ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI 24-25 FEBBRAIO 2013
L’ATTRIBUZIONE DEI SEGGI NELLE CIRCOSCRIZIONI
E una volta che il
“Porcellum” aveva deciso di starsene buono...
Errori clamorosi
coinvolgono Molise, Friuli, Umbria, Puglia, Sardegna e Trentino, ma la legge stavolta
non c’entra
di Roberto Di Sario
L'Ufficio elettorale centrale nazionale per le elezioni della Camera dei
deputati del 9-10 aprile 2006 osservava, nel verbale delle operazioni di
sua competenza (le evidenziature e le sottolineature sono opera del curatore di
questa pagina):
«Secondo i reclamanti,
in sede di scambio dei seggi tra liste eccedentarie e liste deficitarie,
l’individuazione delle circoscrizioni soggette allo scambio deve essere operata
tenendo conto, oltre che delle parti decimali delle liste cedenti, anche e
soprattutto delle parti decimali delle liste riceventi (perché deficitarie).
Tale tesi è frutto di
una interpretazione errata
dell’art. 83 comma primo n. 9 della legge che, ove
il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna
lista non corrisponda al numero dei seggi ad esse attribuito, espressamente
dispone [analogamente a quanto l’art. 83 comma primo n. 8 dispone a
proposito delle coalizioni, ndr]
che i conguagli debbono essere effettuati:
a) “iniziando dalla lista [o coalizione, ndr] che abbia il maggior numero dei
seggi eccedenti”, e “proseguendo con le altre liste [o coalizioni, ndr] in ordine decrescente di seggi eccedenti”;
b) sottraendo i seggi eccedenti alla lista [o coalizione, ndr] (eccedentaria) in quelle
circoscrizioni nelle quali “essa li ha ottenuti con le parti decimali dei
quozienti secondo il loro ordine crescente”
e nelle quali, inoltre,
le liste [o coalizioni, ndr] “che
non abbiano ottenuto il numero dei seggi spettanti” (cioè le liste deficitarie)
[o coalizioni deficitarie, ndr] “abbiano
parti decimali dei quozienti non utilizzate”; c) assegnando i seggi alla
predetta lista deficitaria.
E’, infatti, evidente
dal tenore letterale della citata disposizione che: a) iniziando dalla lista [o
coalizione, ndr] che abbia il maggior
numero dei seggi eccedenti, la circoscrizione in cui operare la sottrazione
deve essere individuata nella circoscrizione nella quale essa ha ottenuto i
seggi con parti decimali di quozienti secondo il loro ordine crescente; b) che il
riferimento ai quozienti non utilizzati delle liste [o coalizioni, ndr] deficitarie serve solo per porre
l’esigenza che lo scambio
avvenga solo se ed in quanto nella medesima circoscrizione vi sia una lista deficitaria (della medesima
coalizione) [o una coalizione deficitaria, ndr] con parte decimale
di quoziente non utilizzato (dato che, in mancanza, non sarebbe possibile lo
scambio); c) che, conseguentemente, il criterio di individuazione della circoscrizione nella
quale deve essere operato lo scambio è solo legato alla graduatoria delle parti
decimali dei quozienti utilizzate delle liste eccedentarie [o delle
coalizioni eccedentarie, ndr], non a quella delle parti decimali
dei quozienti non utilizzate delle liste deficitarie [o delle
coalizioni deficitarie, ndr], per le quali, giova qui ribadire,
la norma richiede solo la possibilità dello scambio nella circoscrizione già
individuata, dipendente dalla presenza di una lista (della medesima coalizione)
[o di una coalizione, ndr] con parti decimali non utilizzate e
perciò in grado di ricevere il seggio.
La predetta lettura
della norma è, del resto, confermata proprio dalla disposizione successiva, per
la quale “nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione
ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza [dei
seggi] ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in
quelle circoscrizioni nella quali li ha ottenuti con le minori parti decimali
del quoziente di attribuzione ed alle liste deficitarie sono conseguentemente
attribuiti i seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le
maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate”.
Questa disposizione,
infatti, espressamente introduce il criterio di scelta della lista ricevente secondo la
graduatoria generale delle parti decimali dei quozienti non utilizzati (delle
liste deficitarie) [o delle coalizioni deficitarie, ndr] solo come criterio sussidiario applicabile in mancanza
della possibilità dello scambio nella medesima circoscrizione.»
Cosa dire di più?
L’Ufficio elettorale
centrale nazionale costituito presso la Corte di Cassazione per le elezioni politiche
del 2006 aveva spiegato tutto e a tutti, anche ai più refrattari e a quelli con
maggiori difficoltà di comprensione. Il caso verificatosi nelle elezioni del
24-25 febbraio 2013 non si era verificato nel 2006, ma i giudici commissari,
nel respingere il reclamo di due candidati non eletti, chiarirono e
sottolinearono una norma già sufficientemente chiara di suo.
