ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI 9-10 APRILE 2006

ANALISI DEL SISTEMA DI ATTRIBUZIONE DEI SEGGI NELLE CIRCOSCRIZIONI

 

Perché il Molise ha “regalato”

un seggio al Trentino-Alto Adige

Alfredo D’Ambrosio (Udeur) vittima n. 1 della “porcata. Coinvolta anche l’Umbria

di  Roberto Di Sario

 

La Costituzione e le elezioni politiche

La Costituzione della Repubblica italiana si occupa di elezioni politiche in apertura della Parte II (Titolo I, Sezione I), appena dopo l’articolo di esordio, il 55, che sancisce il bicameralismo. Non fa cenno a sistemi elettorali (maggioritario, proporzionale o altro), a vincitori e vinti o a altre simili categorie. Non se ne cura, le ignora. Si preoccupa piuttosto di dare adeguata rappresentanza in parlamento alle diverse aree che compongono il territorio nazionale facendo riferimento alle regioni per il Senato e a una suddivisione del territorio in circoscrizioni per la Camera. In entrambi i casi vuole sia assicurata una proporzione fra rappresentanti e “rappresentati”, intesi questi ultimi come numero degli abitanti (non degli elettori, non dei votanti) della regione o della circoscrizione, col solo correttivo della garanzia di un numero minimo di senatori, sette, a favore delle regioni meno abitate (ma ne sono escluse proprio le più piccole, Valle d’Aosta e Molise, mentre nel caso della Basilicata viene a prodursi nei fatti l’effetto curioso di un numero di senatori superiore a quello dei deputati, sette contro sei). Tale correttivo tuttavia non intacca, anzi semmai rafforza sia pure imperfettamente, il principio sancito della adeguata rappresentanza in parlamento di tutte le aree geografiche che compongono il paese.

Per quanto riguarda la Camera dei deputati questo principio non sopporta alcuna limitazione o correttivi. Recita l’art. 56, comma 4: «La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni [...] si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti». Sia chiaro, la garanzia della provenienza di ciascun parlamentare da una specifica zona, circoscrizione o regione che dir si voglia, non ne limita le competenze o l’attività: «Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione [...]», recita l’art. 67. Ma la rappresentanza della nazione non riduce affatto la portata del comma 4 dell’art. 56, che ha, tra le altre, la funzione di riconoscere al deputato proveniente da una determinata zona la particolare capacità di incarnare le problematiche e le tematiche legate a quell’area geografica e di farsene portatore, quale rappresentante della nazione.

In sostanza i costituenti si preoccuparono di sancire la ritrovata libertà garantendo libere elezioni ma lasciarono al legislatore ordinario un amplissimo margine di discrezionalità nel definire il sistema elettorale ritenuto più consono alle necessità del paese. Limitatissimo il numero dei “paletti” posti. Ciò rende ancor più significativa la loro presenza nella carta costituzionale. Il legislatore che decida di cimentarsi col rebus che una legge elettorale quasi sempre rivela di essere, in particolare nella parte in cui definisce il sistema di attribuzione dei seggi, non può dunque ignorare quei paletti, oltrepassarli o addirittura abbatterli. In quel ristrettissimo insieme rientra a pieno titolo il principio sancito nel 4° comma dell’art. 56. Qualunque norma, espressa o tacita, che non ne tenga conto, in tutto o in parte, si pone in conflitto con la Costituzione nella misura in cui è atta a produrre una sproporzione fra numero dei deputati eletti in determinate circoscrizioni e numero degli abitanti delle stesse, a beneficio di alcune e a sfavore di altre.

 

La legge elettorale per la Camera

Il 9 e il 10 aprile 2006 si è votato in Italia per il rinnovo dei due rami del Parlamento. A regolare le modalità di assegnazione dei seggi della Camera dei deputati è stato l’art. 83 del d.P.R. 30.3.1957, n. 361 (“Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati”), come sostituito dall’art. 1, comma 12, della legge 21.12.2005, n. 270 (l’intera procedura di assegnazione dei seggi è riportata negli schemi di seguito esposti, frutto di una simulazione effettuata tramite fogli di lavoro di una cartella di lavoro di Microsoft Excel sui dati forniti dal Ministero dell’Interno).

