ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI 9-10 APRILE 2006
ANALISI DEL SISTEMA DI ATTRIBUZIONE DEI SEGGI
NELLE CIRCOSCRIZIONI
Perché il Molise ha “regalato”
un seggio al Trentino-Alto Adige
Alfredo D’Ambrosio (Udeur) vittima n. 1 della “porcata”. Coinvolta anche l’Umbria
di Roberto Di Sario
La Costituzione e le
elezioni politiche
La Costituzione della Repubblica
italiana si occupa di elezioni politiche in apertura della Parte II (Titolo I,
Sezione I), appena dopo l’articolo di esordio, il 55, che sancisce il
bicameralismo. Non fa cenno a sistemi elettorali (maggioritario, proporzionale
o altro), a vincitori e vinti o a altre simili categorie. Non se ne cura, le
ignora. Si preoccupa piuttosto di dare adeguata rappresentanza in parlamento
alle diverse aree che compongono il territorio nazionale facendo riferimento
alle regioni per il Senato e a una suddivisione del territorio in
circoscrizioni per la Camera. In entrambi i casi vuole sia assicurata una
proporzione fra rappresentanti e “rappresentati”, intesi questi ultimi come
numero degli abitanti (non degli elettori, non dei votanti) della
regione o della circoscrizione, col solo correttivo della garanzia di un numero
minimo di senatori, sette, a favore delle regioni meno abitate (ma ne sono
escluse proprio le più piccole, Valle d’Aosta e Molise, mentre nel caso della
Basilicata viene a prodursi nei fatti l’effetto curioso di un numero di
senatori superiore a quello dei deputati, sette contro sei). Tale correttivo
tuttavia non intacca, anzi semmai rafforza sia pure imperfettamente, il
principio sancito della adeguata rappresentanza in parlamento di tutte le aree
geografiche che compongono il paese.
Per quanto riguarda la Camera dei
deputati questo principio non sopporta alcuna limitazione o correttivi. Recita
l’art. 56, comma 4: «La ripartizione dei
seggi tra le circoscrizioni [...] si
effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta
dall’ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e
distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione,
sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti». Sia chiaro, la garanzia della provenienza di
ciascun parlamentare da una specifica zona, circoscrizione o regione che dir si
voglia, non ne limita le competenze o l’attività: «Ogni membro del
Parlamento rappresenta la Nazione [...]», recita l’art. 67. Ma la
rappresentanza della nazione non riduce affatto la portata del comma 4
dell’art. 56, che ha, tra le altre, la funzione di riconoscere al
deputato proveniente da una determinata zona la particolare capacità di
incarnare le problematiche e le tematiche legate a quell’area geografica e di
farsene portatore, quale rappresentante della nazione.
In sostanza i costituenti si
preoccuparono di sancire la ritrovata libertà garantendo libere elezioni ma
lasciarono al legislatore ordinario un amplissimo margine di discrezionalità
nel definire il sistema elettorale ritenuto più consono alle necessità del
paese. Limitatissimo il numero dei “paletti” posti. Ciò rende ancor più
significativa la loro presenza nella carta costituzionale. Il legislatore che
decida di cimentarsi col rebus che una legge elettorale quasi sempre rivela di
essere, in particolare nella parte in cui definisce il sistema di attribuzione
dei seggi, non può dunque ignorare quei paletti, oltrepassarli o addirittura abbatterli.
In quel ristrettissimo insieme rientra a pieno titolo il principio sancito nel
4° comma dell’art. 56. Qualunque norma, espressa o tacita, che non ne tenga
conto, in tutto o in parte, si pone in conflitto con la Costituzione nella
misura in cui è atta a produrre una sproporzione fra numero dei deputati eletti
in determinate circoscrizioni e numero degli abitanti delle stesse, a beneficio
di alcune e a sfavore di altre.
La legge elettorale per
la Camera
Il 9 e il 10 aprile 2006 si è votato
in Italia per il rinnovo dei due rami del Parlamento. A regolare le modalità di
assegnazione dei seggi della Camera dei deputati è stato l’art. 83 del d.P.R.
