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LEGGE 23 FEBBRAIO 1995, N. 43
Nuove norme per la elezione dei
consigli delle regioni a statuto ordinario
Art. 7
Non sono ammesse
all’assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto,
nell’intera regione, meno del 3 per cento dei voti validi, a meno che sia
collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento.
LEGGE 17 FEBBRAIO 1968, N. 108
Norme per la elezione dei
consigli regionali delle regioni a statuto normale
Art. 15
Operazioni dell’ufficio centrale circoscrizionale
e dell’ufficio centrale regionale
1. L’ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma
del precedente articolo 8, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti
delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:
1) effettua lo spoglio delle schede
eventualmente inviate dalle sezioni;
2) procede, per ogni sezione, al
riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non
assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste
e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione,
sull’assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente
tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la
sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il
presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell’ufficio centrale
circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero,
all’ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito
espletamento delle operazioni.
2. Ultimato il riesame, il presidente dell’ufficio centrale
circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate,
assegnate e non assegnate, in un unico plico che - suggellato e firmato dai
componenti dell’ufficio medesimo - verrà allegato all’esemplare del verbale di
cui al penultimo comma del presente articolo.
3. Compiute le suddette operazioni, l’ufficio
centrale circoscrizionale:
a) determina
la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale, nonché la cifra elettorale
di ciascuna lista regionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei
voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del
primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della
circoscrizione;
b) procede al
riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista.
A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il
numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il
quoziente elettorale circoscrizionale; nell’effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria
del quoziente.
Attribuisce
quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti
contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.
Se, con il
quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso
alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni
si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il
divisore.
I seggi che
rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;
c) stabilisce
la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti
attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La
determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso
che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si
considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto
alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano
inefficienti per mancanza di candidati;
d)
comunica all’ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il
quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non
attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati
in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti
residui; comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale;
e)
determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni
candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli
assegnati ai sensi del n. 2) del citato primo comma, ottenuti da ciascun
candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
f)
determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle
rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l’ordine
di presentazione nella lista.
4. Il presidente dell’ufficio centrale circoscrizionale, in
conformità dei risultati accertati dall’ufficio stesso, proclama eletti, nei
limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria
prevista dalla lettera f) del precedente comma, i candidati che hanno
ottenuto le cifre individuali più elevate.
5. Di tutte le operazioni dell’ufficio centrale
circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale.
6. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi,
e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi
allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell’ufficio centrale
circoscrizionale alla segreteria dell’ufficio centrale regionale, la quale
rilascia ricevuta.
7. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella
cancelleria del tribunale.
8. L’ufficio
centrale regionale, costituito a norma dell’articolo 8, ricevuti gli estratti
dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali:
1) determina
il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;
2) determina,
per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla
somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;
3) procede
alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati al numero 1).
A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il
numero dei seggi da attribuire; nell’effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria
del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale.
9. Divide, poi,
la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il
risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I
seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai
gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso
di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A
parità anche di questi ultimi si procede a SOR TEGG IO.
10. I seggi
spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste
nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti
residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A
tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista
e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.
11.
Qualora in una circoscrizione fosse
assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti
proclamati eletti dall’ufficio centrale circoscrizionale, l’ufficio centrale
regionale attribuisce il seggio alla lista di un’altra circoscrizione
proseguendo nella graduatoria anzidetta.
12. L’ufficio
centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi.