 

Distribuzione dei seggi nelle circoscrizioni

Dell’attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste ammesse al riparto si occupa il comma 1, numero 9), dell’articolo 83. Essa avviene in tre distinte fasi, non tutte necessarie, in teoria o almeno per alcune delle liste (alle elezioni di aprile 2006 una sola lista, l’Ulivo, non è stata interessata dalla terza di esse).

Fase preliminare: attribuzione dei seggi alle coalizioni

Precede le tre fasi la distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle diverse coalizioni e/o alle liste non collegate ammesse al riparto (ipotesi, quest’ultima, non verificatasi nella tornata elettorale dell’aprile 2006). Ci occupiamo di questa fase preliminare, regolata dal n. 8) art. 831 (foglio 2 di Excel), brevemente e solo per sottolineare come il legislatore abbia scelto di garantire nelle singole circoscrizioni una presenza delle diverse coalizioni il più possibile rapportata alla reale forza di queste in ciascuna di quelle, fatto salvo l’eventuale premio di mag­gio­ran­za nazionale, effettivamente scattato a aprile 2006 (foglio 1 di Excel). È una scelta pienamente legittima, per quanto non imposta dalla Costituzione, che può coesi­stere con l’attribuzione a ciascuna circoscrizione dei seggi a essa spettanti sulla base, stavolta sì, di un principio costituzionale, quello sancito nell’art. 564 Cost..

 

La “sindrome da undicesimo periodo

Ma una cosa è coesistere con, un’altra è prevalere su, o addirittura violare. Alle elezioni di aprile 2006 un rischio del genere non si è corso in sede di distribuzione dei seggi delle coalizioni nelle circoscrizioni soltanto perché al riparto hanno avuto accesso due soli “soggetti”, la coalizione l’Unione (Prodi) e la coalizione la Casa delle Libertà (Berlusconi), il che rendeva impossibile che già in questa fase venisse attribuito a due o più circoscrizioni un numero di seggi diverso da quello spettante ex art. 564 Cost.. Perché allora poniamo la questione? Perché il problema affrontato dal legislatore nell’ultimo periodo del n. 8), l’undicesimo, si ripropone all’ultimo periodo del n. 9), anche qui l’undicesimo, a proposito dell’attribuzione dei seggi non più alle coalizioni bensì alle singole liste ammesse al riparto. E ad aprile 2006, trattandosi di otto liste per l’una coalizione e di cinque per l’altra, il rischio che a una circoscrizione venisse attribuito un seggio in più rispetto a quelli spettanti, a discapito di un’altra, era reale. Ed è quanto effettivamente è accaduto e si illustrerà più avanti. Ma procediamo con ordine.

Attribuzione dei seggi alle singole liste

Il n. 9) del comma 1 dell’art. 83 chiarisce subito che all’attribuzione dei seggi spettanti alle liste nelle singole circoscrizioni si provvede coalizione per coalizione. Il n. 8) ha appena consentito di stabilire quanti seggi spettano a ciascuna coalizione nelle diverse circoscrizioni (foglio 2). Adesso in ogni circoscrizione si passa a ripartire i seggi spettanti alla coalizione fra le diverse liste che la compongono. Per fare ciò si ricorre al cd. quoziente circoscrizionale di coalizione, ottenuto dividendo il totale dei voti conseguiti nella circoscrizione dalle liste coalizzate ammesse al riparto per il numero dei seggi ivi spettanti alla coalizione.

·  fase 1: seggi da quoziente intero (foglio 3 di Excel)

Per ciascuna lista si divide il totale dei voti ottenuti nella circoscrizione per il quoziente circoscrizionale e si assegnano i seggi corrispondenti alla parte intera del quoziente così ottenuto.