Sul punto chi scrive
si è già ampiamente diffuso e pronunciato in quella occasione (vedi→ 2006 ) e in quella successiva (vedi→ 2008 ). Il Porcellum ha il
difetto di non risolvere in maniera conforme al dettato costituzionale (art.
56, comma 4, Cost.) il problema dell’impossibilità di scambio di seggi
all’interno di una stessa circoscrizione fra coalizioni (art. 83, comma 1, n.
8) o liste (art. 83, comma 1, n. 9) eccedentarie e deficitarie. Nel primo e
ancor più nel secondo dei precedenti interventi sono state individuate anche le
modifiche da apportare ai due punti “incriminati” della legge elettorale per
risolvere il problema.
Ma nel 2013 nessun
caso del genere si è proposto agli addetti ai lavori. Si era alle prese con un
scambio di seggi, prima fra coalizioni e poi fra liste eccedentarie e
deficitarie, banalissimo e risolvibilissimo. Sarebbe bastato leggere anche
senza particolare impegno quanto disposto dalla legge nei due punti accennati
e, al limite, quanto sopra estratto dal verbale del 2006, e/o, più
modestamente, i predetti interventi del sottoscritto...
Per una volta che il Porcellum aveva deciso di starsene
buono e di non creare problemi dopo i guasti arrecati da questa legge nelle due
precedenti esperienze di voto, ci ha pensato l’umano pressappochismo e con esso
la fretta (e l’ignoranza?) (e l’impreparazione?) (e l’inadeguatezza?) (e la
presunzione?) (e la supponenza?) ecc. di chi ha avuto parte nelle varie fasi
del procedimento di attribuzione dei seggi per quella consultazione elettorale.
Si riporta di seguito, fase per fase e schema per schema
secondo le disposizioni normative, l’esatta procedura che andava seguita
per individuare la corretta attribuzione dei seggi, che è la seguente:
a) per lo scambio di seggi fra coalizioni o liste
eccedentarie e coalizioni o liste deficitarie si prendono in considerazione
soltanto le circoscrizioni in cui siano presenti entrambi i soggetti, uno
eccedentario e uno deficitario con quoziente inutilizzato;
b) si parte dalla coalizione o lista col maggior
numero di seggi in eccesso e dalla circoscrizione in cui questa ha ottenuto il
seggio con il più basso fra i propri decimali di quoziente produttivi di seggio
e si prosegue attenendosi alla graduatoria crescente di tali decimali;
c) ove in una delle circoscrizioni via via
interessate non siano presenti, oltre alla coalizione o lista eccedentaria,
anche coalizioni o liste deficitarie con decimale di quoziente inutilizzato, lo
scambio non può avvenire in quella circoscrizione, che perciò viene
saltata, e si prosegue nella graduatoria crescente dei quozienti della
coalizione o lista eccedentaria interessata fino a trovare una circoscrizione
in cui sia presente anche una coalizione o lista deficitaria con quoziente
inutilizzato. Ciò vuol dire che l’elenco dei seggi ceduti dal soggetto
eccedentario può non corrispondere esattamente alla rigorosa successione della
graduatoria crescente dei suoi resti produttivi di seggio;
d) la consistenza del decimale della coalizione o
lista deficitaria non ha qui alcuna importanza. Questa può ricevere il seggio
anche nella circoscrizione in cui abbia ottenuto il peggiore fra i propri
decimali: l’importante è che lo scambio avvenga nella stessa circoscrizione;
e) la consistenza del decimale della coalizione
o lista deficitaria assume importanza soltanto nel caso in cui in nessuna delle
circoscrizioni sia possibile trovare entrambi i soggetti tra cui effettuare lo
scambio (coalizione o lista eccedentaria e coalizione o lista deficitaria).
Solo in tal caso si sottrae il seggio alla coalizione o lista eccedentaria
nella circoscrizione in cui questa lo ha ottenuto col peggior decimale e lo si
dà a una coalizione o lista deficitaria nella circoscrizione in cui quest’ultima
ha il miglior decimale inutilizzato (ma è un’ipotesi non verificatasi nelle
elezioni del 2013).
Roberto Di Sario
◊ ◊ ◊
D.P.R.
30.3.1957, n. 361
(legge elettorale per
la Camera dei deputati)
ART. 83
(come sostituito dall’art.
