ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI 13-14 APRILE
2008
L’ATTRIBUZIONE DEI SEGGI NELLE
CIRCOSCRIZIONI
Il
“Porcellum” non lascia, anzi raddoppia
Coinvolte Sicilia 1, Trentino-Alto Adige, Piemonte 2 e Veneto 1. Ma anche la Puglia...
di Roberto Di Sario
La lettura e la comprensione degli schemi presenti in
questa pagina risulteranno senza dubbio facilitate dalla lettura delle osservazioni
a suo tempo dedicate ai risultati delle elezioni per la Camera dei deputati del
9-10 aprile 2006, con le quali si cercò di individuare la ragione
dell’attribuzione ad alcune circoscrizioni di un numero di seggi differente da
quello spettante sulla base del principio enunciato nell’articolo 56, comma 4,
della Costituzione:
Perché il Molise ha “regalato” un seggio al Trentino-Alto Adige.
Mutatis
mutandis, dette osservazioni sono applicabili ai risultati delle
elezioni per la Camera del 13-14 aprile 2008. In particolare va osservato che
in questa occasione l’effetto lamentato a suo tempo è stato duplice, cioè esso
si è prodotto non soltanto nella fase di distribuzione, nelle ventisei
circoscrizioni, dei seggi ripartiti fra le liste aventi diritto facenti parte
di una medesima coalizione (d.P.R. 30.3.1957, n. 361: art. 83, comma 1, numero
9), ma anche nella fase precedente, quella in cui vengono distribuiti nelle
circoscrizioni i seggi ripartiti fra le diverse coalizioni e/o liste non
coalizzate ammesse (art. 83, comma 1, numero 8). In sostanza quel che
non era stato possibile nel 2006, data la presenza in tale fase di due soli
soggetti (coalizioni), è avvenuto nel 2008, in presenza di ben quattro soggetti
(due coalizioni più due liste non coalizzate) ammessi al riparto. A ciò va
aggiunto che, diversamente da quanto accaduto nel 2006, è in questa fase che ha
operato nel 2008 l’effetto di disturbo causato dalla partecipazione alla
distribuzione dei seggi nelle circoscrizioni di una lista presente soltanto in
una di queste (SVp, circoscrizione 6), mentre nella fase ex art. 83, comma 1, numero 9, a determinare lo squilibrio è
stata stavolta la presenza all’interno di una delle coalizioni (PdL, Lega Nord,
MpA - Berlusconi), accanto a una lista (PdL) presente in tutte le
circoscrizioni, di una lista presente soltanto in quattordici circoscrizioni
(Lega Nord) e di una presente soltanto nelle rimanenti dodici (MpA). Tale
argomento è stato trattato anche in due articoli sul sito altromolise.it:
Politiche 2008, e se i seggi fossero quattro?;
Quel
che immediatamente balza agli occhi è che quanto “suggerito” a suo tempo come
rimedio all’imperfetto meccanismo di attribuzione dei seggi con i decimali non
sarebbe stato sufficiente stavolta a rendere il risultato finale pienamente
conforme alle previsioni costituzionali. Mi spiego. Nell’analisi di allora ci
si attenne strettamente agli esiti delle elezioni senza indugiare su ipotesi
ulteriori non “attuali” per quanto intuibili, e intuite. Era stato attribuito
un seggio di troppo al Trentino-Alto Adige a “danno” del Molise. Fu facile
individuare nella partecipazione della lista SVp alla procedura di assegnazione
dei seggi con i decimali la causa del “disservizio”. Non ha senso coinvolgere
in tale operazione, riguardante il complesso delle 26 circoscrizioni, una lista
che può essere presente soltanto in una di queste, si osservò. Ebbene, se anche
questo “consiglio” fosse stato nel frattempo recepito e tradotto in modifica
del testo normativo ciò non avrebbe impedito il prodursi, nell’aprile del 2008,
di un effetto simile a quello lamentato due anni prima. Cosa sarebbe accaduto?
Lo vediamo subito, ma procedendo per gradi.
Protagonista
della prima fase del “gioco” (quella regolata dal numero 8 del comma 1
dell’art. 83 della legge) indovinate chi? Bravi: anche stavolta la SVp.