 

·  fase 2: seggi da decimale di quoziente

Se, come è praticamente impossibile che non accada, restano dei seggi da assegnare, lo si fa tenendo conto delle parti decimali dei quozienti di cui al punto precedente (foglio 4 di Excel). Di esse si procede a stilare la graduatoria (foglio 5). Dunque a aprile 2006 in ciascuna circoscrizione si sono venute a determinare due graduatorie: una dei decimali di quoziente delle liste di maggioranza (l’Unione - Prodi) e una dei decimali di quoziente delle liste di minoranza (la Casa delle Libertà - Berlusconi). Seguendo l’ordine decrescente dei decimali sono stati così assegnati i seggi alle liste collocate, in ciascuna graduatoria, nelle posizioni utili corrispondenti al numero dei seggi non assegnati con quoziente intero (foglio 6 di Excel).

 

 

 

·  fase 3: riequilibrio

La distribuzione dei decimali di quoziente delle diverse liste sul territorio nazionale non risponde a regole rigide, ovviamente. Possono esserci, soprattutto fra le minori, quelle che ne raccolgono di poco variabili da una zona all’altra, quindi tendenzialmente e uniformemente bassi, come quelle che ne hanno di buoni in numerose aree e li vedono crollare nelle rimanenti o viceversa, e così via. Tutto ciò per dire che è facile che dalla distribuzione dei seggi da decimale risultino attribuiti ad alcune liste dei seggi di troppo e ad altre in numero insufficiente. A ciò si pone rimedio sottraendo alle liste eccedentarie i seggi non spettanti per assegnarli a quelle deficitarie.

- liste eccedentarie e liste deficitarie

Qual è il criterio seguito? Si provvede innanzi tutto a stilare delle nuove graduatorie dei decimali, stavolta riferite non alla circoscrizione ma alla singola lista (foglio 7). Ogni lista si trova così ad avere una graduatoria dei decimali di quoziente ottenuti nelle diverse circoscrizioni in cui è stata presente. Ma attenzione! Tale graduatoria viene utilizzata (foglio 8) certamente per le liste eccedentarie, riferita alle sole circoscrizioni in cui il decimale ha prodotto il seggio e in ordine inverso, cioè procedendo dal più basso al più alto, mentre per le liste deficitarie essa, riferita alle sole circoscrizioni in cui il decimale non ha prodotto il seggio e in ordine diretto, cioè dal più alto al più basso (foglio 8), almeno in un primo momento non ha alcun rilievo se non quello di indicare appunto dove il decimale non è stato utilizzato. La graduatoria dei decimali per queste liste rileva solo eventualmente, in dipendenza del verificarsi o meno di una circostanza di cui si dirà fra breve.

 

 

- casualità

Per il riequilibrio si procede in questo modo: per ciascuna coalizione si parte dalla lista col maggior numero di seggi in eccesso e si prosegue con quelle con numero via via decrescente. I seggi sono sottratti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti, seguendo la graduatoria riportata al foglio 8, vale a dire partendo da quello ottenuto col decimale più basso. Nella circoscrizione così individuata il seggio viene assegnato a quella fra le eventuali liste deficitarie presenti che risulti meglio piazzata nella graduatoria dei decimali di circoscrizione (quella del foglio 5). La posizione di questo decimale all’interno della graduatoria dei decimali di lista (quella del foglio 7) non ha qui dunque alcun rilievo, come si diceva. La lista deficitaria “risarcita” può anche avere realizzato in quella circoscrizione la peggiore fra le sue performances: non importa. Quel che interessa al legislatore - correttamente, va detto - è che il seggio sottratto a una lista in una circoscrizione non vada a finire in una circoscrizione diversa. Ciò è conforme al dettato dell’art. 564 Cost..

 

- quando si può e quando no?

Il periodo ottavo del numero 9) dispone il da farsi nell’ipotesi che una lista eccedentaria non trovi in una delle circoscrizioni in graduatoria una lista deficitaria a cui cedere il seggio: in quella circoscrizione tutto deve restare così com’è e si deve far scorrere la graduatoria della lista eccedentaria fino a trovare una circoscrizione in cui anche una lista deficitaria con decimale non ancora utilizzato sia presente. In sostanza alla lista che abbia, poniamo, quattro seggi di troppo si sottrae, una volta giunti alla quarta operazione, non il quarto in graduatoria, se nella circoscrizione interessata non è presente una lista deficitaria, ma il quinto, o il sesto ecc.. Nelle elezioni di aprile 2006 un caso di questo tipo non si è però verificato.