30.3.1957, n. 361 (“Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati”), come sostituito dall’art. 1, comma 12, della
legge 21.12.2005, n. 270 (l’intera procedura di assegnazione dei seggi è
riportata negli schemi di seguito esposti, frutto di una simulazione effettuata
tramite fogli di lavoro di una cartella
di lavoro di Microsoft Excel sui dati forniti dal
Ministero dell’Interno).
Distribuzione dei seggi
nelle circoscrizioni
Dell’attribuzione
nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste ammesse al riparto
si occupa il comma 1, numero 9), dell’articolo 83. Essa
avviene in tre distinte fasi, non tutte necessarie, in teoria o almeno per
alcune delle liste (alle elezioni di aprile 2006 una sola lista, l’Ulivo, non è stata interessata dalla terza di esse).
Fase preliminare:
attribuzione dei seggi alle coalizioni
Precede le tre
fasi la distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle
diverse coalizioni e/o alle liste non collegate ammesse al riparto (ipotesi,
quest’ultima, non verificatasi nella tornata elettorale dell’aprile 2006). Ci
occupiamo di questa fase preliminare, regolata dal n. 8)
art. 831 (foglio 2
di Excel), brevemente e solo per
sottolineare come il legislatore abbia scelto di garantire nelle singole
circoscrizioni una presenza delle diverse coalizioni il più possibile
rapportata alla reale forza di queste in ciascuna di quelle, fatto salvo
l’eventuale premio di maggioranza nazionale, effettivamente scattato a
aprile 2006 (foglio 1 di
Excel). È una scelta pienamente
legittima, per quanto non imposta dalla Costituzione, che può coesistere con
l’attribuzione a ciascuna circoscrizione dei seggi a essa spettanti sulla base,
stavolta sì, di un principio costituzionale, quello sancito nell’art. 564 Cost..
La “sindrome da
undicesimo periodo”
Ma una cosa è
coesistere con, un’altra è prevalere su, o addirittura violare. Alle elezioni
di aprile 2006 un rischio del genere non si è corso in sede di distribuzione
dei seggi delle coalizioni nelle circoscrizioni soltanto perché al riparto
hanno avuto accesso due soli “soggetti”, la coalizione l’Unione (Prodi) e la coalizione la Casa delle Libertà
(Berlusconi), il che rendeva impossibile che già in questa fase venisse
attribuito a due o più circoscrizioni un numero di seggi diverso da quello
spettante ex art. 564 Cost..
Perché allora poniamo la questione? Perché il problema affrontato dal
legislatore nell’ultimo periodo del n. 8), l’undicesimo, si ripropone
all’ultimo periodo del n. 9), anche qui l’undicesimo, a proposito
dell’attribuzione dei seggi non più alle coalizioni bensì alle singole liste
ammesse al riparto. E ad aprile 2006, trattandosi di otto liste per l’una
coalizione e di cinque per l’altra, il rischio che a una circoscrizione venisse
attribuito un seggio in più rispetto a quelli spettanti, a discapito di
un’altra, era reale. Ed è quanto effettivamente è accaduto e si illustrerà più
avanti. Ma procediamo con ordine.
Attribuzione dei seggi
alle singole liste
Il n. 9) del comma 1 dell’art. 83 chiarisce subito che
all’attribuzione dei seggi spettanti
alle liste nelle singole circoscrizioni si provvede coalizione per coalizione.
Il n. 8) ha appena consentito di stabilire quanti seggi spettano a
ciascuna coalizione nelle diverse circoscrizioni (foglio 2).
Adesso in ogni circoscrizione si passa a ripartire i seggi spettanti alla
coalizione fra le diverse liste che la compongono. Per fare ciò si ricorre al
cd. quoziente circoscrizionale di coalizione, ottenuto dividendo il
totale dei voti conseguiti nella circoscrizione dalle liste coalizzate ammesse
al riparto per il numero dei seggi ivi spettanti alla coalizione.
· fase 1: seggi da quoziente intero (foglio 3 di Excel)
Per ciascuna lista si divide il totale dei voti ottenuti nella
circoscrizione per il quoziente circoscrizionale e si assegnano i seggi corrispondenti
alla parte intera del quoziente così ottenuto.