13. A tal fine
effettua le seguenti operazioni:
1) determina
in primo luogo la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna lista
regionale, sommando le cifre elettorali ad essa attribuite ai sensi del terzo
comma, lettera a); individua altresì il totale dei seggi assegnati ai
sensi dei commi precedenti al gruppo di liste o ai gruppi di liste provinciali
collegati a ciascuna lista regionale;
2) individua
la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale;
3) qualora il
gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale
di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o
superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, proclama eletti i
primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per
cento dei seggi assegnati al consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi
del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati
alla lista regionale di cui al numero 2). A tal fine divide la somma
delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in questione
per il numero dei seggi da ripartire; nell’effettuare l’operazione,
trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra
elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il
risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi
che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste
ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai
gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a
ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le
modalità di cui al decimo e undicesimo comma, ad iniziare dalla prima
circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del
decimo comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo
all’assegnazione di seggi, l’attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente
inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria;
4) qualora il
gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale
di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi
inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, assegna tutta la
quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente comma alla lista regionale
in questione;
5) proclama
quindi eletti tutti i candidati compresi nella lista regionale. Qualora alla
lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, i seggi residui sono
ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale. I
seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali e attribuiti nelle singole
circoscrizioni secondo le modalità di cui al numero 3), secondo, terzo,
quarto, quinto e sesto periodo;
6) verifica
quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla lista regionale di cui
al numero 2) sia pari o superiore al 40 per cento del totale dei voti
conseguiti da tutte le liste regionali;
7) nel caso in
cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il
totale dei seggi conseguiti dalla lista regionale e dai gruppi di liste
provinciali ad essa collegate sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi
assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo,
assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i
seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti
in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei
seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento
all’unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate
ai sensi del numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;
8) nel caso in
cui la verifica prevista al numero 6) abbia dato esito positivo,
effettua le operazioni di cui al numero 7) sostituendo alla percentuale
del 55 per cento quella del 60 per cento.
14. Nei casi di
cui ai numeri 7) e 8) del comma precedente, i seggi assegnati al
consiglio ai sensi dell’articolo 2 sono aumentati in misura pari
all’ulteriore quota di seggi assegnati ai sensi dei predetti numeri.
Legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1
Disposizioni concernenti
l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia
statutaria delle Regioni
Art. 5.
Disposizioni transitorie
1. Fino alla
data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali
ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito
dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente
della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli
regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge
ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati
alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È
proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha
conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente
della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. È eletto alla
carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta
regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a
quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale
regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle
liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale
proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del
tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17.2.68, n. 108, introdotto
dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23.2.95, n. 43; o, altrimenti, il
seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli
delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei
seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle
liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede
circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione
di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione
della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di
maggioranza in seno al Consiglio regionale.
2.
(...)
15. Nel caso in
cui più gruppi di liste provinciali siano collegati alla lista di cui al numero
2) del tredicesimo comma, l’ufficio centrale regionale compila altresì
la graduatoria per le eventuali surroghe dei candidati ai sensi del terzo comma
dell’articolo 16. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuno dei gruppi
di liste provinciali di cui al periodo precedente successivamente per 1, 2, 3,
4 … sino a concorrenza dei candidati proclamati eletti nella lista regionale e
quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a
quello dei candidati eletti, disponendoli in una graduatoria decrescente. Tale
graduatoria viene utilizzata per le eventuali surroghe di cui al terzo comma
dell’articolo 16.
16.
L’ufficio centrale regionale
comunica agli uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione
alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti
commi.
17.
Di tutte le operazioni dell’ufficio
centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un
esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria del consiglio regionale
nella prima adunanza del consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l’altro è
depositato nella cancelleria della corte di appello o, per il Molise, del
tribunale.
18.
Per ogni lista della circoscrizione
alla quale l’ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l’ufficio
centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha
ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra
individuale.
Art. 16
Surrogazioni
1.
Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi
causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista
e circoscrizione, segue immediatamente l’ultimo eletto.
2.
La stessa norma si osserva anche nel
caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell’attribuzione
fatta dall’ufficio centrale regionale.
3. Nel caso in
cui si renda necessaria per qualsiasi causa la sostituzione di un consigliere
proclamato eletto nella lista regionale, il seggio è attribuito al primo dei
candidati non eletti inclusi nella lista regionale e, qualora questa abbia
esaurito i propri candidati, al gruppo di liste contrassegnate dallo stesso
contrassegno secondo la graduatoria di cui al quindicesimo comma dell’articolo
15. Il seggio spettante al gruppo di liste viene quindi assegnato alla circoscrizione
secondo le disposizioni di cui al decimo e all’undicesimo comma del medesimo
articolo. Nella circoscrizione il seggio è attribuito al candidato che nella
lista segue immediatamente l’ultimo eletto.
◊ ◊
◊
PREFERENZE
(in grassetto gli eletti)
. .
~
. . . S I M U L A Z I O N I . . .
. . .