Il vero problema, cui si è alluso sin dall’inizio di queste note, si pone allorquando lo scambio di seggi all’interno di una stessa circoscrizione non sia possibile in alcun modo in base al criterio adottato. Cosa succede allora? Il legislatore non ha ritenuto a questo punto di individuare un criterio alternativo o suppletivo volto a salvaguardare l’osservanza del principio costituzionale più volte richiamato. È invece intervenuto - sbrigativamente diremmo - col famigerato periodo undicesimo: alla lista eccedentaria si toglie nelle circoscrizioni con i minori decimali e alle deficitarie si dà in circoscrizioni diverse (e qui finalmente assume rilevanza anche per queste liste, come si accennava sopra, la graduatoria dei decimali inutilizzati: esse ottengono i seggi nelle circoscrizioni in cui hanno conseguito le migliori parti decimali del quoziente di attribuzione).

- tutti contenti?

Tutto risolto, allora? Certamente sì per il distratto o noncurante legislatore, che pure aveva dato l’impressione, fino al decimo periodo del numero 9) come pure dell’8), di tenere nel debito conto la questione. È l’undicesimo e ultimo periodo che sfascia tutto. I fatti hanno dato ragione a chi, prima delle elezioni di aprile 2006, aveva espresso il fin troppo naturale timore (ignoriamo quanto costituzionalmente ancorato) che il sistema introdotto con la novella del dicembre 2005 al d.P.R. 361/1957 potesse portare all’assegnazione a una circoscrizione (la n. 18, Molise) di un numero di seggi inferiore a quello spettante in base alla tabella posta a corredo del T.U., attuativa - ripetiamo - dell’art. 564 Cost.. È puntualmente accaduto (foglio 9).

 

Molise contra Trentino-Alto Adige

Le elezioni del 9 e del 10 aprile 2006 hanno visto assegnare alla circoscrizione Molise due seggi in luogo dei tre spettanti. La circoscrizione n. 6, Trentino-Alto Adige, ne ha ottenuti undici anziché dieci. Come è potuto accadere? La spiegazione potrebbe essere ricercata in quanto fin qui detto e descritto, vale a dire: il meccanismo di riequilibrio si è svolto come indicato nel foglio 8 di Excel e come reso forse più immediatamente leggibile nello schema che segue.


 

                       seggio sottratto                                                     seggio assegnato

                                                                           MAGGIORANZA

1         ROSA nel PUGNO (Marche)                                  VERDI (Marche)

2       ROSA nel PUGNO (Friuli-V.G.)                              VERDI (Friuli-V.G.)

3        ROSA nel PUGNO (Abruzzo)                                UDEUR (Abruzzo)

4          ROSA nel PUGNO (Liguria)                 RIFONDAZIONE COMUNISTA (Liguria)

5      COMUNISTI ITALIANI (Umbria)                               UDEUR (Umbria)

6      COMUNISTI ITALIANI (Lazio 2)                               UDEUR (Lazio 2)

7  COMUNISTI ITALIANI (Lombardia 3)                       UDEUR (Lombardia 3)

8       l’ITALIA dei VALORI (Molise)                              SVP (Trentino-A.A.)

 

                                                                              MINORANZA

1        FORZA ITALIA (Trentino-A.A.)                       LEGA NORD (Trentino-A.A.)

2        FORZA ITALIA (Lombardia 3)                         LEGA NORD (Lombardia 3)

3         FORZA ITALIA (Piemonte 2)                       DC - nuovo PSI (Piemonte 2)

4    ALLEANZA NAZIONALE (Toscana)                    DC - nuovo PSI (Toscana)

5                     UDC (Lazio 1)                                      DC - nuovo PSI (Lazio 1)


 

Ma va detto che ciò sarebbe insufficiente e poco rispettoso della realtà dei fatti. Non siamo in presenza di uno scambio di seggi ordinario, come potrebbe apparire a un primo sguardo superficiale. Siamo in presenza di uno scambio di seggi fra una lista, l’Italia dei Valori, presente in tutte le 26 circoscrizioni e una lista, la SVp (Südtiroler Volkspartei), presente soltanto in una.