· fase 2: seggi da decimale di quoziente
Se, come è praticamente impossibile che non accada, restano dei seggi
da assegnare, lo si fa tenendo conto delle parti decimali dei quozienti di cui
al punto precedente (foglio 4
di Excel). Di esse si procede a
stilare la graduatoria (foglio 5). Dunque a aprile 2006 in ciascuna circoscrizione
si sono venute a determinare due graduatorie: una dei decimali di quoziente
delle liste di maggioranza (l’Unione -
Prodi) e una dei decimali di quoziente delle liste di minoranza (la Casa delle Libertà -
Berlusconi). Seguendo l’ordine decrescente dei decimali sono stati così
assegnati i seggi alle liste collocate, in ciascuna graduatoria, nelle posizioni
utili corrispondenti al numero dei seggi non assegnati con quoziente intero (foglio 6 di Excel).
· fase 3: riequilibrio
La distribuzione dei decimali di quoziente delle diverse liste sul
territorio nazionale non risponde a regole rigide, ovviamente. Possono esserci,
soprattutto fra le minori, quelle che ne raccolgono di poco variabili da una
zona all’altra, quindi tendenzialmente e uniformemente bassi, come quelle che
ne hanno di buoni in numerose aree e li vedono crollare nelle rimanenti o
viceversa, e così via. Tutto ciò per dire che è facile che dalla distribuzione
dei seggi da decimale risultino attribuiti ad alcune liste dei seggi di troppo
e ad altre in numero insufficiente. A ciò si pone rimedio sottraendo alle liste
eccedentarie i seggi non spettanti per assegnarli a quelle deficitarie.
-
liste eccedentarie e liste deficitarie
Qual è il criterio seguito? Si provvede innanzi tutto a stilare delle
nuove graduatorie dei decimali, stavolta riferite non alla circoscrizione ma
alla singola lista (foglio 7). Ogni lista si trova
così ad avere una graduatoria dei decimali di quoziente ottenuti nelle diverse
circoscrizioni in cui è stata presente. Ma attenzione! Tale graduatoria viene
utilizzata (foglio 8) certamente per le
liste eccedentarie, riferita alle sole circoscrizioni in cui il decimale ha
prodotto il seggio e in ordine inverso, cioè procedendo dal più basso al
più alto, mentre per le liste deficitarie essa, riferita alle sole
circoscrizioni in cui il decimale non ha prodotto il seggio e in ordine
diretto, cioè dal più alto al più basso (foglio 8), almeno in un primo momento non ha alcun rilievo
se non quello di indicare appunto dove il decimale non è stato utilizzato. La
graduatoria dei decimali per queste liste rileva solo eventualmente, in
dipendenza del verificarsi o meno di una circostanza di cui si dirà fra breve.
-
casualità
Per il riequilibrio si procede in questo modo: per ciascuna coalizione
si parte dalla lista col maggior numero di seggi in eccesso e si prosegue con
quelle con numero via via decrescente. I seggi sono sottratti alla lista nelle
circoscrizioni nelle quali sono stati ottenuti con le parti decimali dei
quozienti, seguendo la graduatoria riportata al foglio 8, vale a dire partendo da quello ottenuto col decimale più basso.
Nella circoscrizione così individuata il seggio viene assegnato a quella fra le
eventuali liste deficitarie presenti che risulti meglio piazzata nella graduatoria
dei decimali di circoscrizione (quella del foglio 5). La
posizione di questo decimale all’interno della graduatoria dei decimali di
lista (quella del foglio 7) non ha qui dunque alcun rilievo, come si diceva.
La lista deficitaria “risarcita” può anche avere realizzato in quella
circoscrizione la peggiore fra le sue performances: non importa. Quel
che interessa al legislatore - correttamente, va detto - è che il seggio
sottratto a una lista in una circoscrizione non vada a finire in una circoscrizione
diversa. Ciò è conforme al dettato dell’art. 564 Cost..
-
quando si può e quando no?
Il periodo ottavo del numero 9) dispone il da farsi nell’ipotesi che una lista eccedentaria non trovi in una delle circoscrizioni in graduatoria una lista deficitaria a cui cedere il seggio: in quella circoscrizione tutto deve restare così com’è e si deve far scorrere la graduatoria della lista eccedentaria fino a trovare una circoscrizione in cui anche una lista deficitaria con decimale non ancora utilizzato sia presente. In sostanza alla lista che abbia, poniamo, quattro seggi di troppo si sottrae, una volta giunti alla quarta operazione, non il quarto in graduatoria, se nella circoscrizione interessata non è presente una lista deficitaria, ma il quinto, o il sesto ecc.. Nelle elezioni di aprile 2006 un caso di questo tipo non si è però verificato.