Protagonista relativamente “involontaria” però, nel senso che i seggi ad essa
spettanti (2) sono stati attribuiti tutti con quoziente intero. Ciononostante i
decimali di questa lista, pur non avendo un peso tale da far scattare altri
seggi, sono entrati, come legge dispone, nel calderone della procedura di
attribuzione dei seggi coi decimali. Non basta: essi hanno prodotto in prima
battuta un terzo seggio in quanto nella circoscrizione Trentino-Alto Adige
rimanevano da assegnare due seggi con i decimali e i decimali della SVp erano
secondi nella graduatoria di questa circoscrizione, alle spalle di quelli della
coalizione con a capo Berlusconi. Ovviamente tale seggio, non spettante, doveva
essere ceduto. E qui si è determinato il primo “sfregio”. Non c’erano, nella
circoscrizione, creditori di seggi da decimale. O, meglio: ve ne era uno, la
coalizione pro-Berlusconi, ma nella circoscrizione il suo seggio coi decimali
questa lo aveva già ottenuto. Era creditrice, ma non in Trentino-Alto Adige.
Gli altri due soggetti presenti, coalizione pro-Veltroni e lista UdC, erano già
“sazi”, cioè avevano già ottenuto tutti i seggi loro spettanti a livello
nazionale. Conclusione: la SVp ha dovuto cedere il seggio di troppo alla
coalizione berlusconiana, ma dal Trentino-Alto Adige il seggio è trasmigrato
nella circoscrizione in cui detta coalizione deteneva il migliore dei propri
decimali: Veneto 1.
Seconda fase (numero 9), secondo sfregio
(indipendente dal primo almeno da un punto di vista “strutturale”).
Distribuzione dei seggi da decimale all’interno della coalizione berlusconiana.
Tre le liste: PdL, Lega Nord, MpA. Al PdL risultavano
attribuiti tre seggi di troppo e uno di troppo alla lista MpA mentre la Lega
Nord vantava un credito di quattro seggi. I primi tre di questi quattro seggi
quest’ultima lista li ha ottenuti dalla lista PdL, con altrettante cessioni
“intracircoscrizionali” (Lombardia 1, Marche,
Liguria). A questo punto rimaneva un seggio da togliere alla lista MpA e da
cedere alla Lega Nord, ma, come si è detto, in nessuna delle ventisei
circoscrizioni erano presenti entrambe le liste. Risultato: la lista MpA ha
ceduto il seggio ottenuto col peggiore dei propri decimali (Sicilia 1), la Lega Nord ha ottenuto l’ultimo dei propri seggi dal
migliore dei decimali ancora in gioco (Piemonte 2). In
sostanza la circoscrizione Sicilia 1 si è
vista privare di un seggio (25 in luogo di 26), la circoscrizione Piemonte 2 si è vista regalare un ventitreesimo seggio (gliene
spettano 22).
Si
diceva dell’insufficienza, come rimedio, dell’esclusione della lista SVp dal
“gioco” dei decimali. Sia chiaro: questo intervento avrebbe impedito il primo
dei due sfregi prodottisi nelle elezioni del 13-14 aprile 2008. Ma non avrebbe
impedito il secondo. Lo avrebbe soltanto reso diverso.
Come
sarebbero andate le cose? Ecco: a) il
secondo dei seggi da decimale del Trentino-Alto Adige nella prima fase (art.
83, comma 1, numero 8) se lo sarebbe aggiudicato la lista UdC, che così
sarebbe risultata non più in parità bensì debitrice di un seggio; b) la cessione del seggio dall’UdC alla coalizione
pro-Berlusconi sarebbe avvenuta nella circoscrizione Puglia (peggior decimale
dell’UdC). Quindi nessuno sfregio in questa fase (nel senso di attribuzione a
una o più circoscrizioni di un numero di seggi diverso da quello previsto in
osservanza dell’art. 564 Cost.), ma soltanto una
variazione nella distribuzione dei seggi: la lista UdC sarebbe salita da 0 a 1
in Trentino-Alto Adige e scesa da 4 a 3 in Puglia; la coalizione berlusconiana
avrebbe ottenuto 18 seggi anziché 19 in Veneto 1 e 25
anziché 24 in Puglia con conseguenti variazioni nella distribuzione interna dei
seggi (Lega Nord in Veneto 1: da 10 a 9 seggi; PdL in
Puglia: da 23 a 24 seggi).
