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LEGGE 23 FEBBRAIO 1995, N. 43
Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a
statuto ordinario
Art. 7
Non sono ammesse all’assegnazione dei seggi le liste
provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell’intera regione, meno del 3 per
cento dei voti validi, a meno che sia collegato a una lista regionale che ha
superato la percentuale del 5 per cento.
LEGGE 17 FEBBRAIO 1968, N. 108
Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni
a statuto normale
Art. 15
Operazioni
dell’ufficio centrale circoscrizionale
e dell’ufficio
centrale regionale
1. L’ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma del
precedente articolo 8, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle
sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:
1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate
dalle sezioni;
2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede
contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti
le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in
proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull’assegnazione o meno dei
voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere
rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle
schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, a richiesta
del presidente dell’ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle
operazioni del presente numero, all’ufficio stesso altri magistrati, nel numero
necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.
2. Ultimato il riesame, il presidente dell’ufficio centrale
circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate,
assegnate e non assegnate, in un unico plico che - suggellato e firmato dai
componenti dell’ufficio medesimo - verrà allegato all’esemplare del verbale di
cui al penultimo comma del presente articolo.
3. Compiute le suddette operazioni, l’ufficio centrale
circoscrizionale:
a) determina la cifra
elettorale di ciascuna lista provinciale, nonché la cifra elettorale di
ciascuna lista regionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei
voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del
primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della
circoscrizione;
b) procede al riparto
dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal
fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero
dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale
circoscrizionale; nell’effettuare la divisione
trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente.
Attribuisce quindi ad
ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto
nella cifra elettorale di ciascuna lista.
Se, con il quoziente
calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste
superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si
ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore.
I seggi che rimangono
non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;
c) stabilisce la somma
dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad
alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della
somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi
assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati
anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti
che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di
candidati;
d) comunica all’ufficio centrale regionale, a mezzo di
estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei
seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il
numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi
attribuiti e i voti residui; comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna
lista regionale;
e) determina la cifra individuale di ogni candidato. La
cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza
validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del citato primo
comma, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della
circoscrizione;
f) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna
lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre
individuali, prevale l’ordine di presentazione nella lista.
4. Il presidente dell’ufficio centrale circoscrizionale, in
conformità dei risultati accertati dall’ufficio stesso, proclama eletti, nei
limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria
prevista dalla lettera f) del precedente comma, i candidati che hanno
ottenuto le cifre individuali più elevate.
5. Di tutte le operazioni dell’ufficio centrale circoscrizionale
viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale.
6. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e
tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi
allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell’ufficio centrale
circoscrizionale alla segreteria dell’ufficio centrale regionale, la quale
rilascia ricevuta.
7. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria
del tribunale.
8. L’ufficio centrale
regionale, costituito a norma dell’articolo 8, ricevuti gli estratti dei
verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali:
1) determina il numero
dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;
2) determina, per
ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla
somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;
3) procede alla
assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati al numero 1).
A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il
numero dei seggi da attribuire; nell’effettuare la
divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato
costituisce il quoziente elettorale regionale.
9. Divide, poi, la somma
dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato
rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che
rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i
quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di
resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche
di questi ultimi si procede a sorteggio.
10. I seggi spettanti a
ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole
circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi
in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si
moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide
il prodotto per il quoziente circoscrizionale.
11.
Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio
ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti
dall’ufficio centrale circoscrizionale, l’ufficio centrale regionale
attribuisce il seggio alla lista di un’altra circoscrizione proseguendo nella
graduatoria anzidetta.
12. L’ufficio centrale
regionale procede al riparto della restante quota di seggi.