Incostituzionalità

Che rilievo ha una circostanza del genere? Ci arriviamo per gradi. Partiamo dall’assunto riguardante l’incostituzionalità del periodo undicesimo del numero 9) del comma 1 dell’art. 83. Qui il contrasto con il comma 4 dell’art. 56 della Costituzione ha forma espressa. Verrebbe da dire d’impulso: deve intervenire la Corte costituzionale. Passi. Ma il problema non è la conformità o meno della norma alla Costituzione. È palese e grande come il Titanic la sua incostituzionalità. Il problema è un altro. Ove anche un intervento della Corte costituzionale fosse ipotizzabile, un’azione volta a sanare il macroscopico vizio della norma in oggetto, al pari del leggendario transatlantico, sarebbe destinata a infrangersi contro una barriera insormontabile: il reciso rifiuto della Corte a escogitare soluzioni che sanino il vizio in presenza di un ventaglio di svariate soluzioni possibili. Insomma non si può chiedere alla Corte di fare il passo più lungo della gamba e di decidere quel che solo il legislatore può decidere. In una legge elettorale così impostata non è possibile individuare una soluzione univoca al problema. Si potrebbe agire nel modo A, vero; ma anche il modo B non sarebbe poi così male; e il C dove lo mettiamo? E così via. In casi simili l’organo di giustizia costituzionale non può (e - quel che più conta - non vuole) sostituirsi al legislatore. Tale orientamento, nei cinquant’anni di attività della Corte dal 1956 a oggi, è stato fonte di giurisprudenza costante (v. per tutte la sent. n. 438 del 14.12.1993).

Quale soluzione?

La via di uscita che con netta convinzione si ritiene qui di poter individuare sarebbe, in detta ipotesi, un’altra. Non chiedere di intervenire sul periodo undicesimo del numero 9) (o sul numero 9) in quanto mancante di un dodicesimo periodo che rimedi a quanto consentito dal periodo precedente) con una sentenza additiva percepita come arbitraria, bensì individuare in una omissione da parte del legislatore (sempre nel numero 9)) la vera e diretta origine del vulnus specifico in oggetto. Che senso ha far entrare nel gran calderone del riequilibrio e del riversaggio di seggi da liste eccedentarie a liste deficitarie anche l’eventuale seggio ottenuto con i decimali da una lista «rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute» che, come la SVp, può, in base alla legge di cui trattasi, essere «presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche» (art. 83, comma 1, n. 3), punto a); ivi: punto b); ancora: n. 6))? Perché giocare a ping pong, o a rimpiattino, con un seggio che può essere attribuito, sia pure con i decimali, in una e una sola circoscrizione, atteso che in nessun’altra la lista beneficiaria è presente in quanto espressamente e ripetutamente vietatole? Sia chiaro, gli altri rilievi d’in­co­sti­tu­zio­na­li­tà, tutti, rimarrebbero in piedi. Quel che distingue il motivo testé esposto, sia che lo si consideri a se stante, come chi scrive ritiene preferibile, sia che lo si combini con quelli precedentemente considerati, è un dato incontrovertibile: si è introdotto un elemento di disturbo che in determinate circostanze (verificatesi tutte, nelle elezioni di aprile 2006) può portare con elevata probabilità alla sottrazione a una delle circoscrizioni (nei fatti, il Molise) di un seggio costituzionalmente spettante a questa per dirottarlo su un’altra, nella quale va a definire un pacchetto di seggi assegnati eccedente rispetto al numero previsto sulla base del principio costituzionale più volte richiamato. Qui non siamo più in presenza di un ventaglio di soluzioni possibili. Qui è inconfutabile e univoca la difformità dal dettato costituzionale.

Alla Corte costituzionale

Come definire in modo meno prolisso e dispersivo l’ipotizzata pronuncia della Consulta su questo punto? Più o meno così: dichiarare l’illegittimità costi­tu­zio­nale dell’art. 83, comma 1, d.P.R. 361/1957 nel punto in cui omette di disporre l’assegnazione alle liste rappresentative di minoranze linguistiche presenti in una sola circoscrizione di tutti i seggi a esse spettanti, compresi quelli da decimale di quoziente, prima di passare all’assegnazione dei seggi da decimale di quoziente alle liste a cui è consentito presentarsi in tutte le circoscrizioni (o, se si preferisce, nel punto in cui consente - o non impedisce - che alla complessa procedura di assegnazione dei seggi da decimale partecipino anche liste che possono essere presenti in una sola circoscrizione e che dunque solo in quella possono ottenere l’eventuale seggio da decimale non ancora assegnato).