Fase
seconda (art. 83, comma 1, numero 9): all’interno della coalizione
berlusconiana così rimodellata, a) in
prima battuta al PdL sarebbero stati attribuiti quattro seggi di troppo
(anziché tre) e uno di troppo alla lista MpA mentre la Lega Nord sarebbe
risultata creditrice di cinque (anziché quattro) seggi; b) la redistribuzione si sarebbe tradotta anzitutto nella cessione
di quattro seggi dalla lista PdL alla Lega Nord (nelle circoscrizioni Lombardia 1, Marche, Liguria e Piemonte 2); c) a questo
punto il nodo dell’impossibilità di una cessione intracircoscrizionale da MpA a
Lega Nord sarebbe rimasto in piedi e avrebbe visto soltanto mutare la
circoscrizione destinataria: il seggio ceduto da MpA in Sicilia 1 non sarebbe più andato a Piemonte 2 bensì alla circoscrizione Trentino-Alto Adige, con
conseguente attribuzione a quest’ultima di 11 seggi (2 seggi alla Lega Nord
anziché 1), come nelle elezioni del 2006, in luogo dei 9 scattati a aprile 2008
(gira e rigira, pare ardua impresa riuscire ad attribuire a questa
circoscrizione i 10 seggi spettanti sulla base del dettato costituzionale).
Insomma: cancellato soltanto il primo dei due sfregi, semplicemente modificato
il secondo (v. foglio “se
... 1”).
Per
generalizzare le osservazioni svolte a suo tempo riguardo alle liste
presentabili in una sola circoscrizione (come la SVp) potremmo dire che
escludere queste liste dal gioco dei decimali e attribuire loro da subito anche
i seggi da decimale, come auspicato quella volta, equivarrebbe in qualche modo
a una frammentazione di quell’operazione, nel senso di consentirla soltanto in
quell’insieme di circoscrizioni nelle quali siano presenti entrambi i soggetti
di volta in volta interessati allo scambio (scambio fra liste: art. 83, comma
1, numero 9; scambio fra liste e/o coalizioni: art. 83, comma 1, numero
8). In pratica, nelle condizioni venutesi a determinare ad aprile 2008,
nella coalizione pro-Berlusconi la distribuzione dei seggi da decimale fra le
liste si sarebbe dovuta tradurre in due procedure nettamente distinte: l’una
per le 14 circoscrizioni in cui erano presenti PdL e Lega Nord e l’altra per le
12 circoscrizioni in cui erano presenti PdL e MpA. In sostanza la lista PdL si
sarebbe vista dividere in due ambiti territoriali. Ciò avrebbe giovato alla
corretta osservanza del principio, sancito nell’art. 564 Cost., della proporzione fra numero di abitanti di una
circoscrizione e numero di deputati da questa espressi. Vale a dire (v. foglio “se
... 2”): a) anche il quinto
seggio da decimale spettante alla Lega Nord lo avrebbe dovuto cedere la lista PdL,
precisamente in Trentino-Alto Adige (PdL: 2 seggi in luogo di 3); b) la lista PdL si sarebbe trovata ad
essere creditrice di un seggio nelle 12 circoscrizioni rimanenti; c) a fornirle il seggio mancante sarebbe
stata la lista MpA nella circoscrizione Sicilia 1 (PdL: 14
seggi anziché 13).
Ma le cose, come è noto e come sotto riportato, sono
andate diversamente.
Roberto Di Sario
◊ ◊ ◊
D.P.R. 30.3.1957, n.
361
(legge elettorale per
la Camera dei deputati)
ART. 83
(come sostituito dall’art.
1, comma 12, della legge n. 270 del 2005)
1. L’Ufficio centrale
nazionale,
ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali
circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più
esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale nazionale di
ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali
circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il
medesimo contrassegno;
2) determina poi la cifra
elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla
somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la
coalizione stessa, nonchè la cifra elettorale nazionale delle liste non
collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata
che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;
3) individua quindi:
a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito
sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che
contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale
almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata
rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata
esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto
speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che
abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella
circoscrizione;
b) le singole liste non collegate che abbiano
conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi e
le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche
riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in
regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali
minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti
validi espressi nella circoscrizione, nonchè le liste delle coalizioni che non
hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito
sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che
siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate
esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto
speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che
abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella
circoscrizione;
4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3),
lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede
al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di
esse.
A tale fine divide il totale delle cifre
elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al
numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il
quoziente elettorale nazionale.
Nell’effettuare tale divisione non tiene conto
dell’eventuale parte frazionaria del quoziente.
Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna
coalizione di liste o singola lista per tale quoziente.