Il vero problema, cui si è alluso sin dall’inizio di queste note, si
pone allorquando lo scambio di seggi all’interno di una stessa circoscrizione
non sia possibile in alcun modo in base al criterio adottato. Cosa succede
allora? Il legislatore non ha ritenuto a questo punto di individuare un
criterio alternativo o suppletivo volto a salvaguardare l’osservanza del
principio costituzionale più volte richiamato. È invece intervenuto -
sbrigativamente diremmo - col famigerato periodo undicesimo: alla lista
eccedentaria si toglie nelle circoscrizioni con i minori decimali e alle
deficitarie si dà in circoscrizioni diverse (e qui finalmente assume rilevanza
anche per queste liste, come si accennava sopra, la graduatoria dei decimali
inutilizzati: esse ottengono i seggi nelle circoscrizioni in cui hanno
conseguito le migliori parti decimali del quoziente di attribuzione).
-
tutti contenti?
Tutto risolto, allora? Certamente sì per il distratto o noncurante
legislatore, che pure aveva dato l’impressione, fino al decimo periodo del
numero 9) come pure dell’8), di tenere nel debito conto la questione.
È l’undicesimo e ultimo periodo che sfascia tutto. I fatti hanno dato ragione a
chi, prima delle elezioni di aprile 2006, aveva espresso il fin troppo naturale
timore (ignoriamo quanto costituzionalmente ancorato) che il sistema introdotto
con la novella del dicembre 2005 al d.P.R. 361/1957 potesse portare
all’assegnazione a una circoscrizione (la n. 18, Molise) di un numero di seggi
inferiore a quello spettante in base alla tabella posta a corredo del T.U.,
attuativa - ripetiamo - dell’art. 564 Cost.. È puntualmente accaduto (foglio
9).
Molise
contra Trentino-Alto Adige
Le elezioni del 9 e del 10 aprile 2006 hanno visto assegnare alla
circoscrizione Molise due seggi in luogo dei tre spettanti. La
circoscrizione n. 6, Trentino-Alto Adige, ne ha ottenuti undici anziché
dieci. Come è potuto accadere? La spiegazione potrebbe essere ricercata in
quanto fin qui detto e descritto, vale a dire: il meccanismo di riequilibrio si
è svolto come indicato nel foglio 8 di Excel e
come reso forse più immediatamente leggibile nello schema che segue.
seggio sottratto seggio
assegnato
MAGGIORANZA
1 ROSA nel PUGNO (Marche) → VERDI
(Marche)
2 ROSA nel PUGNO (Friuli-V.G.) → VERDI
(Friuli-V.G.)
3 ROSA nel PUGNO (Abruzzo) → UDEUR
(Abruzzo)
4 ROSA nel PUGNO (Liguria) → RIFONDAZIONE
COMUNISTA (Liguria)
5 COMUNISTI ITALIANI
(Umbria) → UDEUR
(Umbria)
6 COMUNISTI ITALIANI
(Lazio 2) → UDEUR
(Lazio 2)
7 COMUNISTI ITALIANI
(Lombardia 3) → UDEUR
(Lombardia 3)
8 l’ITALIA dei VALORI (Molise) → SVP (Trentino-A.A.)
MINORANZA
1 FORZA ITALIA
(Trentino-A.A.) → LEGA NORD
(Trentino-A.A.)
2 FORZA ITALIA
(Lombardia 3) → LEGA NORD
(Lombardia 3)
3 FORZA ITALIA
(Piemonte 2) → DC - nuovo PSI (Piemonte 2)
4 ALLEANZA NAZIONALE
(Toscana) → DC - nuovo PSI (Toscana)
5 UDC
(Lazio 1) → DC - nuovo PSI (Lazio 1)
Ma va detto che ciò sarebbe insufficiente e poco rispettoso della
realtà dei fatti. Non siamo in presenza di uno scambio di seggi ordinario, come
potrebbe apparire a un primo sguardo superficiale. Siamo in presenza di uno
scambio di seggi fra una lista, l’Italia dei Valori,
presente in tutte le 26 circoscrizioni e una lista, la SVp
(Südtiroler Volkspartei), presente soltanto in una.