Come dovrebbe essere ormai chiaro, tale omissione è incostituzionale nella misura - elevatissima - in cui consente che a una lista di quel tipo venga assegnato un eventuale seggio da decimale dopo che nell’unica circoscrizione in cui essa è presente il numero dei seggi spettanti alla coalizione di appartenenza sia stato già raggiunto con l’assegnazione in prima battuta dei seggi da decimale (fase 2 di cui sopra, foglio 6). Ciò accade ogni volta che la posizione di una simile lista nella graduatoria circoscrizionale dei decimali (foglio 5) superi il numero dei seggi ancora da assegnare. Al Trentino-Alto Adige, nelle elezioni di aprile 2006, dopo l’asse­gna­zione dei seggi da quoziente intero, alla coalizione (l’Unione - Prodi) di cui la lista SVp era parte rimanevano due soli seggi da assegnare (foglio 6). La SVp era quarta nella graduatoria dei decimali (foglio 5). I due seggi sono andati alle due liste meglio collocate: 1) Verdi e 2) l’Ulivo. Quand’anche i seggi non ancora assegnati fossero stati tre, la SVp non avrebbe comunque ottenuto il seggio in questa fase: terza era Rifondazione Comunista. Ma il quarto seggio spettante alla SVp (dopo i tre ottenuti con quoziente intero) non poteva essere assegnato che lì, in quella circoscrizione. Di qui lo straripamento nell’assegnazione dei seggi alla circoscrizione Trentino-Alto Adige: undici in luogo di dieci.

Perché un evento del genere non si verifichi occorre 1) che la lista “unicirco­scri­zionale” (la SVp) si trovi nella graduatoria dei decimali in una posizione compresa nel numero dei seggi da assegnare con gli stessi (non oltre il 2° posto, nella fattispecie concreta) oppure 2) che in quella circoscrizione - e nella stessa coalizione - sia presente una lista eccedentaria che possa cederle il seggio (ipotesi non verificatasi ad aprile 2006) e al tempo stesso non vi siano altre liste deficitarie che la precedano nella graduatoria dei decimali (c’era Rifondazione Comunista) e non ancora soddisfatte. In definitiva si tratta di condizioni non impossibili ma certamente non facilissime a verificarsi per una serie di ragioni anche di carattere matematico e legate in parte all’anomalia stessa della presenza della lista SVp in quell’unica regione, di cui detiene peraltro la maggioranza relativa dei voti. Fattore che determina, per giunta, una tendenza alla riduzione del numero di seggi non assegnati con quoziente intero.

 

Conclusioni

Se l’omissione imputata al legislatore non vi fosse stata, cosa sarebbe accaduto? Il tutto è riportato nei quattro fogli supplementari inseriti nella cartella di lavoro di Excel, vale a dire il 3, il 6, l’8 e il 9 preceduti dall’inciso ...se l’art. 83 prevedesse...”, e sintetizzato nello schema che li segue.

 

 

 

 

 

                       seggio sottratto                                                     seggio assegnato

                                                            MAGGIORANZA

1         ROSA nel PUGNO (Marche)                                  VERDI (Marche)

2       ROSA nel PUGNO (Friuli-V.G.)                              VERDI (Friuli-V.G.))

3        ROSA nel PUGNO (Abruzzo)                                UDEUR (Abruzzo)

4          ROSA nel PUGNO (Liguria)                 RIFONDAZIONE COMUNISTA (Liguria)

5      COMUNISTI ITALIANI (Umbria)                              l’ULIVO (Umbria)

6      COMUNISTI ITALIANI (Lazio 2)                               UDEUR (Lazio 2)

7  COMUNISTI ITALIANI (Lombardia 3)                       UDEUR (Lombardia 3)

8       l’ITALIA dei VALORI (Molise)                                UDEUR (Molise)