17 + 4
Non sono pochi coloro i quali ritengono che sulla base della
normativa vigente si sarebbe dovuto votare per eleggere 4 seggi nel maggioritario
(il presidente più 3) e conseguentemente 17 seggi nel proporzionale (12 nella
circoscrizione di Campobasso e 5 in quella di Isernia) anziché 5 nel
maggioritario (il presidente più 4) e 16 nel proporzionale (12 Cb + 4 Is) come
invece è avvenuto. A sostegno di questa tesi sta senza dubbio il dato
incontestabile che il presidente della giunta regionale è un membro del
consiglio regionale e non un’entità avulsa, come potrebbe far supporre una
lettura naif dell’art. 14, comma 1, lettera a), del Decreto legge n. 138 del
13.8.2011 (manovra finanziaria bis), che ha “suggerito” alle regioni la
riduzione del numero dei consiglieri.
Si riportano qui sotto la composizione del consiglio
regionale molisano che deriverebbe da tale interpretazione e i relativi schemi
di calcolo. Le differenze rispetto al risultato ufficiale si traducono
sostanzialmente: 1) nell’elezione a consigliere del candidato Domenico Di
Nunzio (secondo nella graduatoria delle preferenze della lista provinciale
campobassana “Partito democratico”) non più come surrogante del quinto
componente (mancante) del listino maggioritario “Il Molise di tutti” (candidato
presidente Paolo Di Laura Frattura) ma in quanto la lista provinciale
campobassana “Partito democratico” otterrebbe due seggi anziché uno; 2)
nell’attribuzione alla circoscrizione di Isernia anziché a quella di Campobasso
del seggio ottenuto dal gruppo di liste provinciali “Italia dei valori”
collegato al candidato presidente Paolo Di Laura Frattura con conseguente
elezione a consigliere regionale di Cosmo Tedeschi, candidato col maggior
numero di preferenze nella lista provinciale isernina, in luogo di Cristiano Di
Pietro, candidato col maggior numero di preferenze nella lista provinciale
campobassana; 3) nell’attribuzione alla circoscrizione di Isernia anziché a
quella di Campobasso del secondo dei due seggi ottenuti dal gruppo di liste
provinciali “Movimento 5 stelle” collegato al candidato presidente Antonio
Federico con conseguente elezione a consigliere regionale di Andrea Greco, candidato
col maggior numero di preferenze nella lista provinciale isernina, in luogo di
Patrizia Manzo, piazzatasi al secondo posto nella graduatoria delle preferenze
della lista provinciale campobassana.
rds
◊ ◊
◊
elaborazioni di Roberto Di Sario
◊ ◊
◊
24 + 6
Non basta. Vi
è chi, con argomenti non sempre inconsistenti (uno per tutti, la competenza
statutaria per quanto riguarda la fissazione del numero dei componenti del
consiglio regionale), addirittura sostiene che si sarebbe dovuto votare per
trenta consiglieri, come in passato. Per questa teoria, che è indubbiamente la
più ardita e temeraria fra quelle “alternative” e a cui sarebbe facile opporre
la vigenza dell’art. 2, comma 3 (quarto periodo) del Decreto legge 10 ottobre
2012, n. 174, si riporta qui, a beneficio dei più curiosi, soltanto la
composizione del consiglio che ne sarebbe conseguita. Si tenga presente che, in
tale ipotesi, nella circoscrizione campobassana una lista con soli quattro
candidati come “Noi per il Molise” non avrebbe potuto prendere parte alla competizione.
rds
per osservazioni, chiarimenti ecc.