Incostituzionalità
Che rilievo ha una circostanza del genere? Ci arriviamo per gradi. Partiamo
dall’assunto riguardante l’incostituzionalità del periodo undicesimo del numero
9) del comma 1 dell’art. 83. Qui il contrasto con il comma 4 dell’art.
56 della Costituzione ha forma espressa. Verrebbe da dire d’impulso: deve
intervenire la Corte costituzionale. Passi. Ma il problema non è la conformità
o meno della norma alla Costituzione. È palese e grande come il Titanic la sua
incostituzionalità. Il problema è un altro. Ove anche un intervento della Corte
costituzionale fosse ipotizzabile, un’azione volta a sanare il macroscopico
vizio della norma in oggetto, al pari del leggendario transatlantico, sarebbe
destinata a infrangersi contro una barriera insormontabile: il reciso rifiuto
della Corte a escogitare soluzioni che sanino il vizio in presenza di un
ventaglio di svariate soluzioni possibili. Insomma non si può chiedere alla
Corte di fare il passo più lungo della gamba e di decidere quel che solo il
legislatore può decidere. In una legge elettorale così impostata non è
possibile individuare una soluzione univoca al problema. Si potrebbe
agire nel modo A, vero; ma anche il modo B non sarebbe poi così male; e il C
dove lo mettiamo? E così via. In casi simili l’organo di giustizia
costituzionale non può (e - quel che più conta - non vuole) sostituirsi al
legislatore. Tale orientamento, nei cinquant’anni di attività della Corte dal
1956 a oggi, è stato fonte di giurisprudenza costante (v.
per tutte la sent. n. 438 del 14.12.1993).
Quale
soluzione?
La via di uscita che con netta convinzione si ritiene qui di poter
individuare sarebbe, in detta ipotesi, un’altra. Non chiedere di intervenire
sul periodo undicesimo del numero 9) (o sul numero 9) in quanto
mancante di un dodicesimo periodo che rimedi a quanto consentito dal periodo
precedente) con una sentenza additiva percepita come arbitraria, bensì
individuare in una omissione da parte del legislatore (sempre nel numero
9)) la vera e diretta origine del vulnus specifico in oggetto.
Che senso ha far entrare nel gran calderone del riequilibrio e del riversaggio
di seggi da liste eccedentarie a liste deficitarie anche l’eventuale seggio
ottenuto con i decimali da una lista «rappresentativa di minoranze
linguistiche riconosciute» che, come la SVp, può, in base alla legge di cui trattasi, essere «presentata
esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui
statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche»
(art. 83, comma 1, n. 3), punto a); ivi: punto b); ancora:
n. 6))? Perché giocare a ping pong, o a rimpiattino, con un seggio che
può essere attribuito, sia pure con i decimali, in una e una sola
circoscrizione, atteso che in nessun’altra la lista beneficiaria è presente
in quanto espressamente e ripetutamente vietatole? Sia chiaro, gli altri
rilievi d’incostituzionalità, tutti, rimarrebbero in piedi. Quel che
distingue il motivo testé esposto, sia che lo si consideri a se stante, come
chi scrive ritiene preferibile, sia che lo si combini con quelli
precedentemente considerati, è un dato incontrovertibile: si è introdotto un
elemento di disturbo che in determinate circostanze (verificatesi tutte, nelle
elezioni di aprile 2006) può portare con elevata probabilità alla sottrazione a
una delle circoscrizioni (nei fatti, il Molise) di un seggio costituzionalmente
spettante a questa per dirottarlo su un’altra, nella quale va a definire un
pacchetto di seggi assegnati eccedente rispetto al numero previsto sulla base
del principio costituzionale più volte richiamato. Qui non siamo più in
presenza di un ventaglio di soluzioni possibili. Qui è inconfutabile e univoca
la difformità dal dettato costituzionale.