 

In sostanza:

in Trentino-Alto Adige

nel meccanismo di riequilibrio

in Umbria

in Molise

Sulla base di quanto fin qui esposto e argomentato, si può affermare che la vittima numero uno della legge elettorale operante il 9 e il 10 aprile 2006 risponde al nome di Alfredo D’Ambrosio, capolista dell’UDEur per la Camera dei deputati nella circoscrizione Molise. L’ex senatore molisano è seguito a ruota dal candidato dell’Ulivo Luca Riccardi, che dopo il gioco delle opzioni risulta primo dei non eletti nella circoscrizione Umbria.

I beneficati o, se si preferisce, miracolati sono la deputata Maria Letizia De Torre (lUlivo - Trentino-Alto Adige) e, soprattutto, il sua collega Gino Capotosti (UDEur - Umbria). Una legge più affinata e più rispondente a quanto prescritto dall’art. 564 Cost. avrebbe conferito all’una il semplice ruolo di primo dei non eletti di una lista alla quale in quella circoscrizione sarebbero comunque andati due seggi (non si sa mai...), ma all’altro avrebbe tolto ogni speranza in quanto la lista da lui capeggiata non avrebbe ottenuto alcun seggio in terra umbra.

 

Appendice

Curiosità. Se a vincere le elezioni di aprile 2006 fosse stata LA CASA DELLE LIBERTÀ con gli stessi voti e la stessa distribuzione di questi fra le liste e nelle circoscrizioni e con lo stesso rapporto fra i voti di questa e quelli dell’altra coalizione, ovviamente invertito (cosa cui peraltro porterebbe con ottima approssimazione un eventuale ribaltone conseguente ai numerosi ricorsi in tal senso di cui è giunta notizia: la differenza dei voti ad aprile è stata di 24.000 voti circa e le schede contestate circa 48.000), il terzo seggio molisano sarebbe andato alla lista DC - NUOVO PSI (e solo per un pelo non alla LEGA NORD, che ha qui realizzato il peggiore fra tutti i risultati ottenuti nelle 26 circoscrizioni dalle liste ammesse al riparto dei seggi: 376 voti) e a tale esito si sarebbe giunti attraverso un passaggio analogo a quello verificatosi per l’altra coalizione a aprile 2006, cioè ancora in Molise sarebbe stato prelevato un seggio a una lista eccedentaria, stavolta ALLEANZA NAZIONALE (ma tale seggio sarebbe appunto rimasto in regione). E qui ci si potrebbe chiedere che senso abbia una graduatoria, come quelle del foglio 7, che mette in ordine i decimali ottenuti da una lista nelle diverse circoscrizioni senza rapportarli al numero dei seggi che restano da assegnare in ciascuna di queste. È chiaro che se in Molise una coalizione deve ottenere un solo seggio ricorrendo ai decimali, e quindi la somma di questi darà 1, mentre in tutte le altre circoscrizioni si va da due a quattro seggi, e quindi la somma dei decimali della coalizione darà 2 o 3 o 4, una lista che si veda assegnare un seggio di troppo avrà un numero di probabilità di perderlo in Molise pari al doppio o al triplo o al quadruplo di quelle che ha di perderlo in un’altra circoscrizione. Ed è altrettanto evidente che una lista di dimensioni medio-piccole che in Molise ottenga nell’ambito della coalizione la stessa percentuale di voti ottenuta in un’altra circoscrizione in cui non abbia seggi da quoziente intero (una qualunque: sono tutte considerevolmente più grandi) avrà in Molise un decimale vistosamente più basso che nell’altra, dato il numero inferiore di seggi da assegnare coi decimali. Ma questo, pur potendo avere influenza anche sul meccanismo di cui ci siamo occupati (e l’esempio dell’Italia dei Valori alle elezioni di aprile 2006 è lampante), è tutto un altro discorso.

Roberto Di Sario

 

data elaborazioni: 28.4.06

    data commento:  1.5.06

   data appendice: 13.5.06

 

PER QUALUNQUE OSSERVAZIONE O COMMENTO: rds@beckmesser.it

 

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