13. A tal fine effettua le
seguenti operazioni:
1) determina in primo
luogo la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna lista regionale,
sommando le cifre elettorali ad essa attribuite ai sensi del terzo comma,
lettera a); individua altresì il totale dei seggi assegnati ai sensi dei
commi precedenti al gruppo di liste o ai gruppi di liste provinciali collegati
a ciascuna lista regionale;
2) individua la lista
regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale;
3) qualora il gruppo di
liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al
numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore
al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, proclama eletti i primi
candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento
dei seggi assegnati al consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del
presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati
alla lista regionale di cui al numero 2). A tal fine divide la somma
delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in questione
per il numero dei seggi da ripartire; nell’effettuare l’operazione, trascura la
eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di
ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato
rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che
rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste
ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai
gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a
ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le
modalità di cui al decimo e undicesimo comma, ad iniziare dalla prima
circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del
decimo comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo
all’assegnazione di seggi, l’attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente
inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria;
4) qualora il gruppo di
liste o i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale di cui al
numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50
per cento dei seggi assegnati al consiglio, assegna tutta la quota dei seggi da
attribuire ai sensi del presente comma alla lista regionale in questione;
5) proclama quindi
eletti tutti i candidati compresi nella lista regionale. Qualora alla lista
spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, i seggi residui sono ripartiti
tra i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale. I seggi sono
ripartiti tra i gruppi di liste provinciali e attribuiti nelle singole
circoscrizioni secondo le modalità di cui al numero 3), secondo, terzo,
quarto, quinto e sesto periodo;
6) verifica quindi se la
cifra elettorale regionale conseguita dalla lista regionale di cui al numero 2)
sia pari o superiore al 40 per cento del totale dei voti conseguiti da tutte le
liste regionali;
7) nel caso in cui la
verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale
dei seggi conseguiti dalla lista regionale e dai gruppi di liste provinciali ad
essa collegate sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al
consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista
regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai
sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito
provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del
consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all’unità
inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi
del numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;
8) nel caso in cui la
verifica prevista al numero 6) abbia dato esito positivo, effettua le
operazioni di cui al numero 7) sostituendo alla percentuale del 55 per
cento quella del 60 per cento.
14. Nei casi di cui ai
numeri 7) e 8) del comma precedente, i seggi assegnati al
consiglio ai sensi dell’articolo 2 sono
aumentati in misura pari all’ulteriore quota di seggi assegnati ai sensi dei
predetti numeri.
15. Nel caso in cui più
gruppi di liste provinciali siano collegati alla lista di cui al numero 2)
del tredicesimo comma, l’ufficio centrale regionale compila altresì la
graduatoria per le eventuali surroghe dei candidati ai sensi del terzo comma
dell’articolo 16. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuno dei gruppi
di liste provinciali di cui al periodo precedente successivamente per 1, 2, 3,
4 … sino a concorrenza dei candidati proclamati eletti nella lista regionale e
quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a
quello dei candidati eletti, disponendoli in una graduatoria decrescente. Tale
graduatoria viene utilizzata per le eventuali surroghe di cui al terzo comma
dell’articolo 16.
16.
L’ufficio centrale regionale comunica agli uffici
centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono
attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.
17.
Di tutte le operazioni dell’ufficio centrale regionale
viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è
consegnato alla presidenza provvisoria del consiglio regionale nella prima
adunanza del consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l’altro è depositato
nella cancelleria della corte di appello o, per il Molise, del tribunale.
18.
Per ogni lista della circoscrizione alla quale l’ufficio
centrale regionale ha attribuito il seggio, l’ufficio centrale circoscrizionale
proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali
eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.
Art. 16
Surrogazioni
1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se
sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e
circoscrizione, segue immediatamente l’ultimo eletto.
2. La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del
consigliere proclamato a seguito dell’attribuzione fatta dall’ufficio centrale
regionale.
3.
Nel caso in cui
si renda necessaria per qualsiasi causa la sostituzione di un consigliere
proclamato eletto nella lista regionale, il seggio è attribuito al primo dei
candidati non eletti inclusi nella lista regionale e, qualora questa abbia
esaurito i propri candidati, al gruppo di liste contrassegnate dallo stesso
contrassegno secondo la graduatoria di cui al quindicesimo comma dell’articolo 15.
Il seggio spettante al gruppo di liste viene quindi assegnato alla
circoscrizione secondo le disposizioni di cui al decimo e all’undicesimo comma
del medesimo articolo. Nella circoscrizione il seggio è attribuito al candidato
che nella lista segue immediatamente l’ultimo eletto.
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PREFERENZE
(in grassetto i nomi degli eletti)