Alla
Corte costituzionale
Come definire in modo meno prolisso e dispersivo l’ipotizzata
pronuncia della Consulta su questo punto? Più o meno così: dichiarare l’illegittimità
costituzionale dell’art. 83, comma 1, d.P.R. 361/1957 nel punto in cui
omette di disporre l’assegnazione alle liste rappresentative di minoranze
linguistiche presenti in una sola circoscrizione di tutti i seggi a esse
spettanti, compresi quelli da decimale di quoziente, prima di passare
all’assegnazione dei seggi da decimale di quoziente alle liste a cui è
consentito presentarsi in tutte le circoscrizioni (o, se si preferisce, nel
punto in cui consente - o non impedisce - che alla complessa procedura di
assegnazione dei seggi da decimale partecipino anche liste che possono essere
presenti in una sola circoscrizione e che dunque solo in quella
possono ottenere l’eventuale seggio da decimale non ancora assegnato).
Come dovrebbe essere ormai chiaro, tale omissione è incostituzionale
nella misura - elevatissima - in cui consente che a una lista di quel tipo
venga assegnato un eventuale seggio da decimale dopo che
nell’unica circoscrizione in cui essa è presente il numero dei seggi spettanti
alla coalizione di appartenenza sia stato già raggiunto con l’assegnazione in
prima battuta dei seggi da decimale (fase 2 di cui sopra, foglio 6). Ciò accade ogni volta che la posizione di una simile lista nella
graduatoria circoscrizionale dei decimali (foglio
5) superi il numero dei
seggi ancora da assegnare. Al Trentino-Alto Adige, nelle elezioni di aprile
2006, dopo l’assegnazione dei seggi da quoziente intero, alla coalizione (l’Unione - Prodi) di cui la
lista SVp era parte rimanevano due soli seggi da assegnare (foglio 6). La SVp era quarta nella graduatoria dei decimali (foglio 5). I due seggi sono
andati alle due liste meglio collocate: 1) Verdi e 2) l’Ulivo. Quand’anche i seggi
non ancora assegnati fossero stati tre, la SVp non avrebbe comunque ottenuto il seggio
in questa fase: terza era Rifondazione
Comunista. Ma il quarto seggio
spettante alla SVp (dopo i tre ottenuti con quoziente intero) non poteva essere assegnato
che lì, in quella circoscrizione. Di qui lo straripamento nell’assegnazione dei
seggi alla circoscrizione Trentino-Alto Adige: undici in luogo di dieci.
Perché un evento del genere non si
verifichi occorre 1) che la lista “unicircoscrizionale” (la SVp) si trovi nella
graduatoria dei decimali in una posizione compresa nel numero dei seggi da
assegnare con gli stessi (non oltre il 2° posto, nella fattispecie concreta)
oppure 2) che in quella circoscrizione - e nella stessa
coalizione - sia presente una
lista eccedentaria che possa cederle il seggio (ipotesi non verificatasi ad
aprile 2006) e al tempo stesso non vi siano altre liste deficitarie che
la precedano nella graduatoria dei decimali (c’era Rifondazione
Comunista) e non ancora
soddisfatte. In definitiva si tratta di condizioni non impossibili ma
certamente non facilissime a verificarsi per una serie di ragioni anche di
carattere matematico e legate in parte all’anomalia stessa della presenza della
lista SVp in quell’unica
regione, di cui detiene peraltro la maggioranza relativa dei voti. Fattore che
determina, per giunta, una tendenza alla riduzione del numero di seggi non
assegnati con quoziente intero.
Conclusioni
Se l’omissione imputata al legislatore non vi fosse stata, cosa
sarebbe accaduto? Il tutto è riportato nei quattro fogli
supplementari inseriti nella cartella
di lavoro di Excel, vale a dire il 3,
il 6, l’8 e il 9 preceduti dall’inciso “...se l’art. 83 prevedesse...”, e sintetizzato nello schema che li segue.
seggio sottratto seggio
assegnato
MAGGIORANZA
1 ROSA nel PUGNO (Marche) → VERDI
(Marche)
2 ROSA nel PUGNO (Friuli-V.G.) → VERDI
(Friuli-V.G.))