COMUNISTI ITALIANI
• COSTRUIRE DEMOCRAZIA •
DEMOCRATICI PER IL MOLISE • FARE
MOLISE • GRANDE SUD • IL MOLISE
• IL MOLISE DI TUTTI • ITALIA DEI
VALORI • LA DESTRA • LAVORO, SPORT E SOCIALE • MOVIMENTO CINQUE STELLE • NOI PER IL MOLISE
PARTITO DEMOCRATICO
• PARTITO SOCIALISTA ITALIANO •
POPOLO DELLA LIBERTÀ • PROGETTO
MOLISE • RIALZATI MOLISE • RIVOLUZIONE DEMOCRATICA • SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTÀ • UDC • UDEUR
• UNIONE PER IL MOLISE • VINCERE
PER CAMBIARE
Alessandro ACETO • Alessandro ALTAVISTA • Gabriele
AMICARELLI • Christian AMORE • Giuseppe ANNUNZIATA • Camillo ANTENUCCI •
Bartolomeo ANTONACCI • Silvio ARCOLESSE • Angelo ARMENTI • Hikmet ASLAN •
Arcangelo AUFIERO • Fiore AUFIERO • Carmine AURISANO • Patrizia AVICOLLI •
Massimo BAROMETRO • Nino BARONE • Gabriella BATTISTA • Fatmir BEHLULI • Adelmo
BERARDO • Luigi BIONDI • Giuseppe BOCCARDI • Vincenzo BOIANELLI
Francesco BONOMOLO • Antonio BORGIA • Sergio
BUSACCA • Filomena CALENDA • Adamo Nicola CAMAIONI • Oreste CAMPOPIANO • Paolo
CAPALDI • Celeste CARANCI • Umberto CAROSELLA • Costanza CARRIERO • Giampiero
CARRIERO • Francesco CARUSO • Andrea CASOLINO • Daniele CASTALDI • Nicola
CAVALIERE • Gianluca CEFARATTI • Mauro CEGLIA • Pasquale CELESTE • Mauro
CENTRACCHIO • Alfredo Antonio CERESETTO • Francesca CERIO
Gian Piero CESARIO • Antonio CHIEFFO • Gennaro
CHIERCHIA • Luigi CIARAMELLA • Marcello CIMA • Salvatore CIOCCA • Gian Luca
COLALILLO • Mario COLALILLO • Serena COLANGELO • Camillo COLELLA • Pasquale
CORALLO • Mario CORDONE • Giuseppe CORVINELLI • Ivano COTUGNO • Vincenzo
COTUGNO • Giorgio CRISTINA • Addolorata CRISTOFANO • Maria Teresa D'ACHILLE •
Domenico D'ADDARIO • Luciano D'AGOSTINO • Antonio D'AIMMO
Donato D'AMBROSIO • Giacomo D'AQUILA • Angela
D'AVERSA • Gabriele DE BENEDICTIS • Fabio DE CHIRICO • Ennio DE FELICE •
Giuseppe DE GREGORIO • Antonio DE LELLIS • Antonio DE MARCO • Pasqualino DE
MATTIA • Roberta DE RENSIS • Emilio DE ROMA • Domenico DEL CIOPPO • Mauro DEL
CIOPPO • Vittorio DEL CIOPPO • Michele DI BARTOLOMEO • Paola Marilena DI
BERNARDO • Felice DI DONATO • Paolo DI LAURA FRATTURA • Giovanni DI LEMBO
Francesco DI LENA • Domenico DI LISA • Florindo DI
LUCENTE • Domenico DI MARIA • Domenico DI NUNZIO • Giuseppe DI PALO • Andrea DI
PAOLO • Paolo DI PAOLO • Filomeno DI PASCALE • Cristiano DI PIETRO • Rossana DI
PIETRO • Gianluca DI RITA • Gino DI SILVESTRO • Giovanni DI VICO • Sergio DI
VICO • Fabio D'ILIO • Michele DURANTE • Vittorino FACCIOLLA • Camillo FARDONE •
Domenico FARINA • Antonio FEDERICO • Vincenzo FERRAZZANO • Sara FERRI
Myriam FIERAMOSCA • Antonello FLOCCO • Alberto
FLORIO • Fernando FORNI • Giuseppe FRATANGELO • Mario FRATIPIETRO • Angiolina
FUSCO PERRELLA • Alessandro GALUPPO • Goffredo GIACCA • Lello GIANCOLA •
Fortunato GIANNANGELO • Rocco GIORGETTA • Vincenzo Valentino GLAVE • Vincenzo
GRAVINO • Andrea GRECO • Giovanni GRIECO • Libero IACOBUCCI • Saverio IACOBUCCI
• Federico IAFANTI • Donata IALONARDI • Michele INTREVADO • Angelo IOCCA