La parte intera del quoziente così ottenuta
rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o
singola lista.
I seggi che rimangono ancora da attribuire
sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le
quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità
di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale
nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio;
5) verifica poi se la coalizione di liste o la
singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia
conseguito almeno 340 seggi;
6) individua quindi, nell’ambito di ciascuna
coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste
che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti
validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche
riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in
regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali
minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti
validi espressi nella circoscrizione, nonchè la lista che abbia ottenuto la
maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul
piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;
7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia
dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei
seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al
numero 6).
A tale fine, per
ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali
delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di
seggi già individuato ai sensi del numero 4).
Nell’effettuare tale divisione non tiene conto
dell’eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto.
Divide poi la cifra elettorale
nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente.
La parte intera del
quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna
lista.
I seggi che rimangono
ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali
queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di
resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale
nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio.
A ciascuna lista di
cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);
8) salvo quanto disposto dal comma 2, procede
quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle
varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3).
A tale fine, per ciascuna coalizione di liste,
divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che
la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4),
ottenendo così l’indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione
alle liste della coalizione medesima.
Analogamente, per ciascuna lista di cui al
numero 3), lettera b), divide la cifra elettorale
circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l’indice
relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima.
Quindi, moltiplica ciascuno degli indici
suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il
prodotto per la somma di tutti gli indici.
La parte intera dei quozienti di attribuzione
così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione
a ciascuna coalizione di liste o lista di cui al numero 3).
I seggi che rimangono ancora da attribuire
sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le
quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso
di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la
maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima si procede
a sorteggio.
Successivamente l’Ufficio accerta se il numero
dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o
singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4).
In caso negativo, procede alle seguenti
operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior
numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di
più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra
elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste
singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti
alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali
essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione,
secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o
singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano
parti decimali dei quozienti non utilizzate.
Conseguentemente, assegna i seggi a tali
coalizioni di liste o singole liste.
Qualora nella medesima circoscrizione due o
più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti
non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola
lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata.
Nel caso in cui non
sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del
completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora
da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono
sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le
minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste
o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle
altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del
quoziente di attribuzione non utilizzate;
9) salvo quanto disposto dal comma 2, l’Ufficio
procede quindi all’attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi
spettanti alle liste di ciascuna coalizione.
A tale fine, determina il quoziente
circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle
cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il
numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del
numero 8).
Nell’effettuare tale divisione non tiene conto
dell’eventuale parte frazionaria del quoziente.
Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale
di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale.
La parte intera del quoziente così ottenuta
rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista.
I seggi che rimangono ancora da attribuire
sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti
decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle
liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima,
si procede a sorteggio.
Successivamente l’Ufficio accerta se il numero
dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al
numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7).
In caso negativo, procede alle seguenti
operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi
eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da
quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo
poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i
seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha
ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente
e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi
spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate.
Conseguentemente, assegna i seggi a tali
liste.
Qualora nella medesima circoscrizione due o
più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è
attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non
utilizzata.
Nel caso in cui non
sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del
completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora
da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni
nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di
attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in
quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del
quoziente di attribuzione non utilizzate.
2. Qualora la coalizione
di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi
espressi ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito almeno 340 seggi, ad
essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per
raggiungere tale consistenza. In tale caso l’Ufficio assegna 340 seggi alla
suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi il totale delle
cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola
lista per 340, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.
3. L’Ufficio procede poi
a ripartire proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di
liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale
delle loro cifre elettorali nazionali per 277, ottenendo il quoziente
elettorale nazionale di minoranza. Nell’effettuare tale divisione non tiene
conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra
elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente.
La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da
assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono
ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o
singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti
e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore
cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio.
4. L’Ufficio procede poi,
per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le
relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1,
numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.
5. Ai fini della
distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste
ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l’Ufficio procede
infine ai sensi del comma 1, numeri 8) e 9). A tale fine, in
luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale
di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il
maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza
per le altre coalizioni di liste o singole liste.
6. L’Ufficio centrale nazionale provvede a
comunicare ai singoli uffici centrali circoscrizionali il
numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
7. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale nazionale viene
redatto,
in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria
generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro
esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.
PER
QUALUNQUE OSSERVAZIONE O COMMENTO: rds@beckmesser.it
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