3 ROSA nel PUGNO (Abruzzo) → UDEUR
(Abruzzo)
4 ROSA nel PUGNO (Liguria) → RIFONDAZIONE
COMUNISTA (Liguria)
5 COMUNISTI ITALIANI
(Umbria) → l’ULIVO (Umbria)
6 COMUNISTI ITALIANI
(Lazio 2) → UDEUR
(Lazio 2)
7 COMUNISTI ITALIANI
(Lombardia 3) → UDEUR
(Lombardia 3)
8 l’ITALIA dei VALORI (Molise) → UDEUR
(Molise)
In sostanza:
in Trentino-Alto Adige
nel meccanismo di riequilibrio
in Umbria
in Molise
Sulla
base di quanto fin qui esposto e argomentato, si può affermare che la vittima
numero uno della legge elettorale operante il 9 e il 10 aprile 2006 risponde al
nome di Alfredo D’Ambrosio, capolista dell’UDEur per la Camera dei deputati nella circoscrizione Molise. L’ex senatore molisano è seguito a ruota dal
candidato dell’Ulivo Luca Riccardi, che
dopo il gioco delle opzioni risulta primo dei non eletti nella circoscrizione
Umbria.
I beneficati o, se si preferisce,
miracolati sono la deputata Maria Letizia De Torre (l’Ulivo - Trentino-Alto Adige)
e, soprattutto, il sua collega Gino Capotosti (UDEur - Umbria). Una legge
più affinata e più rispondente a quanto prescritto dall’art. 564 Cost. avrebbe conferito all’una il semplice ruolo di primo dei non
eletti di una lista alla quale in quella circoscrizione sarebbero comunque
andati due seggi (non si sa mai...), ma all’altro avrebbe tolto ogni speranza
in quanto la lista da lui capeggiata non avrebbe ottenuto alcun seggio in terra
umbra.
Appendice
Curiosità. Se a vincere le elezioni di aprile 2006 fosse stata LA CASA DELLE LIBERTÀ con gli stessi voti e la stessa
distribuzione di questi fra le liste e nelle circoscrizioni e con lo
stesso rapporto fra i voti di questa e quelli dell’altra coalizione, ovviamente
invertito (cosa cui peraltro porterebbe con ottima approssimazione un eventuale
ribaltone conseguente ai numerosi ricorsi in tal senso di cui è giunta notizia:
la differenza dei voti ad aprile è stata di 24.000 voti circa e le schede
contestate circa 48.000), il terzo seggio molisano sarebbe andato alla lista DC - NUOVO PSI
(e solo per un pelo non alla LEGA NORD, che ha qui realizzato il peggiore fra tutti i
risultati ottenuti nelle 26 circoscrizioni dalle liste ammesse al riparto dei
seggi: 376 voti) e a tale esito si sarebbe giunti attraverso un passaggio
analogo a quello verificatosi per l’altra coalizione a aprile 2006, cioè ancora
in Molise sarebbe stato prelevato un seggio a una lista eccedentaria,
stavolta ALLEANZA NAZIONALE (ma tale seggio sarebbe appunto rimasto in
regione). E qui ci si potrebbe chiedere che senso abbia una graduatoria, come
quelle del foglio 7, che mette in ordine i decimali ottenuti da una
lista nelle diverse circoscrizioni senza rapportarli al numero dei seggi che
restano da assegnare in ciascuna di queste. È chiaro che se in Molise una
coalizione deve ottenere un solo seggio ricorrendo ai decimali, e quindi la
somma di questi darà 1, mentre in tutte le altre circoscrizioni si va da due a
quattro seggi, e quindi la somma dei decimali della coalizione darà 2 o 3 o 4,
una lista che si veda assegnare un seggio di troppo avrà un numero di
probabilità di perderlo in Molise pari al doppio o al triplo o al quadruplo di
quelle che ha di perderlo in un’altra circoscrizione. Ed è altrettanto evidente
che una lista di dimensioni medio-piccole che in Molise ottenga nell’ambito
della coalizione la stessa percentuale di voti ottenuta in un’altra
circoscrizione in cui non abbia seggi da quoziente intero (una qualunque: sono
tutte considerevolmente più grandi) avrà in Molise un decimale vistosamente più
basso che nell’altra, dato il numero inferiore di seggi da assegnare coi
decimali. Ma questo, pur potendo avere influenza anche sul meccanismo di cui ci
siamo occupati (e l’esempio dell’Italia
dei Valori alle elezioni di aprile 2006 è lampante), è tutto
un altro discorso.
Roberto
Di Sario
data elaborazioni: 28.4.06
data
commento: 1.5.06
data
appendice: 13.5.06
PER QUALUNQUE OSSERVAZIONE O COMMENTO: rds@beckmesser.it
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