Gianni IOFFREDI • Nico IOFFREDI • Angelo Michele
IORIO • Dario IORIO • Antonio IZZI • Domenico IZZI • Emilio IZZO • Lucio IZZO •
Nicola LALLI • Alberto LAMBIASE • Riccardo LANCINI • Giovanna LANZA • Nunzia
LATTANZIO • Piero LECCESE • Giuseppe Riccardo LEONE • Luigi LESO • Antonio
LIMONINO • Angelo LO MELE • Stefano MAGGIANI • Angela Nanella MANCINI •
Antonino MANCINI • Giovancarmine MANCINI • Carmen MANCONE • Costantino MANES
GRAVINA
Bruno MANOCCHIO • Patrizia MANZO • Pasquale
MARCANTONIO • Gianfranca MARCHESANI • Paolo MARIANO • Maria MARINARO • Gennaro
MARINELLI • Paolo MARINUCCI • Giorgio MARINUCCI PALERMO • Nicoletta MARONCELLI
• Mario Luca MARRACINO • Nicola MARRAFFINO • Giovanni MARTINO • Tonino MARTONE
• Vincenzo MASCIA • Aureliano MASCIULLI • Federico MASTRONARDI • Ennio MAZZOCCO
• Vincenzo Salvatore MELILLO • Severino MENNELLA
Umberto MEO • Mario MESSERE • Salvatore MICONE •
Agata MIDEA • Vilma MINICUCCI • Nicola MINIELLO • Paolo MIOZZA • Luca MITRI •
Alberto MOFFA • Nestore MOGAVERO • Antonino MOLINARO • Filippo MONACO •
Vittorio MONACO • Bruno MONCHARMONT • Alberto MONTANO • Margherita MONTANO •
Carlo MUSACCHIO • Liberatore Antonio NATALE • Marilena NATILLI • Marilina NIRO
• Vincenzo NIRO • Antonio OCCHIONERO • Maria Teresa OCCHIONERO
Sabrina ORIENTE • Fabrizio ORTIS • Giovanna PADULA
• Fausto PARENTE • Carmelo PARPIGLIA • Marcello PASTORINI • Vincenzo PECE •
Ermanno PERRELLA • Enrico PERRETTA • Carmine PERUGINI • Saverio PETRACCA •
Francesco PETRAROIA • Michele PETRAROIA • Lillino PETRECCA • Quirino PETRECONE
• Arcangelo PETTA • Giovanni Maria PIACENTINO • Antonio PIETRARCA • Sebastiano
PINELLI • Andrea Gregorio PINI • Costanzo PINTI • Giovanni POCE
Angelo POLIGNONE • Antonio POTALIVO • Donato
POZZUTO • Luca PRAITANO • Italo PUCACCO • Fernanda PUGLIESE • Alfredo PUNTILLO
• Salvatore RAUSO • Daniele RAZZANTE • Giuseppe REALE • Antonio Domenico RICCI
• Lorenzo RICCIARDI • Domenico RISPOLI • Maurizio RIVELLINO • Nicola Sebastiano
ROCCHIA • Emiliano ROCCO • Nicola ROMAGNUOLO • Greta ROMANI • Massimo ROMANO •
Francesco ROSSI • Gianni ROSSI • Silvio ROSSI • Silvano RUTUNDO
Pilar SAAVEDRA PERROTTA • Stefano SABELLI •
Giuseppe SABUSCO • Lucia SAMMARTINO • Giulio SANSONE • Paolo Antonio SANTELLA • Luca SANTILLO • Roberto Salvatore
SANTONE • Franco SASSANO • Piero SASSI • Fabio SCACCIAVILLANI • Massimiliano
SCARABEO • Antonio SCUNCIO • Danilo SIMEONE • Nicola SIMONETTI • Antonio SORBO
• Armando Martino SPINA • Giuseppe SPINA • Rodolfo SPINA • Virgilio SPINA •
Anna STELLATO • Paolo STORTO
Antonio TEDESCHI • Cosmo TEDESCHI • Giovanni TESONE
• Guido TESTA • Michele TESTA • Antonio TOMASSONE • Fausto TOSTO • Francesco
TOTARO • Maurizio TROTTA • Antonio VECCHIO • Luigi VELARDI • Alessio VELARDO •
Emilio VENDITTI • Carlo VENEZIALE • Pietroluis VERDILE • Alberto VERRECCHIA •
Colombo VINCENZI (Bobo) • Riccardo VINCIFORI • Andrea VITIELLO • Giovanni
VITIELLO • Angelomaria ZARA • Maria Lina ZUCARO • Antonio ZULLO