1, comma 12, della legge n. 270 del 2005)
1. L’Ufficio
centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali
circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più
esperti scelti dal presidente:
1) determina la
cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma
delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni
dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
2) determina poi la
cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data
dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono
la coalizione stessa, nonchè la cifra elettorale nazionale delle liste non
collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata
che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;
3) individua
quindi:
a) le coalizioni di
liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei
voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia
conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi
ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche
riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in
regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali
minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti
validi espressi nella circoscrizione;
b) le singole liste
non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento
dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di
minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle
circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una
particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito
almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonchè le
liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla
lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per
cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze
linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle
circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una
particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito
almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;
4) tra le coalizioni di
liste di cui al numero 3), lettera a), e le liste di cui al
numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla
cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse.
A tale fine divide il
totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o
singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire,
ottenendo così il quoziente elettorale nazionale.
Nell’effettuare tale
divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente.
Divide poi la cifra
elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale
quoziente.
La parte intera del
quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna
coalizione di liste o singola lista.
I seggi che rimangono
ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o
singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti
e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore
cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio;
5) verifica poi se
la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di
voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi;
6) individua
quindi, nell’ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero
3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale
almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di
minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle
circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una
particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito
almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonchè la
lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che
non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi
espressi;
7) qualora la verifica di
cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna
coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale
di ciascuna lista di cui al numero 6).
A tale fine, per
ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali
delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di
seggi già individuato ai sensi del numero 4).
Nell’effettuare tale
divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente così
ottenuto.
Divide poi la cifra
elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente.
La parte intera
del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a
ciascuna lista.
I seggi che
rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le
quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità
di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale
nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio.
A ciascuna lista
di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i
seggi già determinati ai sensi del numero 4);
8) salvo quanto disposto dal comma 2,
procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei
seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero
3).
A tale fine, per
ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali
circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente
elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l’indice
relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della
coalizione medesima.
Analogamente, per
ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), divide la cifra
elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo
così l’indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista
medesima.
Quindi, moltiplica
ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici.
La parte intera dei
quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da
attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui
al numero 3).
I seggi che rimangono
ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o
singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione
siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste
che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità
di quest’ultima si procede a sorteggio.
Successivamente
l’Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a
ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi
determinato ai sensi del numero 4).
In caso negativo,
procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola
lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di
seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia
ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre
coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti:
sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle
circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei
quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali
inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il
numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate.
Conseguentemente,
assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste.
Qualora nella medesima
circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti
decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione
di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non
utilizzata.
Nel caso in cui
non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del
completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora
da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono
sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le
minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste
o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle
altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del
quoziente di attribuzione non utilizzate;
9) salvo quanto disposto
dal comma 2, l’Ufficio procede quindi all’attribuzione nelle singole circoscrizioni
dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione.
A tale fine, determina
il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il
totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6)
per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai
sensi del numero 8).
Nell’effettuare tale
divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente.
Divide quindi la cifra
elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale
quoziente circoscrizionale.
La parte intera del
quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a
ciascuna lista.
I seggi che rimangono
ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente
delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono
attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a
parità di quest’ultima, si procede a sorteggio.
Successivamente
l’Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a
ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del
numero 7).
In caso negativo,
procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior
numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di
più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale,
proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti:
sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa
li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine
crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di
seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate.
Conseguentemente,
assegna i seggi a tali liste.
Qualora nella medesima
circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non
utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale
del quoziente non utilizzata.
Nel caso in cui
non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del
completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora
da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni
nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di
attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in
quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del
quoziente di attribuzione non
utilizzate.
2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il
maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 non abbia già
conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di
seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l’Ufficio
assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide
quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della
coalizione o della singola lista per 340, ottenendo così il quoziente
elettorale nazionale di maggioranza.
3. L’Ufficio
procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre coalizioni
di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il
totale delle loro cifre elettorali nazionali per 277, ottenendo il quoziente
elettorale nazionale di minoranza. Nell’effettuare tale divisione non tiene
conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra
elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente.
La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da
assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono
ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o
singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti
e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore
cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio.
4. L’Ufficio
procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa
spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai
sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto,
sesto e settimo.
5. Ai fini della
distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste
ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l’Ufficio procede
infine ai sensi del comma 1, numeri 8) e 9). A tale fine, in
luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale
nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha
ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale
di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.
6. L’Ufficio
centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a
ciascuna lista.
7. Di tutte le operazioni
dell’Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare,
apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei
deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso
la cancelleria della Corte di cassazione.
PER QUALUNQUE
OSSERVAZIONE O COMMENTO
scrivi a