abbia conseguito il maggior numero di voti residuati e all'interno di questa al candidato che segue l'ultimo degli eletti.

3. Nel caso in cui si renda vacante il seggio assegnato al candidato alla presidenza della Giunta regionale eletto consigliere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, il seggio è riattribuito alla lista alla quale era stato sottratto.

 

[...]

 

 

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